L.R. FVG 11/2006
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema organico di sostegno alla famiglia e alla genitorialità: servizi sociosanitari integrati, interventi economici per gestanti e genitori in difficoltà, Carta Famiglia, sostegno ad adozioni e affidamenti, banche dei tempi, turismo familiare, associazionismo e Consulta regionale. Diverse misure sono legate a programmazione, regolamenti attuativi e risorse 2006-2008; alcune disposizioni storiche cessano per nascite/adozioni fino al 31 dicembre 2006.
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità
Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia definisce un quadro organico di politiche familiari e di sostegno alla genitorialità, combinando interventi sociali, sociosanitari, economici, associativi e di programmazione territoriale. La disciplina opera solo nel territorio regionale e si innesta sul sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari regionale.
Finalità generali e principi
La Regione riconosce la famiglia come nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nella cura, educazione e tutela dei figli. Gli interventi regionali mirano a promuovere lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia nei diversi momenti del ciclo vitale, sostenendo il benessere della persona nel contesto familiare. Gli interventi economici sono orientati a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura e della relazione familiare.
Obiettivi e criteri di azione
La disciplina regionale tutela il diritto delle famiglie a svolgere liberamente le proprie funzioni sociali ed educative e ne promuove la partecipazione alla progettazione dei servizi sociali. Vengono valorizzati l’associazionismo familiare e le forme di auto-organizzazione, con attenzione particolare a:
- famiglie in gravi difficoltà sociali o economiche;
- giovani coppie;
- famiglie numerose;
- famiglie con persone disabili o anziani non autosufficienti;
- nuclei monogenitoriali e famiglie in crisi. Viene inoltre riconosciuto il valore sociale della maternità e della paternità, tutelando la procreazione e le responsabilità genitoriali.
Programmazione, sussidiarietà e monitoraggio
La realizzazione degli obiettivi avviene secondo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, attraverso gli strumenti della legislazione regionale sociale e sanitaria. La pianificazione regionale deve coinvolgere tutte le famiglie, senza discriminazioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose, nel rispetto dei livelli essenziali statali. L’Osservatorio delle politiche di protezione sociale verifica l’efficacia degli interventi e l’evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie.
Interventi sociosanitari integrati e consultori
Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell’ambito di PDZ, PAT e PAL, devono garantire:
- sostegno alle funzioni educative e di accudimento della famiglia;
- promozione delle reti di solidarietà tra famiglie e delle reti parentali;
- servizi facilmente accessibili per l’orientamento della famiglia nel sistema delle prestazioni;
- potenziamento dei consultori familiari. I consultori operano in modo integrato con i servizi sanitari e sociali e svolgono compiti molto ampi: informazione sui diritti in materia di maternità e paternità, supporto alla procreazione responsabile, prevenzione dell’infertilità, assistenza nelle interruzioni volontarie di gravidanza, sostegno in gravidanza e nel post-parto, consulenza nelle crisi familiari, mediazione familiare, sostegno all’adozione, interventi su difficoltà relazionali e sessuali, tutela delle vittime di violenza sessuale e dei minori maltrattati, educazione alla salute per adolescenti, assistenza nella procreazione responsabile e supporto psicologico e sociale ai giovani. La programmazione locale di tali azioni costituisce condizione per il consolidamento dei PAL.
Progetti integrati per famiglie con minori e rapporti intergenerazionali
I PDZ e i PAT possono prevedere progetti specifici per:
- consulenza educativa e psicopedagogica;
- gruppi di incontro per genitori;
- spazi e momenti di socializzazione ed educazione per bambini, ragazzi e adolescenti, con coinvolgimento delle famiglie. La Regione promuove inoltre, insieme a soggetti pubblici e privati e in intesa con le istituzioni scolastiche, azioni per valorizzare i rapporti intergenerazionali, anche nell’ambito del piano dell’offerta formativa.
Interventi economici per gestanti e genitori
La legge prevede sostegni economici collegati al reddito di base e ai progetti di inclusione per la cittadinanza. Per le gestanti in disagio socio-economico, il sostegno copre il periodo della gravidanza e i primi sei mesi di vita del bambino; l’accesso è riconosciuto anche alla gestante minorenne. Per i genitori con figli minori, il sostegno interviene quando il reddito scende sotto la soglia stabilita in conseguenza di:
- perdita del lavoro o modifica della situazione lavorativa di un genitore entro i primi otto anni di vita del bambino;
- decesso del familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo del soggetto titolare di reddito;
- inabilità temporanea al lavoro del lavoratore autonomo unico reddito del nucleo. Le misure si applicano anche in caso di adozione o affidamento preadottivo; se la perdita del lavoro interviene entro dodici mesi dall’adozione o dall’affidamento, la tutela si estende anche ai minori tra otto e dodici anni.
Carta Famiglia e agevolazioni
La Regione istituisce la Carta Famiglia, che attribuisce agevolazioni e riduzioni su costi, tariffe, beni, servizi e, nei limiti della normativa statale, anche su imposte e tasse. Con regolamento regionale sono definiti categorie di beni e servizi, percentuali di agevolazione, criteri legati all’ISEE e al numero dei figli, nonché riparto dei finanziamenti ai Comuni. La Carta è rilasciata dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico; è necessario che il genitore o almeno uno dei genitori risieda in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, spetta al genitore convivente che cura la gestione ordinaria del figlio. È riconosciuta anche ai genitori adottivi e affidatari, sin dall’avvio dell’affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e persone singole affidatarie di minori per il periodo di permanenza in famiglia.
Formazione per il reinserimento lavorativo e prestiti sull’onore
La Regione promuove iniziative formative per facilitare il reinserimento lavorativo dei genitori che assistono figli con disabilità o minori in età non scolare. Inoltre sostiene i Comuni che, tramite il Servizio sociale, stipulano convenzioni con istituti di credito per concedere prestiti sull’onore a tasso agevolato a singoli o nuclei familiari senza adeguate risorse economiche.
