Sentenza del 06/08/2018 n. 500 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Agevolazione "Tremonti ter": la dichiarazione integrativa può essere emendata anche in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto perdite d'impresa riportate da esercizi precedenti e richiesto 4.047,01 euro oltre ai diritti di notifica. Le perdite derivavano dal mancato inserimento, nelle dichiarazioni originarie relative agli anni 2001-2003, di una parte degli investimenti agevolabili ai fini della detassazione Tremonti. La società aveva successivamente presentato dichiarazioni integrative, sebbene tardive, rettificando i prospetti dell'agevolazione e i righi relativi alle perdite. L'Agenzia sosteneva che la rettifica fosse ormai inammissibile per il decorso del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 e che l'appello fosse privo di motivi specifici.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo sufficientemente chiari i motivi dedotti. Nel merito ha stabilito che il contribuente può emendare la dichiarazione anche in sede contenziosa, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dai termini previsti per la dichiarazione integrativa amministrativa. Poiché l'Ufficio non aveva contestato nel merito la spettanza dell'agevolazione Tremonti, ma soltanto il riporto delle perdite per ragioni formali, e poiché la società aveva prodotto le dichiarazioni integrative e la documentazione di supporto, l'appello è stato accolto. La sentenza di primo grado è stata riformata e la cartella esattoriale è stata annullata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 383/2001, artt. 4 e 5
Disciplina l'agevolazione fiscale Tremonti, riconosciuta dalla Commissione in relazione agli investimenti effettuati dalla società.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute. Nel caso concreto, il ricorso a tale procedura è stato considerato indicativo di una contestazione meramente formale, non di un accertamento sostanziale sull'agevolazione.
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore opera sul piano amministrativo e ai fini dell'eventuale compensazione, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale dimostrando l'errore contenuto nella dichiarazione originaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53, comma 1
Richiede l'indicazione di specifici motivi di appello, ma tale requisito non impone formalismi rigidi: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro e univoco la doglianza e la richiesta rivolta al giudice.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva sostiene l'esigenza che l'imposizione fiscale corrisponda alla reale situazione economica del contribuente.
Legge n. 212/2000, art. 10
Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria è richiamato per escludere che le decadenze proprie della fase amministrativa impediscano la difesa giudiziale contro una pretesa tributaria non dovuta.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Prevede il termine per chiedere il rimborso dei versamenti diretti; tale rimedio è distinto sia dalla dichiarazione integrativa sia dalla possibilità di contestare la pretesa in giudizio.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
Richiamato in relazione alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione integrativa, entro i limiti e i termini previsti dalla disciplina amministrativa.
Massime di principio
- Una dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, può essere corretta dal contribuente quando contenga errori di fatto o di diritto che abbiano determinato una maggiore imposta o una minore utilizzazione di crediti e perdite.
- Il mancato rispetto del termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore può limitare la compensazione amministrativa del credito, ma non impedisce necessariamente di far valere l'errore in un giudizio instaurato contro una maggiore pretesa tributaria.
- In sede contenziosa il contribuente deve provare concretamente l'errore e il corretto trattamento fiscale, producendo dichiarazioni integrative, prospetti di riconciliazione, documentazione contabile e ogni elemento idoneo a dimostrare la spettanza dell'agevolazione.
- La possibilità di correggere la dichiarazione in giudizio non equivale a una sanatoria automatica: restano necessari i requisiti sostanziali dell'agevolazione, delle perdite o del credito e il rispetto degli ordinari termini processuali.
- Quando l'Ufficio procede esclusivamente con un controllo automatizzato e un'iscrizione a ruolo, senza contestare i presupposti sostanziali dell'agevolazione, il contribuente può contestare in giudizio gli errori dichiarativi che abbiano prodotto la maggiore pretesa.
- Per le agevolazioni fiscali è comunque opportuno compilare correttamente i quadri e i prospetti richiesti dalle istruzioni dichiarative, conservando la documentazione degli investimenti e predisponendo tempestivamente eventuali dichiarazioni rettificative.
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