L.R. Emilia-Romagna 19/2015
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTO RENO TERME MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE E PORRETTA TERME NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Alto Reno Terme, nella Città metropolitana di Bologna, mediante fusione dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme. Disciplina successione nei rapporti, continuità di regolamenti e personale, salvaguardie per la montagna, contributi regionali per 15 anni e misure transitorie per l’avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione di Granaglione e Porretta Terme
Istituzione del Comune di Alto Reno Terme
La legge regionale istituisce, nella Città metropolitana di Bologna, un unico Comune derivante dalla fusione dei contigui Comuni di Granaglione e Porretta Terme. Il nuovo ente decorre dal 1° gennaio 2016 ed è denominato Alto Reno Terme. Il territorio coincide con quelli già appartenenti ai due Comuni estinti, secondo la cartografia allegata.
Partecipazione delle comunità di origine e municipi
Lo Statuto del nuovo Comune deve garantire alle comunità di origine, o ad alcune di esse, adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi. Lo Statuto può inoltre prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità originarie o di alcune di esse; statuto e regolamento comunale possono disciplinarne organizzazione e funzioni, anche con organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale.
Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e nel personale
Il Comune di Alto Reno Terme subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai Comuni di Granaglione e Porretta Terme. I beni demaniali e patrimoniali dei Comuni soppressi confluiscono nel demanio e nel patrimonio del nuovo Comune. Il personale è trasferito al Comune di Alto Reno Terme secondo l’articolo 2112 del codice civile e nel rispetto dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Continuità di regolamenti e atti comunali
I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni estinti restano in vigore, se compatibili, fino a quando non intervenga una nuova disciplina del Comune di Alto Reno Terme. Fino all’esecutività dei nuovi regolamenti comunali continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine e per funzioni e servizi rimasti di competenza comunale, i regolamenti precedentemente vigenti.
Tutela del territorio montano e funzioni regionali
L’istituzione del nuovo Comune non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna previsti da normativa europea, statale e regionale. Ai fini della legge regionale sulla montagna, Alto Reno Terme è qualificato come Comune montano. Per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, agricoltura, forestazione e assetto idrogeologico si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge, oltre alle specifiche previsioni sulla gestione territoriale delle funzioni amministrative.
Contributi regionali e sostegni finanziari
La Regione riconosce ad Alto Reno Terme un contributo annuale costante di 200.000 euro per 15 anni. È inoltre previsto un contributo straordinario in conto capitale di 150.000 euro annui per 3 anni a copertura delle spese iniziali. Per i 10 anni successivi alla costituzione il Comune gode di priorità assoluta nei programmi regionali di settore con contributi agli enti locali ed è equiparato a un’Unione di Comuni per l’accesso ai contributi riservati alle forme associative, salvo quelli regolati dal programma di riordino territoriale. La Regione può sostenerlo anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale.
Copertura finanziaria
Gli oneri relativi ai contributi per il 2016 e il 2017 sono coperti mediante specifici capitoli di spesa del bilancio regionale, finanziati con il fondo speciale accantonato nel bilancio 2015-2017. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie. Per gli esercizi successivi al 2017 la copertura avviene negli stanziamenti annualmente autorizzati secondo la disciplina contabile regionale e statale richiamata.
Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo Comune
Entro il 31 dicembre 2015 i Sindaci dei Comuni di origine devono formulare, d’intesa, proposte e atti utili a rendere operativo il nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, garantendo continuità dei servizi ed evitando aggravi per i cittadini. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei Comuni originari, senza oneri aggiuntivi per la Regione, con funzione di collaborazione con l’organo straordinario del nuovo Comune fino all’elezione degli organi nella tornata del 2016. Salvo diversa intesa, la sede provvisoria è presso l’ex sede del Comune di Porretta Terme.
Regime transitorio contabile e rappresentanza esterna
Alla data di istituzione del nuovo Comune decadono gli organi di revisione dei Comuni estinti; fino alla nomina del nuovo organo svolge le funzioni provvisoriamente il revisore in carica nel Comune di maggiore dimensione demografica. Ai fini del limite degli stanziamenti dell’anno precedente per l’esercizio provvisorio si considera la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dei Comuni estinti. I consiglieri cessati e i rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni e altri organismi continuano a esercitare i rispettivi incarichi fino alla nomina dei successori.
Disciplina del servizio idrico integrato e accordi locali
I Comuni interessati dalla fusione possono chiedere standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli fissati per l’ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015 deve essere stipulato un accordo di programma tra il regolatore del servizio e le amministrazioni comunali interessate, per sviluppare una gestione coordinata e favorire sinergie di sviluppo territoriale e valorizzazione dei prodotti locali.
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