Adozioni e affidamento familiare
La Regione interviene con progetti propri e partecipa a iniziative internazionali, europee, statali e interregionali per promuovere la cooperazione nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori, favorendo la permanenza del minore nella famiglia di origine quando possibile. Per l’adozione di minori stranieri residenti all’estero, la Regione assicura assistenza e sostegno alle famiglie e sostiene:
- i consultori e le equipe adozioni, anche con linee guida operative;
- le spese delle procedure di adozione internazionale;
- protocolli e convenzioni tra enti autorizzati, servizi e organi giudiziari minorili;
- protocolli tra servizi e scuola per l’inserimento del minore e la prevenzione dei fallimenti adottivi. Inoltre sostiene le adozioni di minori italiani e stranieri con età superiore a 12 anni o con handicap accertato e promuove l’affidamento familiare, anche con linee guida specifiche. I relativi benefici economici sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.
Qualità del tempo familiare: banche dei tempi, orari e turismo familiare
La Regione favorisce le associazioni denominate “Banche dei tempi”, finalizzate allo scambio di servizi di vicinato e alla solidarietà comunitaria. I Comuni possono concedere locali, favorire promozione e formazione e stipulare convenzioni per scambi di tempo destinati a prestazioni di mutuo aiuto, che non devono coincidere con attività istituzionali. La Regione sostiene inoltre i piani territoriali degli orari dei Comuni, anche associati, per coordinare orari di commercio, servizi pubblici, uffici periferici, trasporti, attività culturali e di spettacolo, oltre che per promuovere tempo dedicato alla solidarietà sociale. Per il turismo familiare, la Regione favorisce iniziative rivolte a famiglie con figli e componenti con ridotta autonomia personale; TurismoFVG deve promuovere incontri con gli operatori e predisporre un’offerta specifica di servizi. La predisposizione di un’offerta annuale coerente costituisce condizione per ottenere contributi regionali nel settore turistico.
Associazionismo familiare e progetti delle famiglie
La Regione riconosce e sostiene le forme di associazionismo e auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie. Le associazioni possono svolgere attività di mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura, sensibilizzazione e formazione, gestione di servizi e attività informative sui servizi territoriali e sulle esperienze di affido e adozione. Possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici; per interventi del sistema integrato dei servizi sociali si applica la disciplina sull’accreditamento. La Regione sostiene anche progetti promossi direttamente da famiglie, anche in forma cooperativistica o associativa, inseriti nei PDZ e PAT. I contributi non sono cumulabili con finanziamenti già spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.
Consulta regionale per le famiglie
È istituita la Consulta regionale per le famiglie, organo di rappresentanza e consultazione per le politiche familiari e di genitorialità. La Consulta è composta da rappresentanti della Giunta, degli enti locali, delle associazioni familiari, del volontariato, delle cooperative sociali, dei consultori, del servizio sociale dei Comuni, del Tutore pubblico dei minori e della Commissione regionale per le pari opportunità, oltre ad altri soggetti indicati dalla legge. La Consulta:
- formula proposte e pareri sugli atti di programmazione regionale;
- verifica attuazione ed efficacia degli interventi;
- esprime pareri sui progetti di legge in materia familiare o comunque pertinenti;
- analizza l’evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie;
- riferisce annualmente alla Giunta e alle Commissioni consiliari, con pubblicazione dei risultati. La Consulta dura per la legislatura, si riunisce con regole di quorum e adotta un regolamento interno; la Direzione centrale competente ne assicura supporto logistico e personale.
Elenco regionale per tutori, curatori e amministratori di sostegno
Presso la Direzione centrale competente è istituito l’Elenco regionale delle persone idonee a svolgere funzioni di tutore o protutore volontario, curatore speciale e amministratore di sostegno. L’Elenco è articolato in tre sezioni e può essere integrato da ogni cittadino in possesso dei requisiti civilistici, anche in più sezioni. Le sezioni di tutori e curatori sono curate dall’Ufficio del Tutore pubblico dei minori, mentre la Direzione centrale individua e prepara i candidati amministratori di sostegno. Il regolamento regionale disciplina tenuta, iscrizione, diniego, cancellazione e revisione; l’Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale.
Regolamenti, cumulabilità, aggiornamento dei benefici e valutazione
I regolamenti di attuazione devono essere emanati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente. I benefici sono cumulabili con altri interventi pubblici per la maternità, salvo diversa disciplina statale o regionale. La misura dei benefici è adeguata ogni due anni con decreto del Presidente della Regione sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita. L’efficacia delle azioni è oggetto di valutazione triennale dell’Amministrazione regionale, sulla base dei criteri fissati dai regolamenti; la valutazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente e serve per aggiornare l’azione regionale.
Norme transitorie e abrogazioni
La legge abroga numerose disposizioni della legge regionale 49/1993 e di successive modifiche. In particolare, l’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come modificato, continua ad applicarsi solo alle nascite e adozioni avvenute fino al 31 dicembre 2006; dal 1° gennaio 2007 cessano le disposizioni abrogate specificamente indicate. La disciplina introdotta dalla presente legge sostituisce quindi il precedente assetto dei benefici collegati alla natalità e adozione, limitandone l’ultrattività al solo regime transitorio indicato.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica gli oneri per gli interventi economici, i contributi ai progetti familiari, la Carta Famiglia, l’affidamento e l’adozione, le associazioni familiari e il funzionamento della Consulta. La copertura è prevista a carico di specifiche unità di bilancio per il triennio 2006-2008, con autorizzazione di spesa puntualmente ripartita per annualità.
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