Sentenza del 06/08/2018 n. 3418 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estratto di ruolo - Condizioni di impugnabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta il debito risultante dall'estratto di ruolo sostenendo di non aver ricevuto, oppure di aver ricevuto in modo invalido, la notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo. L'impugnabilità dell'estratto viene collegata alla conoscenza effettiva del debito, individuata nella data in cui il contribuente ottiene o stampa l'estratto e scopre l'esistenza della pretesa.
La decisione
Secondo il principio richiamato, l'impugnazione dell'estratto di ruolo può essere ammessa quando la cartella di pagamento o l'accertamento esecutivo non siano stati notificati validamente. Il termine per reagire decorre dalla conoscenza effettiva della pretesa, coincidente con la data di stampa o rilascio dell'estratto. L'estratto di ruolo, tuttavia, non è autonomamente impugnabile in ogni caso: l'impugnazione è giustificata soprattutto dalla mancata o invalida notifica dell'atto presupposto. L'estratto riportato non indica l'esito concreto del giudizio, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 19704/2015
Riconosce, nel quadro giurisprudenziale richiamato, la possibilità di contestare la pretesa tributaria conosciuta attraverso l'estratto di ruolo quando l'atto presupposto non sia stato validamente notificato.
Cassazione civile, sentenza n. 11439/2016
Conferma il rilievo della conoscenza effettiva del debito e della mancata o invalida notifica della cartella o dell'accertamento esecutivo ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può costituire il primo momento in cui il contribuente viene a conoscenza di una pretesa, ma la sua impugnazione è normalmente collegata alla mancata o invalida notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo.
- La data di stampa o rilascio dell'estratto può essere rilevante per individuare il momento di conoscenza del debito e il termine per proporre ricorso.
- La semplice presenza del debito nell'estratto non dimostra, da sola, la regolarità della notifica dell'atto presupposto: occorre verificare la documentazione e le modalità di notificazione.
- La decisione concreta dipende dalla prova della mancata o irregolare notifica, dalla tempestività del ricorso e dalla disciplina applicabile al tipo di credito e al periodo considerato.
- Le sentenze citate rappresentano orientamenti giurisprudenziali e non sostituiscono la verifica della normativa vigente e degli eventuali successivi arresti della Corte di cassazione.
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