Tribunale, Sentenza T-113/17
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 (Estratti). — Crédit agricole SA e Crédit agricole Corporate and Investment Bank contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo – Presunzione d’innocenza – Imparzialità – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione – Decisione di modifica che integra la motivazione – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito. — Causa T-113/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale esamina il ricorso della Crédit Agricole contro la decisione della Commissione nel caso EIRD, riguardante scambi collusivi sui tassi Euribor. Conferma la sostanza dell’infrazione per quanto concerne la partecipazione della banca a pratiche di manipolazione dei tassi, ma limita l’imputazione dell’infrazione unica e continuata ai soli comportamenti di cui era provata la conoscenza. Accoglie inoltre la censura sul difetto di motivazione del fattore di riduzione usato per il calcolo dell’ammenda e chiarisce che la Commissione non può sanare tale vizio con una decisione di modifica adottata durante il contenzioso. In sede di competenza estesa al merito, ridetermina l’ammenda in 110 milioni di euro.
Intesa nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro: partecipazione della Crédit Agricole a scambi collusivi sull’Euribor, qualificazione dell’infrazione come unica e continuata e determinazione/quantificazione dell’ammenda.
La questione giuridica
Le questioni principali riguardano: (i) se la Crédit Agricole abbia partecipato a scambi di informazioni collusivi idonei a costituire una restrizione della concorrenza per oggetto nel mercato degli EIRD e a influenzare l’Euribor; (ii) se la Commissione abbia correttamente qualificato i comportamenti come parte di un’infrazione unica e continuata, imputando alla ricorrente anche condotte di altre banche; (iii) se il procedimento amministrativo abbia rispettato i diritti della difesa e il principio del contraddittorio; (iv) se l’ammenda sia stata calcolata legittimamente, in particolare quanto al valore delle vendite, al fattore di riduzione e all’obbligo di motivazione; (v) se la Commissione potesse sanare la motivazione carente tramite decisione di modifica adottata in pendenza di giudizio.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che scambi di informazioni tra operatori bancari diretti a influenzare le comunicazioni Euribor costituiscono una restrizione della concorrenza per oggetto e che la partecipazione della Crédit Agricole a tali scambi è provata; tuttavia esclude che la Commissione abbia dimostrato, con prove serie, precise e concordanti, che la ricorrente conoscesse o potesse ragionevolmente prevedere anche gli altri scambi collusivi non direttamente riferibili alle manipolazioni dell’Euribor, sicché non può esserle imputata l’intera infrazione unica e continuata. Inoltre, il Tribunale annulla l’ammenda per difetto di motivazione quanto al fattore di riduzione, affermando che una motivazione complementare non può essere introdotta con una decisione di modifica nel corso del giudizio per sanare ex post un vizio originario di motivazione; esercitando poi la competenza estesa al merito, fissa l’ammenda in 110 milioni di euro.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 773/2004
- Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 773/2004
- Decisione n. 2011/695/UE
- Articolo 339 TFUE
Intesa nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Crédit Agricole SA e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank contro la decisione della Commissione nel caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD). La controversia attiene a pratiche collusive tra operatori bancari relative alla manipolazione dell’Euribor e alla conseguente determinazione delle ammende.
Parti, oggetto del procedimento e contesto fattuale
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento parziale della decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 e, in subordine, la riduzione dell’ammenda. Contestavano anche la successiva decisione di modifica del 28 giugno 2021, con la quale la Commissione aveva cercato di integrare la motivazione sul fattore di riduzione applicato al calcolo della sanzione.
La controversia si colloca nel più ampio contenzioso relativo al cartello EIRD. Il Tribunale richiama la precedente sentenza HSBC del 24 settembre 2019 e la successiva pronuncia della Corte del 12 gennaio 2023, che hanno inciso sul quadro processuale e sulla sorte della decisione impugnata.
