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Legge

L.R. FVG 9/2006

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 98/64/CE, 1999/27/CE, 1999/76/CE, 2000/45/CE, 2001/22/CE, 2003/126/CE, 2004/16/CE, 2005/4/CE, 2005/6/CE, 2005/10/CE. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) in adeguamento al parere motivato della Commissione europea C(2005) 5145 del 13 dicembre 2005 (Legge comunitaria 2005).

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge attua in Friuli Venezia Giulia alcune direttive UE su campionamento e analisi dei contaminanti negli alimenti, rinvia al diritto regionale direttive su alimentazione animale e modifica la disciplina regionale dei lavori pubblici per adeguarla alla direttiva 2004/18/CE. Molte disposizioni sono operative dal 15 giugno 2006; alcune norme riguardano procedure e atti futuri di appalto e non hanno limite temporale espresso.

Legge comunitaria 2005 del Friuli Venezia Giulia: recepimento direttive UE su alimenti, mangimi e modifiche ai lavori pubblici

Legge comunitaria 2005 del Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento adegua l’ordinamento regionale agli obblighi comunitari, intervenendo sia in materia di sicurezza alimentare e mangimi sia sulla disciplina dei lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia. La legge recepisce direttive UE sui metodi di campionamento e analisi dei contaminanti negli alimenti e modifica in più punti la legge regionale n. 14/2002 sui lavori pubblici.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il testo dà attuazione:

  • alle direttive UE in materia di controlli ufficiali su piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD, benzo(a)pirene e stagno negli alimenti;
  • a direttive UE in materia di alimentazione animale elencate in allegato;
  • a numerose disposizioni della legge regionale sui lavori pubblici, per allinearle alla direttiva 2004/18/CE e al parere motivato della Commissione europea del 13 dicembre 2005.

Controlli ufficiali sugli alimenti

Per i prodotti alimentari, la legge stabilisce criteri tecnici vincolanti per il prelievo dei campioni e per le analisi di laboratorio ai fini del controllo ufficiale dei tenori massimi di determinate sostanze.

I campioni sono prelevati secondo gli allegati tecnici dedicati a:

  • piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD;
  • benzo(a)pirene;
  • stagno nei prodotti alimentari in scatola.

I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità ai limiti massimi va valutata sui campioni di laboratorio secondo il regolamento (CE) n. 466/2001.

Anche la preparazione dei campioni e i metodi analitici devono rispettare i criteri tecnici degli allegati dedicati alle singole sostanze.

Attuazione delle direttive in materia di alimentazione animale

Le direttive comunitarie elencate in allegato in materia di alimentazione per gli animali trovano applicazione nell’ordinamento regionale quando hanno contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, secondo il meccanismo di attuazione per rinvio previsto dalla legge regionale sulla partecipazione alla normativa UE.

Modifiche alla disciplina regionale dei lavori pubblici

La parte più ampia della legge riforma la legge regionale n. 14/2002 sui lavori pubblici, soprattutto per adeguarla alla direttiva 2004/18/CE.

Programmazione e pubblicità

La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico deve essere coerente con la disciplina della programmazione e previsione della spesa. Per le aziende sanitarie e ospedaliere si applicano le regole della normativa regionale sul servizio sanitario.

Viene rafforzato il sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici, nel quale devono essere diffusi, in particolare:

  • l’elenco annuale dei lavori programmati;
  • i criteri usati per scegliere le imprese da invitare;
  • le modalità con cui gli operatori possono presentare la propria candidatura.

Prima dell’espletamento della gara è richiesta un’adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione.

Affidamento degli incarichi di progettazione

Gli incarichi di progettazione di importo stimato:

  • tra 100.000 euro e la soglia comunitaria sono affidati con procedure ad evidenza pubblica;
  • inferiori a 100.000 euro sono affidati dal responsabile del procedimento nel rispetto di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Requisiti per l’affidamento dei lavori sotto soglia SOA

Per lavori sotto la soglia in cui la normativa statale impone il sistema SOA, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi è dimostrato con l’iscrizione alla Camera di commercio. Nel subappalto, il subappaltatore deve risultare iscritto alla Camera di commercio e l’impresa appaltatrice deve dichiararne l’idoneità tecnico-organizzativa. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri UE provano il requisito mediante l’iscrizione in registri equivalenti del Paese d’origine.

