L.R. Emilia-Romagna 25/2015
NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza le competenze regionali e comunali sul demanio marittimo in Emilia-Romagna, semplifica gli usi turistico-ricreativi dell’arenile, introduce una cabina di regia per il distretto turistico balneare e disciplina il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione. Prevede direttive regionali entro 180 giorni e alcune misure transitorie per i piani dell’arenile e per la continuità amministrativa nel 2016-2018.
Semplificazione della disciplina regionale sul demanio marittimo e modifica della legge regionale Emilia-Romagna n. 9/2002
Semplificazione della disciplina regionale sul demanio marittimo
La legge regionale Emilia-Romagna n. 25 del 29 dicembre 2015 modifica in più punti la legge regionale n. 9 del 2002 per razionalizzare le competenze su demanio marittimo, arenili e zone di mare territoriale. Interviene soprattutto su funzioni amministrative, pianificazione degli arenili, vigilanza, coordinamento istituzionale e regime transitorio legato al distretto turistico balneare.
Riparto delle funzioni tra Regione e Comuni
Il provvedimento ridefinisce il riparto delle competenze amministrative. Restano in capo alla Regione, tra l’altro, il rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni relative ad attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, nonché, quando il Comune riserva a sé aree demaniali per fini pubblici ma intende poi destinarle ad altre finalità, il rilascio della relativa concessione.
Ai Comuni sono attribuite le funzioni non espressamente mantenute dalla Regione. In particolare, essi esercitano le funzioni amministrative sulle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative nel territorio comunale, la pulizia degli arenili, le concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, le concessioni e i nullaosta per il commercio nelle aree demaniali marittime e le autorizzazioni sull’arenile.
Piano dell’arenile e disciplina degli usi del demanio
I Comuni approvano il Piano dell’arenile secondo le procedure urbanistiche regionali e in conformità alle direttive regionali. Il piano, una volta approvato, integra il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) e disciplina l’uso e le trasformazioni dell’arenile, le costruzioni esistenti e le dotazioni per servizi pubblici e attrezzature necessarie all’attività turistica.
La Giunta regionale deve approvare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. Le direttive sono adottate sentite le commissioni consiliari competenti e previo coinvolgimento di strutture tecniche regionali, enti locali interessati, autorità marittima, associazioni di categoria, associazioni della pesca e acquacoltura, associazioni ambientaliste ed enti parco.
La disciplina degli usi del demanio marittimo può essere attuata anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in coerenza con tali direttive.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La Regione e i Comuni esercitano, nell’ambito delle rispettive competenze, le funzioni di vigilanza sull’uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Restano ferme le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione.
La Regione o i Comuni competenti esercitano anche le funzioni previste dall’articolo 12 del regolamento per la navigazione interna.
Cabina di regia per il distretto turistico balneare
È istituita una Cabina di regia consultiva per il distretto turistico della costa emiliano-romagnola, con il compito di individuare semplificazioni normative e misure di agevolazione amministrativa strettamente collegate alle esigenze dei Comuni del distretto, nonché eventuali misure organizzative per migliorare l’efficienza amministrativa.
La Cabina propone alla Giunta regionale innovazioni normative da verificare e sperimentare, anche in prospettiva di un estensione ad altre aree del territorio regionale. Ne fanno parte gli assessori regionali competenti, i sindaci dei Comuni del distretto e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; i prefetti delle province costiere sono invitati permanenti.
Su proposta della Cabina, la Giunta individua un nucleo tecnico di supporto e una sede di confronto con categorie economiche, sociali e organizzazioni sindacali del territorio costiero. La partecipazione non comporta compensi o rimborsi.
Clausola valutativa
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati con cadenza triennale, sulla base di una relazione della Giunta che deve informare su attività svolte, concessioni adottate, consultazioni e funzioni esercitate in materia di pianificazione, vigilanza e altri profili collegati. Le strutture regionali e degli enti competenti devono coordinarsi per supportare la valutazione.
Disposizioni transitorie e finanziarie
I Piani dell’arenile già adottati dai Comuni come Piani operativi comunali prima dell’entrata in vigore della legge sono approvati, al termine dello stesso procedimento, come componenti dei RUE.
Per garantire continuità amministrativa nel passaggio di funzioni dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province alla Regione, la Giunta è autorizzata a variare il bilancio per istituire e dotare appositi capitoli di spesa, utilizzando fondi già accantonati nel bilancio regionale 2016-2018.
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