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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-2/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 11 September 2024. — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO and Others v European Commission. — Dumping – Imports of birch plywood originating in Russia – Definitive anti-dumping duties – Implementing Regulation (EU) 2021/1930 – Adjustment – Export price – Single economic entity – Commission contracts – Normal value – Functions similar to those of an agent working on a commission basis – Article 2(10)(i) of Regulation (EU) 2016/1036 – Selling, general and administrative costs – Dividends – Management costs – Article 2(6) of Regulation 2016/1036 – Product concerned – Market segmentation – Causal link – Other injury factors – Article 3(3), (6) and (7) of Regulation 2016/1036. — Case T-2/22

Giurisprudenza europea62022TJ0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di esportatori russi avverso il regolamento che impone dazi antidumping definitivi sul compensato di betulla originario della Russia. La Corte ritiene legittima la ricostruzione della Commissione su rapporto tra produttori e distributore collegato, SG&A, definizione del prodotto, mercato, dati statistici e nesso causale. Nessuna delle censure prospettate supera il controllo limitato proprio della materia commerciale comune.

Impugnazione respinta contro il regolamento che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di compensato di betulla originario della Russia: legittimo l’adeguamento del solo prezzo all’esportazione, la determinazione dei costi SG&A, l’inclusione del compensato quadrato nel prodotto interessato, l’uso dei dati Eurostat e l’analisi del nesso causale.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse commesso errori manifesti di valutazione o violato il regolamento di base antidumping nel: 1) ritenere che Sveza-Les non costituisse un’unica entità economica con i ricorrenti sul mercato dell’esportazione e nell’adeguare solo il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2(10)(i); 2) determinare i costi SG&A ai fini del valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2(6); 3) includere il compensato di betulla quadrato nella definizione del prodotto interessato e non esaminare il mercato per segmenti; 4) fondare le quantità e i prezzi delle importazioni sui dati Eurostat; 5) escludere altri fattori di pregiudizio nell’analisi del nesso causale ai sensi dell’articolo 3(7).

Principio di diritto

In materia antidumping la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità, sindacabile solo per errore manifesto o violazione delle regole procedurali; il Tribunale conferma che, sulla base di indizi coerenti, poteva negare l’esistenza di un’unica entità economica tra i produttori russi e Sveza-Les sul mercato export, applicare l’adeguamento della commissione solo al prezzo all’esportazione, escludere dai costi SG&A dividendi e costi di management non dimostrati come riferiti al prodotto investigato, includere il compensato di betulla quadrato nel prodotto interessato, utilizzare i dati Eurostat per volumi e prezzi delle importazioni e ritenere non spezzato il nesso causale dagli altri fattori di pregiudizio; perciò il ricorso è integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 1, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 1, 6, 8, 9, 10 e 12, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2(10)(i) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 2, 3, 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5(4) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/2145

Dazio antidumping sul compensato di betulla originario della Russia

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da esportatori russi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, con cui la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compensato di betulla originario della Russia. Il Tribunale esamina sei motivi relativi al calcolo del dumping, alla definizione del prodotto e all’analisi del danno.

Fatti e procedimento amministrativo

I ricorrenti sono produttori esportatori russi di compensato di betulla appartenenti al gruppo Sveza. La Commissione ha avviato l’inchiesta antidumping nel 2020 a seguito di denuncia dell’industria unionale; dopo il dazio provvisorio del 15,3%, ha adottato il regolamento impugnato fissando un dazio definitivo del 15,8%.

Primo motivo: entità economica unica e adeguamento del prezzo all’esportazione

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 2 del regolamento 2016/1036, il valore normale e il prezzo all’esportazione devono essere confrontati in modo equo e che gli adeguamenti ex articolo 2(10)(i) non operano automaticamente. Se produttore e distributore collegato formano un’unica entità economica, il distributore non può essere assimilato a un agente che opera a commissione.

Sul mercato export, la Commissione aveva valorizzato quattro elementi: contratti di commissione scritti con pagamento di una commissione fissa; persistente assenza di solidarietà tra le parti; presenza di un contratto di gestione che non riguardava le vendite; sistema di fatturazione, trasferimento della proprietà e contabilizzazione dei ricavi. Il Tribunale ritiene che tali elementi costituiscano indizi coerenti e sufficienti a escludere che Sveza-Les fungesse da semplice dipartimento commerciale interno.

