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Legge

L.R. FVG 16/2006

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Normativa regionaleL.R. FVG 16/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nel territorio montano del Friuli Venezia Giulia, interventi volontari di ricomposizione e riordino fondiario, con piano approvato dalla Regione e finanziamento regionale, nonché strumenti per favorire l’insediamento e l’ottimizzazione di imprese agricole. Prevede vincoli ventennali di indivisibilità e, per i piani di razionalizzazione, efficacia dopo la pubblicazione e decadenza se i lavori definitivi non sono approvati entro 5 anni.

Razionalizzazione fondiaria e promozione dell'attività agricola nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia

Razionalizzazione fondiaria e promozione agricola nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina strumenti di gestione sostenibile del territorio agroforestale montano nel Friuli Venezia Giulia, puntando a contrastare frammentazione fondiaria, abbandono delle aree rurali e dissesto idrogeologico. Accanto alla razionalizzazione dei fondi, regola misure di promozione dell’attività agricola finalizzate alla costituzione e ottimizzazione delle imprese agricole.

Ambito di applicazione e soggetti esclusi

La disciplina si applica a tutti i fondi situati in Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente. Restano ferme le discipline statali e regionali sui fondi agro-silvo-pastorali di enti, associazioni, consorzi o comunioni familiari montane con personalità giuridica privata e vincolo di inalienabilità e indivisibilità.

I fondi gravati da usi civici possono essere inclusi nel piano di razionalizzazione fondiaria; in tal caso può essere avviata la procedura di liquidazione nella fase esecutiva del piano, secondo la normativa vigente.

Finalità e contenuto della razionalizzazione fondiaria

La razionalizzazione fondiaria è diretta alla ricomposizione fondiaria, all’ingrossazione e riordino delle proprietà polverizzate, all’arrotondamento delle superfici, alla rettificazione dei confini e alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie. La regola generale è l’adesione volontaria ai procedimenti approvati e finanziati dalla Regione.

Iniziativa, comprensorio e soggetti attuatori

Il procedimento può essere avviato:

  • su iniziativa privata;
  • su iniziativa pubblica di Comuni o Comunità montane.

I Comuni e le Comunità montane sono i soggetti attuatori e operano nei territori di rispettiva competenza.

Il comprensorio di razionalizzazione fondiaria è una zona montana in cui la frammentazione e dispersione della proprietà incidono negativamente sulle condizioni economico-sociali, ostacolano i miglioramenti strutturali e il razionale sfruttamento del suolo. Possono esservi incluse anche aree non agricole funzionali all’assetto complessivo. Per i terreni dello Stato, Province e Comuni si applica la disciplina della bonifica integrale; resta altresì ferma la normativa sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate quando non ricorrano i presupposti per la presente legge.

Avvio del procedimento e proposta di intervento

Nell’iniziativa privata è richiesta l’adesione espressa di proprietari che rappresentino almeno il 60% della superficie e, in base all’imponibile catastale, il 60% del valore delle aree. Nella iniziativa pubblica è richiesto il voto favorevole dell’organo competente dell’ente.

Per i piani a iniziativa privata il soggetto attuatore è scelto a maggioranza assoluta degli aderenti tra Comune e Comunità montana competenti. Il soggetto attuatore, se la proposta è accolta, approva uno schema di intervento con motivazioni tecniche, criteri di massima, perimetro del comprensorio, stato dei terreni, potenzialità produttiva, criteri di assegnazione, preventivo di spesa ed eventuali esclusioni ai sensi del codice civile.

La proposta, corredata della deliberazione e della documentazione sulle adesioni, è trasmessa alla Regione con richiesta di finanziamento. Il Direttore centrale competente verifica l’interesse pubblico, approva la proposta con decreto e autorizza la delega dell’esecuzione al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore deve trasmettere entro 90 giorni l’assenso dei promotori o dell’organo competente; in mancanza il decreto è revocato. Con l’assenso, la proposta entra negli strumenti di programmazione regionale.

Progettazione del piano

La progettazione si articola in tre fasi:

  • progetto preliminare;
  • stima dei terreni e piano di assegnazione;
  • progetto definitivo-esecutivo, che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria.

Il progetto preliminare contiene analisi dello stato di fatto, elenco proprietari e particelle, relazione sui criteri e obiettivi, elenco previsionale delle nuove assegnazioni, opere pubbliche necessarie, ricognizione della vegetazione, cartografia degli ambiti sensibili, eventuali relazioni su compendio unico, piani di insediamento produttivo agricolo o imprese agricole funzionali, e preventivo sommario di spesa.

Il soggetto attuatore convoca la conferenza di servizi per l’esame del preliminare; dopo eventuali prescrizioni, il progetto è approvato dall’organo competente. In tale fase viene erogato l’anticipo del finanziamento.

