Cassazione Penale, Sentenza n. 40485/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354, la riduzione della pena per la sussistenza di un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, derivante da condizioni detentive che avrebbero violato l'art. 3 CEDU (periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Cuneo dal 14/02/2023 al 01/08/2023). Il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato de plano la non procedibilità dell'istanza ritenendo che, essendo il detenuto stato scarcerato per fine pena nel febbraio 2024, questi avesse presumibilmente perduto l'interesse a coltivare la domanda. Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato tale decreto sostenendo la permanenza dell'interesse sia per la riduzione della pena sia per un possibile risarcimento pecuniario; il Tribunale di sorveglianza ha riclassificato il reclamo come ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito la competenza del Magistrato di sorveglianza a decidere sulle istanze ex art. 35-ter (incluso l'aspetto risarcitorio) anche se il richiedente è stato successivamente scarcerato, e ha censurato l'adozione di un provvedimento de plano senza udienza camerale e senza avviso al difensore, configurando nullità ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Torino perché riesamini l'istanza nel pieno contraddittorio. La Corte ha inoltre precisato che non sono presenti i presupposti per un annullamento senza rinvio (art. 620 c.p.p.) e che il medesimo giudice chiamato a decidere in rinvio non è incompatibile a pronunciarsi nuovamente.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 35-ter
L'istanza di cui all'art. 35-ter, proposta dal detenuto, può comprendere implicitamente anche una domanda risarcitoria connessa agli stessi periodi di carcerazione; il magistrato di sorveglianza è competente a decidere anche se il detenuto viene successivamente rimesso in libertà
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6, lett. b
art. 69, comma 6, lett. b
Richiamata nella decisione quale riferimento alla parte normativa che tutela l'esercizio di diritti del detenuto e ai presupposti per le istanze correlate a pregiudizi gravi derivanti da condizioni detentive
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Violazioni dell'art. 3 CEDU (trattamenti inumani o degradanti) possono dare luogo a rimedi riparatori davanti al magistrato di sorveglianza, anche in forma pecuniaria
codice di procedura penale
art. 666, comma 2; art. 620; art. 179; art. 623; art. 604, comma 4
Art. 666(2): disciplina la natura delle impugnazioni e la possibilità di riqualificazione; Art. 179: nullità per violazione delle garanzie del contraddittorio (omesso avviso per udienza camerale); Art. 620: casi tassativi per annullamento senza rinvio; Art. 623 e 604(4): rimedi della Corte di legittimità in caso di nullità e rinvio
Cass. Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020 (Burgio), rv. 280327
Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021
Conferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze risarcitorie ex art. 35-ter anche dopo la scarcerazione del richiedente e l'implicita natura risarcitoria della domanda di riduzione della pena
Cass. Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016 (Commisso), rv. 268118
Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016
Afferma che l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria per l'accoglimento della domanda riparatoria connessa a violazioni dell'art. 3 CEDU
Cass. Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016 (Cangelosi), rv. 270659
Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016, dep. 2017
La competenza del magistrato di sorveglianza si determina con lo stato di restrizione al momento della proposizione dell'istanza e non viene meno per la successiva scarcerazione; l'istanza va pronunciata dal magistrato di sorveglianza anche dopo la scarcerazione
Cass. Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019 (Sozzi), rv. 277327
Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019
L'omesso avviso al difensore per l'udienza camerale integra una violazione del contraddittorio che può determinare la nullità del provvedimento
Cass. Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019 (Marcello), rv. 278461
Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, dep. 2020
In caso di annullamento con rinvio per provvedimento che dichiara de plano l'inammissibilità dell'istanza ex art. 666(2), non sussiste incompatibilità del medesimo giudice a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio
Massime di principio
- Il Magistrato di sorveglianza è competente a decidere sulle istanze ex art. 35-ter (anche per la componente risarcitoria) presentate da detenuti, e tale competenza non viene meno se il richiedente viene scarcerato nelle more della decisione
- Una domanda di riduzione della pena ai sensi dell'art. 35-ter contiene implicitamente la domanda di risarcimento per gli stessi periodi di detenzione; pertanto il Magistrato di sorveglianza deve esaminare entrambi gli aspetti
- Non è legittimo dichiarare de plano l'inammissibilità dell'istanza senza garantire il contraddittorio: omissione di avviso per udienza camerale o inaudita altera parte può determinare la nullità del provvedimento (art. 179 c.p.p.)
- Se la Corte di legittimità accerta la nullità per mancato contraddittorio, il rimedio normale è l'annullamento con rinvio al magistrato competente per un nuovo esame nel pieno contraddittorio
- Non ricorrono i presupposti per l'annullamento senza rinvio se non sono soddisfatte le ipotesi tassative di cui all'art. 620 c.p.p.; pertanto le decisioni de plano vanno adottate con cautela e solo se pienamente motivate e procedimentalmente corrette
- Il medesimo giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento annullato può, in linea di principio, pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio
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