Sentenza del 06/08/2018 n. 515 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Illegittimo l'accertamento per notifica del PVC al solo amministratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva imputato a M.M., in proporzione alla partecipazione del 20% nella società, maggiori redditi di partecipazione derivanti dalla rettifica dei ricavi societari. L'avviso di accertamento rinviava, per relationem, al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ma il PVC era stato notificato soltanto all'amministratore della società e non al socio contribuente. M.M. ha contestato il difetto di motivazione dell'avviso, sostenendo di non aver avuto effettiva conoscenza dei rilievi posti a fondamento della pretesa fiscale e di non aver potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado. È stato ritenuto insufficiente il richiamo al PVC non notificato al contribuente, così come è stata ritenuta inidonea la motivazione contenuta nell'invito al contraddittorio e nell'avviso relativo alla società. Gli atti non esponevano il percorso logico e giuridico seguito dall'Ufficio né riportavano il contenuto essenziale del PVC. Tale carenza ha impedito al socio di contestare sia l'accertamento dei maggiori ricavi della società sia il successivo trasferimento degli utili per trasparenza. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'atto richiamato deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
L'atto impositivo deve essere motivato in modo effettivo e comprensibile. Se rinvia a un altro documento non conosciuto dal contribuente, l'Amministrazione deve allegarlo oppure riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire un'adeguata difesa.
Articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale.
Il rinvio a un PVC o ad altro atto formato nei confronti di un soggetto diverso è legittimo soltanto se il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza oppure se il contenuto rilevante è allegato o riportato nell'avviso.
Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973
È stato indicato dall'Ufficio quale base normativa per la rettifica del reddito di partecipazione del socio, ma la sua applicazione non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare specificamente l'accertamento nei confronti del singolo contribuente.
Articolo 5 del T.U.I.R. in materia di imputazione per trasparenza
Il maggior reddito accertato in capo a una società a ristretta base partecipativa può essere imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, ma il socio deve poter contestare sia l'accertamento societario sia i presupposti dell'attribuzione degli utili.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4305/2005
L'avviso di accertamento motivato mediante rinvio a verbali ispettivi redatti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente è legittimo solo se l'Amministrazione dimostri l'effettiva conoscenza di tali documenti da parte del contribuente.
La motivazione per relationem richiede la prova che il contribuente conoscesse concretamente il documento richiamato; la mera conoscenza dell'esistenza del documento o la sua notifica ad altro soggetto non sono sufficienti.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14815/2008
Il giudicato formatosi nei rapporti tra società ed Erario non è opponibile al socio che non sia stato parte del relativo giudizio. L'accertamento societario non diviene definitivo nei confronti del socio se quest'ultimo non ha partecipato al procedimento o non gli è stato notificato un atto adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento rivolto a un socio non può limitarsi a richiamare un PVC notificato soltanto alla società o al suo amministratore: il contribuente deve averne avuto effettiva conoscenza oppure l'avviso deve riportarne il contenuto essenziale.
- La motivazione dell'atto deve illustrare i fatti, le prove e il ragionamento che collegano la rettifica dei redditi societari all'imputazione del maggior reddito al singolo socio. Un rinvio generico o meramente formale può comportare la nullità dell'accertamento.
- La notifica dell'invito al contraddittorio non sana automaticamente l'omessa notifica del PVC, se l'invito non espone in modo completo i rilievi e il percorso decisionale dell'Amministrazione.
- L'accertamento definitivo nei confronti della società non è automaticamente opponibile ai soci che non abbiano partecipato al relativo giudizio o ricevuto un atto individuale adeguatamente motivato.
- In caso di accertamento per trasparenza, il socio deve poter contestare sia la maggiore pretesa fiscale riferita alla società sia l'effettiva distribuzione o disponibilità degli utili presunti; la mancata possibilità di farlo incide sul diritto al contraddittorio e alla difesa.
- La ristretta base sociale o il rapporto di amministrazione tra i soggetti non dimostrano, da soli, che il socio abbia conosciuto il PVC: l'Amministrazione deve provare l'effettiva conoscenza del documento.
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