Procedura negoziata e ipotesi ammesse

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la procedura negoziata è ammessa solo in casi tassativi, tra cui:

  • gara deserta dopo procedura aperta o ristretta, senza modificare sostanzialmente le condizioni iniziali;
  • ragioni tecniche, artistiche o diritti esclusivi;
  • estrema urgenza dovuta a eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante;
  • lavori complementari necessari a seguito di circostanze impreviste, affidati all’esecutore dell’opera principale, entro il limite del 50% dell’importo principale;
  • lotti successivi di progetti generali definitivi, affidabili all’impresa del primo appalto entro il triennio successivo alla ultimazione dei lavori iniziali e a condizione che l’ipotesi fosse già prevista negli atti di gara.

Direzione lavori, capitolato e saldo

Se la stazione appaltante non può nominare il direttore dei lavori tra i propri dipendenti per carenza di risorse specialistiche, difficoltà di tempi o particolare complessità dell’opera, la direzione lavori può essere affidata a liberi professionisti o ad altri soggetti tramite le procedure sugli appalti di servizi.

Il capitolato speciale può prevedere che il pagamento della rata di saldo sia subordinato a garanzia fideiussoria; tale garanzia non può essere richiesta se non espressamente prevista. Il pagamento della rata di saldo non vale come presunzione di accettazione dell’opera.

Collaborazioni, riserve e collaudi

Nella gestione delle riserve è richiesta una valutazione preliminare della loro ammissibilità formale e della non manifesta infondatezza ai fini del raggiungimento del limite di valore.

La nomina dei collaudatori avviene tramite procedure per appalti di servizi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La legge individua i requisiti professionali dei collaudatori, distinguendo tra:

  • professionisti tecnici con almeno dieci anni di servizio o di iscrizione continuativa all’albo;
  • figure abilitate per opere strutturali in ambito sismico;
  • cittadini di altri Stati membri UE che attestino titoli e esperienza equivalenti.

Dichiarazione di pubblica utilità ed espropriazioni

Per le opere pubbliche regionali la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell’approvazione del progetto definitivo, dalla sua efficacia legale. Le opere finanziate con contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa deliberazione conforme della Giunta regionale. Per le altre opere decide l’autorità prevista dalla normativa di settore o, in mancanza, la Giunta regionale.

Nelle procedure espropriative possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati rilievi, perizie di stima e stati di consistenza, nei limiti delle competenze professionali vigenti.

Delegazioni amministrative e realizzazione delle opere

Per le delegazioni di funzioni in materia di lavori pubblici viene ridefinita la ripartizione delle risorse al soggetto delegatario, con erogazione del 10% all’atto di delegazione, dell’ulteriore 80% alla consegna e del residuo all’accertamento finale della spesa dopo contabilità finale e collaudo. I soggetti delegatari indicati dalla legge non possono eseguire direttamente i lavori oggetto della delegazione, né le relative progettazioni e collaudi, che devono essere affidati mediante appalto.

Modifiche e abrogazioni finali

La legge prevede che il testo degli allegati possa essere aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, anche per sopravvenuti atti comunitari.

Sono inoltre abrogate varie disposizioni precedenti, in particolare alcune norme regionali in materia di integrazione europea e parti della legge regionale n. 14/2002 sui lavori pubblici.

Decorrenza e attualità

La legge entra in vigore il 15 giugno 2006. Le disposizioni sui controlli alimentari e sui lavori pubblici restano formalmente rilevanti come disciplina di recepimento e modifica, ma il provvedimento è in larga parte superato da successive evoluzioni normative in materia di appalti e recepimento UE.

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