Tribunale, Sentenza T-29/22
Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 11 September 2024. — Polynt SpA v European Chemicals Agency. — REACH – Compliance check of registrations – Substance 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid with nonan-1-ol – Articles 42 and 50 of Regulation (EC) No 1907/2006 – Principle of good administration – Proportionality. — Case T-29/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Polynt contro la decisione della commissione di ricorso di ECHA in materia di controllo di conformità REACH. Ha ritenuto che la cessazione della produzione della sostanza, anche se collegata a una situazione di forza maggiore, non esoneri dall’adempimento della decisione iniziale di conformità adottata prima di tale cessazione. La decisione di follow-up ex articolo 42 serve solo a verificare se gli obblighi già imposti siano stati rispettati, non a introdurre nuovi richiami informativi soggetti all’articolo 50, paragrafi 2 e 3.
REACH: la cessazione della produzione di una sostanza dopo una decisione iniziale di conformità non libera il registrante dall’obbligo di adempiere a tale decisione, né impedisce a ECHA di adottare una decisione di follow-up ex articolo 42 del regolamento n. 1907/2006.
La questione giuridica
Se, nell’ambito del REACH, il registrante che cessa la fabbricazione di una sostanza dopo una decisione iniziale di conformità possa invocare l’articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1907/2006 per sottrarsi all’obbligo di fornire le informazioni già richieste con tale decisione; se la nozione di "no further information" comprenda anche le informazioni già richieste in una decisione ex articolo 41; se la cessazione per forza maggiore incida sugli obblighi di registrazione e sui principi di proporzionalità, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento e buona amministrazione.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che l’articolo 50, paragrafi 2 e 3, del regolamento REACH si applica solo ai procedimenti di cui agli articoli 40, 41 e 46 e non al procedimento di follow-up ex articolo 42: pertanto, la cessazione della produzione comunicata dopo una decisione iniziale di conformità non estingue l’obbligo del registrante di eseguire gli studi e di fornire le informazioni già richieste in quella decisione. La formula "no further information" riguarda soltanto nuove informazioni che ECHA potrebbe chiedere per la prima volta dopo la cessazione, non le informazioni già imposte da una decisione precedente ancora inadempiuta; di conseguenza, non risultano violati forza maggiore, certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità o buona amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 40 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 42 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 46 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Allegato XI, sezione 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006
REACH: controllo di conformità e cessazione della produzione della sostanza
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Polynt SpA avverso una decisione della Commissione di ricorso di ECHA in materia di controllo di conformità del dossier di registrazione di una sostanza ai sensi del regolamento REACH. Il contenzioso verte soprattutto sul rapporto tra la decisione iniziale di conformità, il successivo follow-up ex articolo 42 e la cessazione della fabbricazione della sostanza da parte del registrante.
Fatti e procedimento amministrativo
Polynt aveva registrato la sostanza in una fascia quantitativa superiore a 1 000 tonnellate. Dopo un primo riscontro formale di completezza del dossier, ECHA avviava un controllo di conformità e adottava una decisione iniziale del 18 dicembre 2017, con cui chiedeva, tra l’altro, uno studio di tossicità subcronica di 90 giorni e altre indagini. Il dossier richiedeva che il campione fosse idoneo per tutti i co-registranti.
Successivamente, il richiedente tentava di adempiere mediante una giustificazione di read-across, che ECHA reputava insufficiente. Nel frattempo, Polynt comunicava di aver cessato la produzione della sostanza, sostenendo che ciò derivasse da forza maggiore per la cessazione, da parte del fornitore, della produzione di un componente essenziale. ECHA adottava quindi una decisione di follow-up del 30 giugno 2020, poi confermata dalla Commissione di ricorso con la decisione impugnata del 9 novembre 2021.
Questioni giuridiche esaminate
Le censure di Polynt erano articolate in sette motivi, incentrati su:
- interpretazione dell’articolo 50, paragrafi 2 e 3, REACH e rapporto con l’articolo 42;
- forza maggiore;
- distorsione della prova;
- applicazione degli articoli 5 e 6 REACH sul principio "one substance, one registration";
- violazione dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento;
- violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione;
- illegittimità derivata dell’articolo 50, paragrafo 2, REACH come interpretato da ECHA.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare gli articoli 5, 6, 40, 41, 42, 46 e 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché l’allegato XI, sezione 1.5, e l’allegato XV. Rilevanti anche gli articoli 263 e 277 TFUE e l’articolo 5, paragrafo 4, TUE, per i profili di legittimità, proporzionalità e disapplicazione incidentale.
