Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione e disposto l'immediata liberazione di Marino per consentirgli, entro trenta giorni, di richiedere misura alternativa alla detenzione. Il Procuratore deduceva violazione del combinato disposto degli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. pen., sostenendo che il Tribunale non aveva rispettato il pacifico indirizzo secondo cui il richiamo ai delitti di cui all'art. 4-bis è formale e si riferisce al mero titolo del reato (indipendentemente da condizioni premiali o attenuanti che rilevano solo nella fase del Tribunale di sorveglianza), e che pertanto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis non poteva legittimare la sospensione dell'ordine di esecuzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale di Milano secondo cui il riconoscimento, nella sentenza irrevocabile, dell'attenuante speciale prevista dall'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. (per delitti contro la pubblica amministrazione) obbligava il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a sospendere l'ordine di esecuzione e a consentire al condannato il termine di trenta giorni per chiedere misure alternative. La Corte ha distinto nettamente l'accertamento della collaborazione valutabile dall'art. 58-ter (competenza del Tribunale di sorveglianza, valutazione fattuale successiva) dall'accertamento giudiziale dell'attenuante 323-bis (elemento di diritto risultato dal titolo di condanna), che il P.M. può agevolmente verificare al momento dell'adozione dell'ordine. La sentenza osserva inoltre che successivamente la L. 30/12/2022 n.199 ha soppresso i riferimenti ai delitti contro la pubblica amministrazione nell'art. 4-bis, escludendoli dal catalogo dei reati ostativi.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione

    Stabilisce la regola generale di sospensione dell'ordine di esecuzione per determinate pene brevi e rinvia ai divieti tassativi nei commi successivi (tra cui il comma 9 che richiama i reati di cui all'art. 4-bis). La Corte ha ritenuto che, quando la sentenza di condanna reca il riconoscimento dell'attenuante 323-bis, il pubblico ministero deve applicare la sospensione prevista dal comma 5.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Norma che individua i reati ostativi all'accesso a benefici penitenziari. La L. 9/1/2019 n.3 aveva inserito riferimenti che legavano alcuni reati contro la pubblica amministrazione all'attenuante 323-bis; la Corte ha interpretato che, se la sentenza riconosce l'attenuante, quei reati non devono operare come ostativi alla sospensione dell'esecuzione. Successivamente la L.30/12/2022 n.199 ha rimosso i reati contro la pubblica amministrazione dal catalogo.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Prevede una specifica attenuante per chi abbia efficacemente collaborato (riduzione della pena). Si tratta di una statuizione di diritto che, se riconosciuta con sentenza irrevocabile, può essere verificata dal pubblico ministero nel titolo di esecuzione e condiziona l'applicabilità dell'ostatività prevista dall'art. 4-bis.

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Disciplina la collaborazione con la giustizia come condizione per l'accesso a benefici penitenziari; il suo accertamento è rimesso alla magistratura di sorveglianza e implica valutazioni fattuali anche sopravvenute, quindi non è confrontabile con un accertamento statuato in sentenza (come l'art. 323-bis).

  • L. 9 gennaio 2019, n. 3

    Ha introdotto modifiche che hanno creato un'interferenza/commistione fra le discipline dell'art. 4-bis e dell'art. 323-bis, rendendo necessaria l'interpretazione operata dalla Corte per distinguere gli effetti nei diversi momenti procedurali.

  • L. 30 dicembre 2022, n. 199

    Ha soppresso i riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 4-bis, escludendoli dal catalogo dei reati ostativi e rendendo meno problematico l'accesso alle misure alternative per i condannati per tali delitti.

Massime di principio

  • Se la sentenza di condanna irrevocabile riconosce l'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, il pubblico ministero deve sospendere l'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, e permettere al condannato il termine per chiedere misure alternative.
  • Va distinta la valutazione giuridica e definitiva effettuata in sentenza (es. riconoscimento dell'attenuante 323-bis) dalla valutazione fattuale e discrezionale riservata al Tribunale di sorveglianza (art. 58-ter); solo il primo può essere efficacemente verificato dal P.M. alla fase esecutiva.
  • Il richiamo formale ai reati indicati in art. 4-bis non è automaticamente insuperabile: quando il requisito ostativo è escluso dal titolo (per es. per riconoscimento giudiziale di 323-bis) l'ostatività non può essere invocata per negare la sospensione.
  • In fase di applicazione dell'ordine di esecuzione il controllo primario del P.M. riguarda ciò che risulta dal titolo di condanna; questioni di collaborazione o valutazioni ulteriori, non desumibili dal titolo, competono al Tribunale di sorveglianza.
  • Verificare sempre la normativa vigente: successive modifiche legislative (es. L. 30/12/2022 n.199) possono aver rimosso o ridimensionato categorie di reati precedentemente considerate ostative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.