Stima, assegnazione dei terreni e approvazioni

Dopo il preliminare, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica che stima i terreni e redige il piano di assegnazione. La commissione comprende di diritto i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale.

La stima è particellare, sintetica e comparativa, basata su fondi campione e riferita al suolo nudo, tenendo conto di colture poliennali e investimenti fissi. La nuova sistemazione tende ad assegnare a ciascun proprietario un unico appezzamento, o più di uno se opportuno; eventuali aumenti o diminuzioni di superficie gravano o beneficiano i proprietari in proporzione al valore iniziale dei terreni. Il conguaglio in denaro va, per quanto possibile, evitato e comunque non può superare il limite previsto dal regio decreto 215/1933, salvo il consenso del proprietario e i casi di compendio unico.

Il piano di assegnazione è approvato con il voto favorevole dei proprietari che rappresentino almeno il 60% della superficie e del valore delle aree; nei piani promossi da Comune o Comunità montana basta il voto favorevole dell’organo competente. Se tali condizioni non sussistono, il piano è respinto e sono revocati delegazione e finanziamento. Nei piani comunali o della Comunità montana può essere prevista l’assegnazione secondo procedure di gara della bonifica integrale, senza applicazione dei criteri sul conguaglio; i criteri di assegnazione sono fissati nei bandi.

Il progetto definitivo-esecutivo contiene la relazione finale, il piano di assegnazione con planimetrie, l’elenco dei compendi unici, il registro dei movimenti della proprietà, l’elenco dei diritti reali e delle ipoteche da trasferire, le servitù prediali, gli interventi per gli ambiti sensibili, le opere pubbliche necessarie e il preventivo di spesa.

Adozione, deposito, osservazioni e approvazione del piano

L’adozione del piano avviene, dopo conferenza di servizi e acquisizione dei pareri necessari, con:

  • il voto favorevole dei proprietari interessati che rappresentino almeno il 60% della superficie e del valore, nei casi di iniziativa privata, seguito da conforme deliberazione del soggetto attuatore;
  • il voto favorevole dell’organo competente del soggetto attuatore, nei casi di iniziativa pubblica.

Il piano è depositato presso i Comuni interessati; il deposito è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale e all’albo pretorio, e comunicato ai proprietari, creditori ipotecari e titolari di diritti reali mediante raccomandata A/R. Se i proprietari sono più di cinquanta si applicano le forme previste dal testo unico espropri.

Osservazioni e opposizioni si presentano entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Il soggetto attuatore decide sulle stesse, può modificare il piano o rielaborarlo, e trasmette il tutto alla Regione. La Giunta regionale approva il piano valutando le osservazioni non accolte; la deliberazione è pubblicata nel BUR.

Efficacia, effetti reali e rapporti con l’espropriazione

L’approvazione diventa efficace dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Essa vale come dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere previste, come vincolo preordinato all’esproprio e variante al piano regolatore comunale.

Se il piano prevede lavori, i soggetti attuatori possono differire il trasferimento dei diritti reali alla data di approvazione del progetto definitivo dei lavori; in tal caso la pubblica utilità e l’urgenza e indifferibilità derivano dall’approvazione del progetto definitivo. L’approvazione del piano decade se i progetti definitivi dei lavori non sono approvati entro 5 anni.

L’efficacia del piano produce il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali e l’imposizione delle servitù previste. Entro un anno dal trasferimento il soggetto attuatore cura trascrizioni, iscrizioni, volture catastali, trasferimento delle ipoteche, pagamento e riscossione dei conguagli e l’immissione nel possesso dei nuovi fondi. Nei territori tavolari il provvedimento efficace costituisce titolo per l’intavolazione.

Vincolo di indivisibilità e disciplina dei diritti reali

I terreni compresi nel comprensorio sono considerati unità indivisibili per 20 anni dalla data di efficacia del piano e non possono essere frazionati per successione o atti tra vivi; il vincolo va trascritto o iscritto nei registri immobiliari. La violazione comporta l’applicazione della disciplina richiamata dalla legge statale sulle zone montane e la restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso, con interessi legali.

Per i diritti reali sui terreni di nuova assegnazione si applica la disciplina del regio decreto 215/1933. In caso di scioglimento di contratti di affitto agrario relativi ai fondi coinvolti, l’affittuario ha diritto all’equo indennizzo previsto dalla legge 203/1982.

Opere pubbliche, viabilità, verde pubblico e manutenzione

La manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano spetta al soggetto attuatore dalla data di approvazione del certificato di collaudo, salvo diversa previsione. Le eventuali nuove strade interne sono finanziate da tutti i proprietari interessati in proporzione alla superficie posseduta e, dal collaudo, sono classificate come strade vicinali.