Quanto all’argomento secondo cui un adeguamento avrebbe dovuto essere effettuato anche sul valore normale, il Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno dimostrato che sul mercato interno Sveza-Les svolgesse funzioni analoghe a quelle di un agente a commissione. Al contrario, sul mercato domestico emergevano contratti di compravendita, trasferimento della proprietà a Sveza-Les e contabilizzazione dei margini come ricavi di quest’ultima. La Commissione poteva quindi adeguare solo il prezzo all’esportazione.

Secondo e terzo motivo: costi SG&A e valore normale costruito

Ai sensi dell’articolo 2(6), i costi di vendita, generali e amministrativi devono essere basati su dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto oggetto di indagine. Il Tribunale conferma che i dividendi ricevuti da Sveza-Les da un’altra società del gruppo non erano dati riferibili alla produzione e vendita del prodotto oggetto di indagine da parte dell’operatore sotto esame, ma redditi da partecipazione, e che i ricorrenti non avevano provato la quota imputabile al periodo investigato.

Per i costi di management, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato che le spese contabilizzate fossero direttamente collegate ai servizi di gestione resi in favore delle società produttrici. La riallocazione operata dalla Commissione non viola quindi l’articolo 2(6).

Quarto motivo e prima parte del sesto: definizione del prodotto interessato e segmentazione di mercato

Il Tribunale ribadisce che la nozione di prodotto interessato non esige omogeneità assoluta e può essere definita sulla base di criteri quali caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, uso, sostituibilità e canali distributivi. Nel caso di specie, la Commissione aveva ritenuto che il compensato di betulla quadrato e quello rettangolare condividessero caratteristiche essenziali e fossero in una certa misura intercambiabili.

Le differenze di dimensioni, forma, spessore, colla e prezzo non bastano a dimostrare che il compensato quadrato dovesse essere escluso. Il Tribunale osserva inoltre che i ricorrenti stessi avevano ammesso una certa processabilità/cutting del prodotto e che esisteva, comunque, anche produzione unionale di compensato quadrato.

Quanto alla segmentazione del mercato nell’analisi del danno e del nesso causale, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’analisi per segmenti è necessaria solo in presenza di circostanze particolari e risultati distorti. Qui la Commissione aveva riscontrato un elevato grado di corrispondenza tra vendite unionali e importazioni russe, oltre al fatto che i prodotti erano sufficientemente intercambiabili e in concorrenza negli stessi settori. Nessuna violazione degli articoli 3(2) e (6) è accertata.

Motivazione e buona amministrazione

Il Tribunale ritiene che il regolamento impugnato, letto insieme al provvedimento provvisorio, fornisse una motivazione sufficiente sulla inclusione del compensato quadrato e sul rigetto della segmentazione. Inoltre, la Commissione aveva esaminato in modo completo e imparziale gli elementi rilevanti, sicché non vi è violazione dell’articolo 41 della Carta.

Quinto motivo: dati Eurostat su volumi e prezzi delle importazioni

In tema di volumi e prezzi delle importazioni, il Tribunale conferma che la Commissione può utilizzare dati ragionevolmente disponibili, inclusi quelli Eurostat, e che chi contesta tali dati deve fornire elementi specifici idonei a metterne seriamente in dubbio l’attendibilità. La Commissione aveva correttamente usato il codice TARIC speciale creato per isolare il prodotto interessato e una ratio di conversione ponderale coerente, passata dal 78% al 79% tra regolamento provvisorio e definitivo.

Quanto ai prezzi, il Tribunale osserva che le contestazioni dei ricorrenti si fondavano per lo più su dati post-investigazione o su proprie elaborazioni interne, non sufficienti a infirmare la metodologia commissionale. Il motivo è quindi respinto.

Seconda parte del sesto motivo: altri fattori di pregiudizio e nesso causale

Il Tribunale conferma che l’articolo 3(7) impone di escludere dal danno attribuito ai dumping factors gli effetti di altri fattori noti. Tuttavia, la Commissione aveva esaminato anche le importazioni da Ucraina e Belarus, rilevando che, pur aumentate, esse avevano volumi e quote di mercato nettamente inferiori a quelle russe. Inoltre, le differenze di prezzo erano spiegate da differenze qualitative e tecnologiche, non da una segmentazione tale da spezzare il nesso causale.

Quanto all’aumento dei costi delle materie prime e ai contratti di lungo periodo dei produttori unionali, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non abbiano dimostrato che tali fattori fossero idonei a interrompere il rapporto causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall’industria unionale.

Esito

Poiché nessuno dei motivi è accolto, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdazio doganalecommercio internazionaledati eurostatdanno e nesso causale

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