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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-106/17

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 (Estratti). — JPMorgan Chase & Co. e a. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo – Presunzione d’innocenza – Imparzialità – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione – Decisione di modifica che integra la motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito. — Causa T-106/17

Giurisprudenza europea62017TJ0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha in larga parte respinto il ricorso di JP Morgan contro la decisione della Commissione nel caso EIRD, confermando la partecipazione dell’impresa a scambi collusivi volti a manipolare le comunicazioni Euribor. Ha ritenuto provato che JP Morgan conosceva o poteva ragionevolmente prevedere che le condotte bilaterali si inserivano in un’intesa più ampia, costituente un’infrazione unica e continuata. In punto sanzione, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione e ha fissato autonomamente l’ammenda in EUR 337.196.000.

Concorrenza: partecipazione di JP Morgan a un’intesa nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD) volta a influenzare le comunicazioni Euribor, qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto e infrazione unica e continuata; annullamento parziale della decisione e rideterminazione dell’ammenda.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse provato, da un lato, la partecipazione della JP Morgan ai comportamenti collusivi consistenti nello scambio di informazioni e nei contatti con altre banche finalizzati a influenzare le comunicazioni al panel Euribor e, dall’altro, che tali condotte facessero parte di un’infrazione unica e continuata di cui JP Morgan conosceva o poteva ragionevolmente prevedere la portata generale e le caratteristiche essenziali; inoltre, se l’ammenda fosse proporzionata e correttamente determinata in base al valore delle vendite e agli articoli 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che scambi bilaterali di informazioni tra operatori bancari, finalizzati a influenzare le comunicazioni Euribor delle rispettive banche e ad adattare le strategie di negoziazione per trarne vantaggio, integrano una partecipazione a una restrizione della concorrenza per oggetto; tale partecipazione può essere dedotta anche in via indiretta, come approvazione tacita o partecipazione passiva, quando l’impresa non si distacca pubblicamente né denuncia il comportamento. Inoltre, ai fini dell’infrazione unica e continuata, non è necessario che l’impresa conosca ogni dettaglio delle condotte altrui: è sufficiente che conosca o possa ragionevolmente prevedere la portata generale e le caratteristiche essenziali del piano complessivo. Sul piano sanzionatorio, il Tribunale ha esercitato la propria competenza estesa al merito, ha annullato parzialmente la decisione nei confronti delle ricorrenti e ha rideterminato l’ammenda in EUR 337.196.000, ritenendola proporzionata e sufficientemente dissuasiva.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale

Concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in euro: partecipazione di JP Morgan a un’intesa sugli Euribor

La pronuncia riguarda un ricorso diretto contro la decisione della Commissione nel caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD), con cui era stata accertata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Il Tribunale, in composizione ampliata, esamina in particolare la partecipazione della JP Morgan a scambi collusivi finalizzati a influenzare le comunicazioni al panel Euribor e la conseguente sanzione pecuniaria.

Parti e contesto processuale

Le ricorrenti sono JPMorgan Chase & Co., JPMorgan Chase Bank, National Association e J.P. Morgan Services LLP; la convenuta è la Commissione europea. La decisione impugnata è la decisione C(2016) 8530 final del 7 dicembre 2016, che aveva sanzionato la condotta nel settore degli EIRD. Nel corso del processo il Tribunale ha preso atto, tra l’altro, della sentenza della Corte di giustizia nel caso HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P).

Condotte contestate e partecipazione di JP Morgan

Il Tribunale analizza gli scambi tra l’operatore di JP Morgan e gli operatori di Deutsche Bank e Barclays, ritenendo che, considerati nel loro complesso, essi dimostrino una partecipazione attiva o quantomeno consapevole a comportamenti diretti a manipolare il tasso Euribor. Tali scambi riguardavano, tra l’altro:

  • la comunicazione di preferenze su fixing futuri;
  • la possibilità di allineare le comunicazioni delle banche;
  • la promessa di contattare i servizi di tesoreria per sollecitare contributi favorevoli;
  • il monitoraggio reciproco delle condotte;
  • l’adattamento delle posizioni di negoziazione per beneficiare delle manipolazioni.