Nel piano deve essere mantenuta integralmente la superficie già destinata a verde pubblico.

Finanziamento della razionalizzazione fondiaria

Il finanziamento del piano è a totale carico della Regione. Di regola viene erogato:

  • un acconto del 50% all’approvazione del progetto preliminare;
  • il saldo all’approvazione del piano da parte della Giunta regionale.

Se l’adesione alla proposta di intervento è unanime, il finanziamento è erogato in unica soluzione dopo l’approvazione del progetto preliminare. Il primo finanziamento comprende anche la trascrizione o iscrizione del piano.

Promozione dell’attività agricola: nozione e strumenti

La promozione dell’attività agricola comprende le misure, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti agricoli, volte a costituire e ottimizzare imprese agricole. Gli strumenti previsti sono:

  • consorzi di proprietari;
  • piani di insediamento produttivo agricolo;
  • imprese agricole funzionali;
  • negozi di accertamento dell’usucapione.

Consorzi e cooperative di proprietari

I Comuni e le Comunità montane favoriscono la costituzione di consorzi o cooperative tra proprietari dei fondi montani. Ai consorzi o cooperative possono essere affidati compiti di gestione, conservazione e miglioramento del territorio a fini agricoli, nonché la manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione.

Piano di insediamento produttivo agricolo

I Comuni con piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli, che vale come piano comunale di settore. Più Comuni limitrofi possono associarsi o costituirsi in consorzio.

La Regione può finanziare progettazione e realizzazione fino al 100% della spesa per progettazione, infrastrutture, frazionamenti, spese notarili e acquisizione delle aree.

Prima dell’adozione il Comune comunica l’avvio del procedimento che porterà al vincolo preordinato all’esproprio; dopo l’approvazione espropria le aree e gli edifici indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del piano. Il piano deve contenere il piano particellare di esproprio, l’elenco delle particelle, le superfici, le colture in atto, i proprietari e le somme offerte. Se i proprietari sono più di cinquanta si applicano le forme del testo unico espropri.

Le aree sono assegnate a titolo di proprietà o di affitto agli imprenditori agricoli tramite procedura a evidenza pubblica. Possono essere previste forme di incentivo e riduzione dei costi. Il piano individua le categorie degli assegnatari e i criteri di priorità, con prevalenza per i giovani imprenditori e per i progetti orientati a produzioni di qualità e risparmio energetico.

Imprese agricole funzionali

Comuni e Comunità montane promuovono la costituzione di imprese agricole funzionali per incentivare l’imprenditorialità locale e attrarre imprenditori esterni, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale. Annualmente devono ricognire esigenze imprenditoriali e disponibilità di terreni, anche avvalendosi di soggetti esterni, e affidare i terreni agli imprenditori richiedenti, con priorità ai giovani.

Ai proprietari che stipulano contratti di affitto di durata almeno decennale è riconosciuto un premio pari al 2% dell’indennità di esproprio, senza considerare eventuali maggiorazioni per categorie particolari.

Altre misure di supporto e usucapione

Per favorire l’attività agricola nelle zone montane, Comuni e Comunità montane possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per:

  • acquisti e vendite di terreni agricoli nell’ambito della razionalizzazione fondiaria destinati a imprese agricole funzionali;
  • acquisti di terreni per permute a favore di imprenditori agricoli espropriati per piani industriali o artigianali;
  • acquisti di terreni, con eventuali strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione per la costituzione di compendi unici.

I Comuni e le Comunità montane promuovono i negozi di accertamento dell’usucapione delle proprietà immobiliari e delle servitù relative. Nei territori montani possono rimborsare fino al 100% delle spese tecniche e notarili dei negozi e anche delle spese legali per azioni giudiziarie di accertamento dell’usucapione in caso di mancanza, assenza o irreperibilità del proprietario.

Disposizioni finanziarie e risorse

La Regione assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunità montane, fermo restando il finanziamento regionale specifico per i piani di razionalizzazione fondiaria e per i piani di insediamento produttivo agricolo, oltre agli incentivi previsti da altre norme. Eventuali proventi derivanti dalle assegnazioni effettuate ai sensi dei piani di insediamento produttivo agricolo devono essere reinvestiti dai Comuni nella promozione dell’attività agricola.

Stanziamenti originari autorizzati dalla legge

Per l’anno 2006 la legge autorizza:

  • 300.000 euro per il finanziamento dei piani di razionalizzazione fondiaria;
  • 200.000 euro per la progettazione e realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo.

La copertura è assicurata mediante prelievo complessivo di 500.000 euro dal fondo globale indicato nella norma.

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