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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-32/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 11 September 2024. — Vyatsky Plywood Mill OOO v European Commission. — Dumping – Imports of birch plywood originating in Russia – Definitive anti-dumping duty – Implementing Regulation (EU) 2021/1930 – Objective examination – Post-investigation period – Market segmentation – Other injury factors – Article 3(2), (6) and (7) of Regulation (EU) 2016/1036 – Equal treatment – Union interest – Article 21 of Regulation 2016/1036 – Rights of the defence. — Case T-32/22

Giurisprudenza europea62022TJ0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il dazio antidumping definitivo del 14,85% sul compensato di betulla russo prodotto dalla ricorrente. Ha ritenuto infondati tutti i motivi dedotti, valorizzando il margine di discrezionalità della Commissione e l’assenza di prove sufficienti su segmentazione del mercato, fattori alternativi di pregiudizio e criticità nell’analisi dell’interesse dell’Unione. La pronuncia ribadisce anche i limiti all’uso dei dati post-inchiesta e la necessità, per il ricorrente, di fornire elementi concreti a sostegno delle contestazioni.

Annullamento di un regolamento di esecuzione che impone un dazio antidumping definitivo sul compensato di betulla originario della Russia: valutazione di injury, nesso causale, interesse dell’Unione e forma della misura.

La questione giuridica

Il Tribunale è chiamato a verificare se la Commissione, nell’adottare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, abbia commesso errori manifesti di valutazione o violato il regolamento antidumping di base nel definire prodotto e industria dell’Unione, nel valutare il pregiudizio e il nesso causale, nel considerare i dati del periodo successivo all’inchiesta, nel respingere l’asserita segmentazione del mercato, nell’esaminare altri fattori di pregiudizio, nel valutare l’interesse dell’Unione e i diritti di difesa, nonché nel scegliere la forma del dazio.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nelle indagini antidumping e la sua valutazione può essere censurata solo per errore manifesto, violazione delle forme procedurali o sviamento. Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato in modo sufficiente e imparziale le osservazioni delle associazioni europee di produttori di compensato, ha potuto escludere i dati del periodo successivo all’inchiesta perché non dimostrati come sviluppo nuovo e tale da rendere manifestamente inappropriata la misura, ha legittimamente negato l’esistenza di una segmentazione del mercato non provata, ha correttamente escluso che l’accesso alla materia prima interrompesse il nesso causale, non ha violato l’articolo 21 del regolamento di base né i diritti di difesa nella valutazione dell’interesse dell’Unione, e non ha commesso errore manifesto scegliendo un dazio ad valorem anziché una formula variabile con prezzo minimo d’importazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 1(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 1(4) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3(2) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3(3) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3(6) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3(7) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 4(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5(4) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6(2) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6(8) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9(4) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19(1) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19(2) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19(3) del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6.6 dell’Accordo antidumping GATT 1994

Dazio antidumping sul compensato di betulla originario della Russia

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un esportatore russo avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, con cui la Commissione ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di compensato di betulla originario della Russia. Il Tribunale, nella sesta sezione, ha esaminato quattro motivi relativi a injury, nesso causale, interesse dell’Unione e forma del dazio.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione ha avviato l’inchiesta antidumping il 14 ottobre 2020 a seguito di denuncia presentata dal Woodstock Consortium ai sensi dell’articolo 5(4) del regolamento (UE) 2016/1036. Il periodo dell’inchiesta copriva il 1º luglio 2019 - 30 giugno 2020, mentre l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio e il nesso causale riguardava il periodo dal 1º gennaio 2017 alla fine del periodo dell’inchiesta. Con regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 è stato imposto un dazio provvisorio del 15,7%; con il regolamento impugnato è stato poi imposto un dazio definitivo del 14,85%.

Primo motivo: definizione del prodotto e dell’industria dell’Unione

La ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse esaminato correttamente le osservazioni di alcune associazioni europee del settore del compensato, le quali indicavano che alcuni loro membri producevano anche compensato di betulla e altri prodotti in legno concorrenti. Invocava, tra l’altro, gli articoli 3(2) e 4 del regolamento di base e il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta.

Il Tribunale ha ricordato che, in materia di difesa commerciale, il controllo giurisdizionale è limitato alla verifica del rispetto delle regole procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errore manifesto di valutazione. Ha rilevato che la Commissione aveva contattato i produttori noti, incluso Garnica, ma che questi non avevano compilato il questionario; non poteva quindi essere obbligata a includere un produttore non cooperante nella definizione dell’industria dell’Unione.

Quanto alla definizione del prodotto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse effettivamente esaminato le osservazioni delle associazioni, ma avesse correttamente concluso che il compensato di betulla e il compensato ricavato da altre essenze non condividevano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e non potevano essere considerati un unico prodotto. Non è stato pertanto riscontrato né errore di diritto né errore manifesto di valutazione.

Secondo motivo: injury, dati post-inchiesta, segmentazione del mercato e altri fattori causali

La ricorrente contestava in particolare:

  • il mancato utilizzo dei dati successivi al periodo dell’inchiesta, che secondo essa mostravano un forte aumento dei prezzi;
  • la mancata constatazione di una segmentazione tra il mercato UE e quello russo;
  • il mancato riconoscimento del ruolo dell’accesso alle materie prime, in particolare i tronchi di betulla;
  • il fatto che la Commissione non avesse incluso Bielorussia e Ucraina tra i paesi oggetto dell’inchiesta.

