Sentenza del 06/08/2018 n. 3384 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IVA - regime del margine - buona fede - va dimostrata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'onere di dimostrare la buona fede del cessionario nell'applicazione del regime IVA del margine. Secondo la sentenza, quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e specifici idonei a far ritenere indebito il regime agevolato, spetta al cessionario dimostrare non soltanto di non essere stato consapevole di partecipare a un'evasione fiscale, ma anche di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione è stata ritenuta fondata sul piano dell'onere probatorio: in presenza di indizi concreti di irregolarità, il contribuente deve fornire una prova positiva della propria buona fede e delle verifiche effettuate. La mera assenza di consapevolezza dell'evasione o la regolarità formale della documentazione non sono sufficienti se il contribuente avrebbe dovuto rilevare, usando la diligenza professionale richiesta, gli elementi anomali dell'operazione.
Norme richiamate
Regime IVA del margine
Il regime può essere applicato solo quando ne ricorrono i presupposti sostanziali. Se l'Amministrazione dimostra elementi oggettivi e specifici di indebita applicazione, il cessionario deve provare la propria buona fede e la diligenza adottata.
Principio di buona fede e diligenza del cessionario in materia di IVA
La buona fede non coincide con la semplice ignoranza dell'evasione: richiede anche l'adozione della massima diligenza esigibile da un operatore accorto, proporzionata alle circostanze e agli indizi disponibili.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione individua anomalie concrete e specifiche nell'applicazione di un regime IVA agevolato, il contribuente non può limitarsi a invocare la propria inconsapevolezza.
- La buona fede del cessionario deve essere dimostrata attraverso documenti e comportamenti verificabili, come controlli sulla provenienza dei beni, sulla posizione del cedente, sulla congruità economica dell'operazione e sulle eventuali anomalie.
- La diligenza richiesta è maggiore per gli operatori professionali e deve essere commisurata agli indizi presenti nel caso concreto; più numerose o evidenti sono le anomalie, più approfondite devono essere le verifiche.
- La regolarità formale delle fatture o dei documenti commerciali non esclude automaticamente la responsabilità fiscale se le circostanze dell'operazione avrebbero dovuto far sorgere un ragionevole sospetto.
- In una situazione analoga, è consigliabile conservare la documentazione delle verifiche preventive e adottare misure proporzionate al rischio, perché l'onere di dimostrare la buona fede può ricadere sul cessionario dopo la contestazione motivata dell'Amministrazione.
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