Questioni esaminate dal Tribunale
Le principali questioni affrontate riguardano:
- la partecipazione della Crédit Agricole agli scambi di informazioni relativi alla manipolazione dell’Euribor;
- la qualificazione dei comportamenti come infrazione unica e continuata;
- il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo;
- la legittimità del sistema di accesso al fascicolo tramite data room;
- la determinazione del valore delle vendite e del fattore di riduzione per il calcolo dell’ammenda;
- l’efficacia della decisione di modifica come strumento di sanatoria della motivazione carente.
Partecipazione ai comportamenti collusivi sull’Euribor
Il Tribunale ritiene provato che gli operatori della Crédit Agricole abbiano partecipato a scambi con un concorrente volti a influenzare il livello dell’Euribor. Dalla ricostruzione delle conversazioni emerge che gli operatori avevano espresso preferenze sul livello dei fixing, avevano promesso di contattare la tesoreria della banca per ottenere comunicazioni in una certa direzione e avevano confermato di aver effettivamente discusso con i soggetti incaricati delle comunicazioni dei tassi.
Il Tribunale precisa che l’illecito contestato non consiste nella manipolazione materiale del tasso da parte della tesoreria in quanto tale, ma negli scambi tra operatori che riflettevano l’intenzione di influenzare le comunicazioni al panel Euribor. Gli argomenti difensivi relativi all’assenza di prove del coinvolgimento della tesoreria, alla presunta mancata convenienza economica delle operazioni o al ruolo secondario della Crédit Agricole sono ritenuti inconferenti o comunque insufficienti.
Infrazione unica e continuata: limiti dell’imputazione
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la distinzione tra la semplice partecipazione a taluni scambi collusivi e l’imputazione all’impresa dell’intera infrazione unica e continuata. Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia provato, con riferimento a specifici episodi, che la Crédit Agricole conosceva l’esistenza di un piano d’insieme finalizzato alla manipolazione dell’Euribor e la partecipazione di altre banche a tale piano.
Tuttavia, la Corte di Lussemburgo aveva già chiarito che l’accertamento dell’infrazione unica è distinto dalla questione dell’imputabilità all’impresa dell’intera infrazione. Applicando tale principio, il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato, per gli altri scambi relativi alle strategie e alle intenzioni in materia di fissazione dei prezzi, che la Crédit Agricole sapesse o dovesse sapere che tali comportamenti eccedevano l’ambito bilaterale e facevano parte di un piano complessivo con altre banche. In conseguenza di ciò, la responsabilità della Crédit Agricole è limitata ai propri comportamenti e ai tentativi di manipolazione dell’Euribor di cui aveva conoscenza, non all’intero complesso di condotte delle altre banche.
Diritti della difesa, contraddittorio e accesso al fascicolo
Il Tribunale respinge le censure relative al rifiuto della Commissione di rispondere a domande poste in audizione: il diritto di essere sentiti non impone all’istituzione di anticipare la propria posizione sul modo in cui applicherà i criteri di gravità e durata per determinare l’ammenda.
Quanto all’accesso ai documenti relativi al valore delle vendite, il Tribunale ritiene legittima la procedura di accesso misto tramite data room. Essa costituiva un mezzo appropriato per bilanciare i diritti della difesa delle ricorrenti e la tutela delle informazioni riservate fornite dalle banche terze, ai sensi dell’articolo 339 TFUE e delle norme sull’accesso al fascicolo nelle procedure antitrust.
Il Tribunale osserva anche che le informazioni richieste erano complesse e tecniche, sicché il semplice decorso del tempo non le aveva automaticamente private del carattere riservato. Ne deriva che la Commissione non ha violato i diritti della difesa nel limitare l’accesso diretto della Crédit Agricole e nel riservarlo ai consulenti esterni.
Obbligo di diligenza e verifica dei dati sul valore delle vendite
Sul piano del calcolo dell’ammenda, il Tribunale accoglie invece la censura relativa al difetto di diligenza della Commissione. Vi erano infatti diversi indizi che avrebbero dovuto indurre l’istituzione a verificare con maggiore attenzione l’uniformità dei metodi usati dalle banche per calcolare le entrate in denaro, base del valore delle vendite: difficoltà dichiarate dalle parti, note metodologiche molto eterogenee e incongruenze tra i dati presentati.
