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Legge

L.R. FVG 10/2006

Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina gli ecomusei in Friuli Venezia Giulia, definendone finalità, soggetti promotori, criteri di riconoscimento, marchio e organi tecnici. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni, un programma annuale di istituzione e una fase transitoria per le iniziative già operative da almeno un anno, con adeguamento ai nuovi criteri entro un anno dal regolamento.

Istituzione e riconoscimento degli ecomusei in Friuli Venezia Giulia

Istituzione e disciplina degli ecomusei in Friuli Venezia Giulia

La legge riconosce e promuove gli ecomusei nel territorio del Friuli Venezia Giulia come strumenti di tutela, valorizzazione e trasmissione dell’identità culturale e ambientale delle comunità locali. L’impianto normativo mira a orientare lo sviluppo territoriale in chiave di sostenibilità, partecipazione e recupero della memoria storica e delle tradizioni.

Finalità e contenuto dell’ecomuseo

L’ecomuseo è definito come una forma museale orientata a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità. Esso consiste in un progetto integrato riferito a un territorio omogeneo sotto il profilo geografico, sociale ed economico, nel quale sono presenti paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali materiali e immateriali.

Le finalità prioritarie riguardano:

  • il rafforzamento del senso di appartenenza e delle identità locali;
  • il coinvolgimento attivo di comunità, istituzioni culturali e scolastiche e associazioni;
  • la conservazione e il recupero di ambienti di vita e di lavoro tradizionali;
  • la valorizzazione del patrimonio culturale come fattore di rete territoriale e sostenibilità;
  • il sostegno alla ricerca scientifica e alla didattica sulle tradizioni locali;
  • il recupero e l’uso delle lingue originali d’uso, nel quadro della normativa sulle minoranze linguistiche, sulla minoranza slovena e sulla lingua friulana, nonché dei dialetti locali.

Soggetti promotori e attività di gestione

Gli ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

  • enti locali, singoli o associati;
  • associazioni e fondazioni culturali o ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite oppure aventi nell’oggetto statutario le finalità della legge.

I soggetti promotori individuano ambiti territoriali di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono a:

  • attrezzarli, restaurarli e valorizzarli;
  • recuperare i manufatti tradizionali presenti;
  • raccogliere attrezzature e documentazione;
  • svolgere attività di gestione e promozione culturale;
  • sostenere attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti turistici e musei.

Criteri di riconoscimento e programma annuale

La Giunta regionale deve approvare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e previo parere della competente Commissione consiliare e del comitato tecnico-scientifico, un regolamento contenente criteri e requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

Nel definire tali criteri, il regolamento deve considerare in particolare:

  • l’omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio;
  • la partecipazione attiva della comunità locale;
  • la presenza di enti locali singoli o associati;
  • la presenza di beni di comunità di valore materiale e immateriale;
  • l’esistenza di un luogo aperto al pubblico per interpretazione, documentazione e informazione;
  • itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
  • la marginalità dell’area;
  • un’attività documentata da almeno tre anni;
  • l’assenza di altri ecomusei nello stesso territorio, salvo quelli esclusivamente tematici.

La Giunta regionale determina poi annualmente il programma di istituzione degli ecomusei, sulla base del regolamento e delle indicazioni dei soggetti promotori e del comitato tecnico-scientifico. Al programma è allegato un elenco degli ecomusei di interesse regionale, aggiornato ogni anno: l’inserimento in tale elenco equivale al riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

Il programma annuale individua anche le iniziative di formazione degli operatori, da realizzarsi anche tramite scambi culturali con ecomusei attivi in Friuli Venezia Giulia e in altre regioni europee.

Denominazione e marchio

Ogni ecomuseo ha diritto a una denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo. Al momento del riconoscimento, la Regione assegna denominazione e marchio, che sono strumenti di promozione e sono tutelati nelle forme consentite.

La Regione può inoltre promuovere un marchio unitario per l’immagine complessiva degli ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

Comitato tecnico-scientifico

La Giunta regionale nomina un comitato tecnico-scientifico con funzioni di consulenza per la promozione e l’attuazione della legge. Il comitato esprime pareri su:

  • individuazione e promozione degli ecomusei;
  • formazione degli operatori;
  • quesiti posti da Regione, Comuni e altri enti promotori o gestori;
  • formulazione del regolamento attuativo;
  • coordinamento degli ecomusei riconosciuti.

Il comitato è presieduto dall’Assessore competente ed è composto da rappresentanti della Regione, delle università di Udine e Trieste, di ANCI, UPI e da esperti in materia di ecomusei, storia, cultura, antropologia culturale, geografia e paesaggio. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente. Il comitato definisce le proprie modalità di funzionamento e può invitare esperti o soggetti interessati alle sedute.

Regime transitorio

In prima applicazione, sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai soggetti legittimati che operino da almeno un anno per finalità analoghe a quelle della legge. La Regione procede alla ricognizione di tali iniziative e assegna loro denominazione e marchio.

Gli ecomusei già ricogniti devono adeguarsi ai criteri del regolamento entro un anno dalla sua approvazione.

Aspetti finanziari

La legge rinvia alla successiva legge finanziaria regionale la determinazione della misura massima del concorso della Regione alle spese per realizzazione e gestione degli ecomusei, dopo l’espletamento della procedura prevista per il regolamento attuativo. Sono inoltre previsti oneri per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, imputati al bilancio regionale indicato dalla legge per il periodo 2006-2008 e per l’anno 2006.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il 6 luglio 2006 e disciplina un istituto tuttora formalmente previsto per il territorio regionale. Tuttavia la parte transitoria e i riferimenti finanziari originari riguardano un contesto ormai concluso.

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