Il Tribunale sottolinea che la decisione non addebita a JP Morgan la manipolazione diretta dell’EONIA, ma uno scambio collusivo volto a distorcere il normale andamento dei prezzi nel settore degli EIRD legati all’Euribor e/o all’EONIA. Le censure sulla mancata partecipazione della tesoreria della banca sono respinte perché, anche se la tesoreria non avesse attuato pienamente gli accordi, ciò non esclude la partecipazione degli operatori all’intesa.

Partecipazione passiva, tacita approvazione e distacco pubblico

Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale ricorda che la partecipazione a riunioni o contatti anticoncorrenziali comporta una presunzione di illiceità, superabile solo con una presa di distanza pubblica, percepibile dagli altri partecipanti. Nel caso di specie, nessuna prova di tale distacco è stata fornita da JP Morgan. Al contrario, il Tribunale rileva che l’operatore ha tratto beneficio dalle manipolazioni e ha adattato la propria strategia di negoziazione per ridurre le perdite, il che rafforza la conclusione sulla sua partecipazione all’infrazione.

Infrazione unica e continuata: conoscenza o prevedibilità del piano complessivo

Sulla qualificazione dell’intesa come infrazione unica e continuata, il Tribunale chiarisce che non è necessario che l’impresa conosca ogni dettaglio del piano altrui; è sufficiente che conosca o possa ragionevolmente prevedere la portata generale e le caratteristiche essenziali dell’intesa. Nel caso di JP Morgan, le prove valorizzate dalla Commissione e dal Tribunale mostrano che l’operatore:

  • sapeva che almeno due banche partecipavano alle pratiche di manipolazione;
  • era consapevole delle strette relazioni tra Deutsche Bank e Barclays;
  • poteva ragionevolmente prevedere che le informazioni condivise con Deutsche Bank sarebbero state diffuse ad altri operatori;
  • conosceva o sospettava l’esistenza di pratiche più ampie di manipolazione del fixing Euribor.

Il Tribunale respinge quindi l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto dimostrare una conoscenza specifica delle scadenze o della direzione di ciascuna manipolazione: ciò non è richiesto dalla giurisprudenza, purché sia provata la conoscenza della struttura essenziale del cartello.

Valutazione della gravità e determinazione dell’ammenda

Nel riesercizio della competenza estesa al merito, il Tribunale affronta anche la domanda di riduzione dell’ammenda. Esso ritiene appropriato prendere come base il valore delle entrate in denaro ridotte, anziché altre metodologie proposte dalle ricorrenti, poiché tale criterio riflette meglio l’importanza economica dell’infrazione e il peso relativo dell’impresa.

Il Tribunale osserva inoltre che:

  • le pratiche riguardavano fattori rilevanti per la determinazione dei prezzi degli EIRD e sono tra le più gravi restrizioni della concorrenza;
  • l’infrazione aveva una dimensione geografica almeno SEE-wide;
  • la partecipazione di JP Morgan fu intenzionale, frequente e non meramente marginale;
  • il ruolo di JP Morgan fu meno rilevante rispetto agli attori principali, ma ciò incide solo in misura limitata sull’importo finale.

Pur riconoscendo circostanze attenuanti relative al minor ruolo di JP Morgan rispetto ai principali partecipanti, il Tribunale ritiene necessario preservare l’effetto deterrente della sanzione.

Dispositivo

Il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso della J.P. Morgan Services LLP. Annulla l’articolo 2, lettera c), della decisione impugnata nella parte in cui riguarda JPMorgan Chase & Co. e JPMorgan Chase Bank, National Association, e ridetermina l’ammenda in EUR 337.196.000, ponendo tale importo a loro carico in solido. Il ricorso è respinto per il resto e ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nei cartelli nel settore finanziario, gli scambi bilaterali di informazioni sensibili e l’allineamento delle strategie di negoziazione possono integrare una partecipazione all’intesa anche in assenza di una prova di una riunione formale o di un piano scritto. Ai fini dell’infrazione unica e continuata è sufficiente che l’impresa abbia conosciuto o potuto ragionevolmente prevedere il quadro generale del comportamento collusivo, non ogni sua specifica articolazione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesederivati sui tassi di interesseammende antitrustmercati finanziari

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