La Commissione ha ammesso di non aver chiesto chiarimenti supplementari sui metodi seguiti. Ciò integra una violazione dell’obbligo di esame diligente, anche se il Tribunale precisa che tale vizio comporta l’annullamento solo se incide anche sulla parità di trattamento nel calcolo dell’ammenda.
Parità di trattamento e comparabilità dei dati
Il Tribunale esclude che la violazione del principio di buona amministrazione abbia comportato, nel caso concreto, una violazione del principio di parità di trattamento. Le differenze metodologiche tra le banche hanno inciso in modo soltanto trascurabile sui dati rilevanti, e le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia utilizzato valori non comparabili.
Inoltre, il Tribunale respinge la richiesta implicita di applicare alla Crédit Agricole un metodo non conforme alla richiesta di informazioni, richiamando il principio di legalità: nessuno può invocare a proprio vantaggio l’illecito commesso a favore di altri.
Motivazione del fattore di riduzione e decisione di modifica
La parte più significativa della sentenza riguarda la motivazione del fattore di riduzione del 98,849% applicato dalla Commissione per trasformare le entrate in denaro nella base di calcolo dell’ammenda. Il Tribunale constata che la decisione impugnata era carente di motivazione su questo punto.
La Commissione aveva adottato una decisione di modifica per integrare la motivazione, senza cambiare il dispositivo. Il Tribunale qualifica tale atto non come una nuova decisione modificativa, ma come una mera motivazione complementare fornita nel corso del giudizio. Richiamando la giurisprudenza consolidata, afferma che l’obbligo di motivazione deve essere soddisfatto al momento dell’adozione dell’atto lesivo e non può essere sanato successivamente in sede contenziosa, salvo circostanze eccezionali non ricorrenti nel caso di specie.
Ne consegue l’accoglimento della censura di difetto di motivazione relativa al fattore di riduzione.
Rideterminazione dell’ammenda nell’esercizio della competenza estesa al merito
Poiché l’articolo 2, lettera a), della decisione impugnata viene annullato, il Tribunale esercita la propria competenza estesa al merito e ridetermina direttamente l’ammenda.
Nel farlo, considera:
- il valore delle entrate in denaro utilizzato come base dalla Commissione;
- l’inadeguatezza di metodi alternativi proposti dalle ricorrenti, che avrebbero escluso componenti non giustificabili del mercato EIRD;
- la gravità elevata dell’infrazione, che incide su un mercato sensibile e sulla fiducia nel sistema bancario e finanziario;
- la portata geografica almeno SEE-wide;
- la durata della partecipazione delle ricorrenti;
- il ruolo meno significativo della Crédit Agricole rispetto agli attori principali, pur in presenza di una partecipazione intenzionale.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale fissa l’ammenda in 110 milioni di euro, per la quale la Crédit Agricole SA e la CACIB sono responsabili in solido.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla l’articolo 2, lettera a), della decisione della Commissione;
- fissa l’ammenda in 110.000.000 di euro;
- respinge il ricorso per il resto;
- pone ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
Principi di rilievo per la pratica
La sentenza conferma che, in materia di cartelli finanziari, gli scambi informali tra trader su fixing e strategie possono integrare una restrizione per oggetto anche in assenza di prova del coinvolgimento operativo della tesoreria. Al tempo stesso, distingue rigorosamente tra partecipazione a condotte specifiche e imputazione dell’intera infrazione unica e continuata, richiedendo prove serie, precise e concordanti della conoscenza del piano complessivo.
Sul versante sanzionatorio, la decisione ribadisce che la Commissione non può sanare ex post un vizio di motivazione mediante una decisione di modifica adottata in pendenza di giudizio, ma deve motivare compiutamente l’atto originario, specialmente quando la scelta del metodo di calcolo dell’ammenda incide in modo decisivo sull’importo finale.
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