Sul primo punto, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 6(1) del regolamento di base, i dati successivi al periodo dell’inchiesta non sono normalmente presi in considerazione, salvo circostanze eccezionali. Ha ritenuto che la Commissione non li avesse semplicemente ignorati: aveva invece qualificato la ripresa post-COVID come temporanea e aveva persino raccolto eccezionalmente informazioni ulteriori per valutare l’evoluzione del mercato. La ricorrente non aveva però fornito prove sufficienti per dimostrare che l’aumento dei prezzi fosse uno sviluppo nuovo e tale da rendere manifestamente inappropriata la misura.

Sul tema della segmentazione, il Tribunale ha ribadito che l’analisi del pregiudizio va, in linea di principio, condotta a livello del "prodotto simile", anche quando esistono diversi segmenti di mercato. Una valutazione per segmento è ammessa solo se il ricorrente dimostra specificamente che i prodotti non sono sufficientemente intercambiabili o che l’analisi globale produce risultati distorti. Nel caso concreto, la ricorrente non ha offerto prove adeguate per dimostrare che il compensato di betulla russo e quello dell’Unione non si facessero concorrenza; le sue allegazioni sui differenziali di prezzo e sui diversi segmenti sono state giudicate generiche e non suffragate.

Sui fattori alternativi di pregiudizio, il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva esaminato l’andamento delle scorte di tronchi di betulla e aveva potuto concludere che il problema della filiera non era la produzione ma la commercializzazione del compensato. La ricorrente non ha dimostrato che l’accesso alle materie prime avesse inciso in misura tale da spezzare il nesso causale con le importazioni oggetto dell’inchiesta.

Quanto a Bielorussia e Ucraina, il Tribunale ha respinto l’argomento di disparità di trattamento, richiamando il principio secondo cui non ci si può avvalere dell’illegittimità eventualmente commessa in favore di terzi per contestare la legittimità della misura impugnata. La mancata apertura di un’inchiesta su altri paesi non incide quindi sulla legittimità del regolamento impugnato.

Terzo motivo: interesse dell’Unione e diritti di difesa

La ricorrente sosteneva che il dazio fosse contrario all’interesse dell’Unione perché avrebbe ridotto eccessivamente le importazioni, danneggiato utilizzatori e importatori indipendenti e favorito un aumento della domanda di materie prime; lamentava inoltre un’analisi superficiale degli utilizzatori e l’utilizzo di un impact assessment non sufficientemente disponibile in versione non confidenziale.

Il Tribunale ha rilevato che l’articolo 21 del regolamento di base impone alla Commissione di ponderare tutti gli interessi in gioco, ma ha ritenuto non provate le affermazioni della ricorrente circa riduzioni del 50% delle importazioni, ritorsioni russe o sostituzioni con fornitori extra-UE più inquinanti. Ha altresì valorizzato le valutazioni della Commissione, secondo cui l’obiettivo dei dazi non era bloccare le importazioni russe bensì ripristinare condizioni di concorrenza e consentire l’approvvigionamento a prezzi equi.

Quanto ai diritti di difesa, il Tribunale ha ricordato che una irregolarità nella comunicazione di informazioni confidenziali o riassunti non confidenziali conduce all’annullamento solo se l’interessato non ha potuto conoscere il contenuto essenziale del documento e ciò ha potuto influire sull’esito del procedimento. Nel caso di specie, la ricorrente non ha spiegato perché la versione pubblica dell’impact assessment fosse inadeguata né quale specifico elemento probatorio le fosse stato precluso. Nessuna violazione è stata quindi ravvisata.

Quarto motivo: forma del dazio

In via subordinata, la ricorrente sosteneva che, anche ove legittima la misura, la Commissione avrebbe dovuto adottare un dazio variabile, con ad valorem duty e prezzo minimo d’importazione, anziché un dazio ad valorem fisso.

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 14(1) del regolamento di base lascia alle istituzioni un ampio margine nella scelta della forma del dazio e che il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della manifesta inadeguatezza rispetto all’obiettivo perseguito. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che la particolare struttura del mercato imponesse necessariamente una formula ibrida o che il dazio adottato eccedesse il margine di dumping o il necessario per eliminare il pregiudizio.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha respinto tutti i motivi e ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Conseguentemente, ha condannato Vyatsky Plywood Mill OOO alle spese, incluse quelle sostenute dagli intervenienti vittoriosi.

Principi applicati

La sentenza ribadisce alcuni principi centrali del contenzioso antidumping:

  • il controllo del giudice dell’Unione è restrittivo e non sostituisce la valutazione tecnica della Commissione;
  • il ricorrente deve fornire elementi concreti e verificabili per contestare injury, nesso causale o segmentazione del mercato;
  • i dati post-inchiesta possono essere considerati solo se dimostrano uno sviluppo nuovo e decisivo;
  • la Commissione non è tenuta a includere produttori non cooperanti nell’industria dell’Unione;
  • la scelta della forma del dazio rientra nell’ampia discrezionalità istituzionale, salvo manifesta inappropriatezza.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdazi doganalidanni all’industria unionaleinteresse dell’unionediritti di difesa

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