Cassazione Civile, Ordinanza n. 02281/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento IMU e relative sanzioni per le annualità 2012, 2013 e 2014, riferite a terreni utilizzati come cava nel Comune di Guidonia Montecelio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di norme sul presupposto impositivo e sulla determinazione della base imponibile, sostenendo che l’area non dovesse essere trattata come edificabile ai fini IMU, ovvero che la CTR avesse comunque errato nel valorizzarla secondo i criteri comunali, omettendo di considerare una successiva delibera di giunta che avrebbe indicato valori diversi e più favorevoli. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sanzionatoria, lamentando il mancato riconoscimento del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 per violazioni identiche ripetute su più annualità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha ritenuto infondata la censura sulla qualificazione dell’area come edificabile: un terreno inserito nel PRG in zona D/3, pur destinato in concreto ad attività estrattiva, resta soggetto a imposizione come area edificabile in base alla sua potenzialità edificatoria e al valore venale. Ha invece accolto la doglianza relativa alla base di stima, osservando che i valori indicati nelle delibere comunali hanno natura di presunzioni semplici e che la CTR non poteva considerare irrilevanti i valori della successiva delibera di giunta solo perché non recepiti dal consiglio comunale. Ha inoltre accolto il motivo sulle sanzioni, affermando che, in presenza di violazioni identiche riferite a più annualità, si applica il cumulo giuridico/continuazione attenuata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame sulla rideterminazione delle sanzioni e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina IMU sulla base imponibile e sulla qualificazione delle aree
art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992
per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con criteri di stima legati a ubicazione, indice edificatorio, destinazione d’uso, oneri di adattamento e prezzi di mercato
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle risultanze probatorie e dei valori comunali
art. 59, lett. g), D.Lgs. n. 446/1997
consente al Comune di determinare periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee, con valore di presunzione semplice
art. 42 D.Lgs. n. 267/2000
invocato dalla ricorrente sul riparto di competenze degli organi comunali nella determinazione dei valori delle aree
art. 48 D.Lgs. n. 267/2000
invocato dalla ricorrente sul riparto di competenze tra organi comunali
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
in presenza di più violazioni identiche riferite a annualità diverse si applica la continuazione attenuata, con irrogazione di un’unica sanzione aumentata nei limiti di legge
art. 348-ter c.p.c.
in caso di doppia conforme, il motivo che in sostanza denuncia un omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non sono indicate le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di omesso esame di fatto decisivo e ai limiti del controllo di legittimità
art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203/2005
richiamato come interpretazione autentica del concetto di area edificabile ai fini dell’imposizione immobiliare
art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006
richiamato come interpretazione autentica del concetto di area edificabile ai fini dell’imposizione immobiliare
Massime di principio
- Ai fini IMU/ICI, l’edificabilità di un’area va desunta dalla sua qualificazione urbanistica nel piano regolatore generale: è sufficiente la potenzialità edificatoria, non essendo निर्णante l’attuale utilizzo del suolo o la mancata approvazione di strumenti attuativi.
- Un’area inserita in zona urbanistica non agricola, anche se concretamente destinata a cava o ad attività estrattiva, non è per ciò solo esclusa dall’imposta; ciò che rileva è la possibilità di edificazione, anche limitata a fabbricati strumentali.
- Le delibere comunali che determinano valori delle aree edificabili ai fini tributari hanno natura di elementi presuntivi semplici e non di fonte normativa vincolante assoluta; il contribuente può contrastarle con elementi di stima contrari, compresi quelli emergenti da successive delibere o da altre risultanze di fatto.
- In sede di legittimità, la censura che sostanzialmente investe l’accertamento in fatto è inammissibile se, in presenza di doppia conforme, non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Per più violazioni identiche relative a omesso o insufficiente versamento dell’imposta su uno stesso immobile e riferite a annualità successive, si applica il regime del cumulo giuridico/continuazione attenuata, con irrogazione di un’unica sanzione nei limiti previsti dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
- Quando il giudice di merito ometta di applicare il cumulo giuridico in presenza dei relativi presupposti, il vizio è deducibile in cassazione e comporta cassazione con rinvio per la rideterminazione della sanzione unica.
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