Sentenza del 06/08/2018 n. 3413 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Condono fiscale - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Diniego rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa lite è stata dichiarata estinta per effetto della definizione agevolata prevista dall’art. 9 della legge n. 289/2002. Ne consegue il venir meno della controversia sul diniego di rimborso, senza riconoscimento giudiziale del rimborso in favore del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della definizione automatica prevista dall’art. 9 della legge n. 289/2002 sulle liti fiscali pendenti aventi a oggetto una domanda di rimborso d’imposta. Il contribuente aveva esercitato la facoltà di definire la lite mediante il pagamento della somma correlata al valore della causa. Tale definizione produce l’estinzione del giudizio anche quando la controversia riguarda una richiesta di rimborso, e la relativa questione può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, trattandosi di questione officiosa e di ordine pubblico.
Norme richiamate
Art. 9 della legge n. 289/2002
La definizione automatica delle liti fiscali pendenti, mediante il pagamento di una somma rapportata al valore della causa, determina l’estinzione del giudizio. L’effetto estintivo si applica anche alle controversie relative a domande di rimborso d’imposta e può essere rilevato d’ufficio in ogni fase e grado del processo.
Massime di principio
- Quando una lite fiscale pendente viene validamente definita mediante un condono o una procedura di definizione agevolata, il giudizio si estingue secondo gli effetti previsti dalla legge, anche se la causa riguarda un rimborso richiesto dal contribuente.
- La definizione agevolata non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto sostanziale al rimborso: normalmente elimina la controversia processuale senza imporre all’Amministrazione il pagamento richiesto.
- L’intervenuta definizione della lite è una questione rilevabile d’ufficio dal giudice, anche se le parti non la sollevano e anche in fasi avanzate del processo.
- In situazioni analoghe occorre verificare la validità dell’istanza di definizione, l’avvenuto pagamento richiesto e l’effettiva riconducibilità della controversia all’ambito applicativo della norma agevolativa.
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