Ragionamento della Corte sul significato dell’articolo 50 REACH
Il Tribunale conferma che l’articolo 50, paragrafo 1, si riferisce espressamente solo ai progetti di decisione adottati ai sensi degli articoli 40, 41 e 46, non alle decisioni già adottate né alla procedura di follow-up ex articolo 42. Ne deriva che il paragrafo 2 contiene una regola generale applicabile durante tali procedimenti, mentre il paragrafo 3 precisa che la cessazione può essere comunicata persino al momento del ricevimento del progetto di decisione, prima dell’adozione definitiva.
Da ciò il Tribunale desume che l’articolo 50, paragrafo 2, non consente al registrante di sottrarsi a una decisione di conformità già adottata e rimasta inadempiuta: la cessazione della produzione dopo la decisione iniziale non fa venir meno l’obbligo di fornire le informazioni già richieste. L’espressione "no further information" riguarda solo nuove richieste informative successive alla cessazione, non le informazioni già imposte in una decisione precedente. La procedura di follow-up ex articolo 42 serve solo a verificare se il registrante abbia adempiuto alla decisione iniziale.
Forza maggiore, prova e sostanza registrata
Il Tribunale respinge anche le doglianze relative alla forza maggiore e alla prova dell’impossibilità di eseguire lo studio di 90 giorni. Pur non contestando la cessazione della produzione del componente Linevol9, il Tribunale osserva che Polynt non ha dimostrato che ciò rendesse impossibile eseguire lo studio sulla sostanza registrata, anche utilizzando un campione fornito dall’altro co-registrante o da un altro potenziale produttore della stessa sostanza.
La valutazione della Commissione di ricorso, in quanto basata su questioni tecnico-scientifiche complesse, viene sindacata solo per errore manifesto. Il Tribunale rileva che la documentazione prodotta da Polynt, in particolare il market research, non bastava a provare l’impossibilità di eseguire lo studio, tanto più che si trattava di un documento redatto dalla stessa parte e successivo alla decisione di follow-up.
Principio "one substance, one registration" e co-registranti
Il Tribunale valorizza il fatto che la stessa Polynt aveva concluso un accordo con un altro registrante riconoscendo la sameness della sostanza e che aveva trasferito a quest’ultimo il ruolo di lead registrant. Nel sistema REACH, i co-registranti devono concordare la composizione appropriata del materiale di prova per gli studi richiesti; ciò implica che possano esistere variazioni compositive all’interno della medesima sostanza registrata.
Ne consegue che Polynt non aveva provato che la sostanza prodotta dall’altro registrante fosse diversa dalla propria o che il campione fornito da quest’ultimo non potesse servire per lo studio richiesto. La censura fondata sugli articoli 5 e 6 REACH viene quindi respinta.
Certezza del diritto, legittimo affidamento e buona amministrazione
Il Tribunale esclude anche la violazione dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. La Practical Guide di ECHA e le Q&As richiamate dalla ricorrente, lette correttamente, indicano che se la cessazione della fabbricazione interviene dopo l’adozione della decisione iniziale, il registrante resta tenuto a rispettarne il contenuto. Il Tribunale ritiene inoltre irrilevante l’argomento secondo cui tali documenti non sarebbero atti giuridicamente vincolanti, perché tale questione non era stata sollevata davanti alla Commissione di ricorso.
Quanto al principio di buona amministrazione, il Tribunale osserva che ECHA aveva risposto alla ricorrente con la comunicazione del 18 ottobre 2019, spiegando che la cessazione della produzione non incideva sull’obbligo derivante dalla decisione iniziale e che la ricorrente aveva comunque potuto replicare con lettera successiva. Non vi è quindi né difetto di istruttoria né insufficienza di motivazione.
Proporzionalità e dispositivo
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale afferma che la decisione di follow-up non impone un onere sproporzionato, poiché si limita a confermare l’obbligo già derivante dalla decisione iniziale di conformità. La doglianza secondo cui la decisione avrebbe esposto la ricorrente a sanzioni nazionali indefinite viene considerata estranea alla verifica della legittimità dell’atto di ECHA, competendo la valutazione di eventuali sanzioni alle autorità nazionali.
Infine, la pretesa di far dichiarare illegittimo l’articolo 50, paragrafo 2, REACH è respinta perché non costituisce una vera eccezione di illegittimità, ma ripropone gli stessi argomenti già esaminati e rigettati. Il ricorso viene quindi integralmente respinto e Polynt è condannata alle spese.
Principio affermato
In materia REACH, la cessazione della fabbricazione o dell’importazione di una sostanza comunicata dopo una decisione iniziale di conformità non estingue l’obbligo di rispettare quella decisione; l’articolo 50, paragrafi 2 e 3, tutela solo contro nuove richieste informative successive alla cessazione, non contro richieste già contenute in una decisione adottata prima della cessazione stessa.
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