Tribunale, Sentenza T-3/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 11 September 2024. — Zheshartsky LPK OOO (ZHLPK) v European Commission. — Dumping – Imports of birch plywood originating in Russia – Definitive anti-dumping duties – Implementing Regulation (EU) 2021/1930 – Adjustments – Commission – Export price – Transport costs – Article 2(10)(e), (i) and (k) of Regulation (EU) 2016/1036 – Selling, general and administrative costs – Article 2(6) of Regulation 2016/1036 – Product concerned – Market segmentation – Causal link – Other injury factors – Article 3(3), (6) and (7) of Regulation 2016/1036. — Case T-3/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Zheshartsky LPK contro il regolamento che imponeva dazi antidumping definitivi sul compensato di betulla russo. La Corte ha ritenuto legittimi sia gli aggiustamenti di prezzo effettuati dalla Commissione sia la definizione del prodotto interessato, l’uso dei dati Eurostat e l’analisi del nesso causale. Nessuna violazione della motivazione o del principio di buona amministrazione è stata ravvisata.
Impugnazione del regolamento di esecuzione che ha imposto dazi antidumping definitivi sul compensato di betulla originario della روسيا: contestazione degli aggiustamenti di prezzo, della definizione del prodotto, dei dati Eurostat e del nesso causale.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione e/o errori di diritto: (i) nell’effettuare l’aggiustamento per commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036; (ii) nel non considerare i rimborsi dei costi di trasporto all’esportazione ai fini dell’articolo 2, paragrafi 10, lettere e) e k), e 6, del medesimo regolamento; (iii) nell’includere il compensato di betulla quadrato nella definizione del prodotto interessato e nel non segmentare il mercato ai fini dell’analisi del pregiudizio e del nesso causale; (iv) nell’utilizzare dati Eurostat per volumi e prezzi delle importazioni; (v) nel non attribuire rilievo ad altri fattori di pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, in materia antidumping, la Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità e il sindacato giurisdizionale è limitato all’assenza di errori manifesti e alla correttezza della motivazione. La Commissione può ripartire una commissione tra vendite interne ed export sulla base della realtà economica delle funzioni svolte, anche se il contratto la prevede formalmente solo per il mercato interno; può altresì escludere l’aumento del prezzo export per rimborsi successivi dei costi di trasporto se l’operatore non prova che tali rimborsi incidano effettivamente sul prezzo praticato. È inoltre legittimo includere il compensato di betulla quadrato nel prodotto interessato e non effettuare un’analisi per segmenti quando i prodotti risultano sufficientemente intercambiabili; parimenti, l’uso di dati Eurostat è ammesso se il metodo è ragionevole e l’operatore non fornisce elementi specifici idonei a infirmarlo. Infine, gli altri fattori di pregiudizio invocati non risultano tali da spezzare il nesso causale accertato dalla Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940
- Articolo 2, paragrafi 6, 8, 9, 10, lettere e), i) e k), del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 2, 3, 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Dazi antidumping sul compensato di betulla russo: rigetto del ricorso
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un produttore esportatore russo avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930, che ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di compensato di betulla originario della Russia. Il Tribunale, Sezione sesta, ha esaminato sei motivi di ricorso relativi al calcolo del dumping, alla definizione del prodotto interessato, ai dati statistici utilizzati per il pregiudizio e al nesso causale.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione ha avviato l’inchiesta antidumping nell’ottobre 2020 a seguito di una denuncia presentata dal Woodstock Consortium ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036. Con il regolamento provvisorio 2021/940 è stato imposto un dazio provvisorio del 15,3%; con il regolamento contestato 2021/1930 il dazio definitivo è stato fissato al 15,8% per il prodotto fabbricato dalla ricorrente. La Commissione ha poi adottato anche una decisione di non sospensione dei dazi definitivi.
Primo motivo: aggiustamento per commissioni su mercato interno ed export
La ricorrente contestava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036, sostenendo che la commissione pagata al proprio distributore collegato, Trade House, fosse dovuta solo per le vendite sul mercato interno e non per l’export. Secondo la ricorrente, l’aggiustamento avrebbe dovuto riguardare solo il prezzo all’esportazione, oppure il normale valore per l’intera commissione del 6%, senza ripartizioni teoriche.
Il Tribunale ricorda che, in materia di difesa commerciale, il sindacato giurisdizionale è ristretto alla verifica dell’esattezza materiale dei fatti, della loro plausibilità e dell’assenza di errore manifesto. Sottolinea inoltre che, quando la Commissione effettua un aggiustamento per commissioni, deve disporre di elementi coerenti che dimostrino la funzione effettiva del distributore collegato e l’impatto sulla comparabilità dei prezzi.
Nel caso concreto, sulla base delle informazioni fornite dalla stessa ricorrente durante l’inchiesta, il Tribunale rileva che Trade House svolgeva funzioni di intermediazione sia sul mercato interno sia sul mercato dell’Unione, e che la commissione domestica serviva anche a coprire costi e utili connessi alle vendite export. La Commissione poteva quindi legittimamente ripartire la commissione tra vendite interne ed export e applicare un aggiustamento teorico del 1,479% sia al valore normale sia al prezzo export. Il primo motivo viene respinto.
Secondo e terzo motivo: rimborsi dei costi di trasporto all’esportazione
La ricorrente sosteneva che lo Stato russo rimborsasse circa l’80% dei costi di trasporto sostenuti per le esportazioni e che tale circostanza dovesse incidere sull’aggiustamento del prezzo export ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), o, in subordine, della lettera k), del regolamento 2016/1036. In via ulteriore, affermava che tali rimborsi dovessero essere considerati anche nella costruzione del valore normale ai fini delle SG&A costs, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6.
Il Tribunale distingue tra il calcolo del prezzo export ai sensi degli articoli 2, paragrafi 8 e 9, e gli aggiustamenti di comparabilità di cui al paragrafo 10. Quanto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), osserva che la ricorrente aveva sì dimostrato l’esistenza del regime di rimborso, ma non aveva provato che tale rimborso si riflettesse effettivamente nel prezzo praticato ai clienti, cioè che i costi rimborsati non fossero inclusi nei prezzi addebitati. Anche la prevedibilità del rimborso o la possibilità di tenerne conto in sede di pricing non bastano a provare un effetto effettivo sulla comparabilità dei prezzi.
Quanto all’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), il Tribunale afferma che non è sufficiente ipotizzare che un fattore possa essere trasferito nel prezzo: occorre dimostrare che incida davvero sulla comparabilità, in particolare mostrando che i clienti pagano prezzi costantemente diversi sul mercato interno a causa di tale fattore. La ricorrente non ha fornito tale prova.
Per le SG&A costs, il Tribunale rileva che la Commissione aveva modificato la tabella G proprio per rispondere alle osservazioni della ricorrente, e che quest’ultima non ha spiegato in modo convincente perché la rimozione del rimborso dalla colonna relativa alle esportazioni implicasse necessariamente una sua imputazione ai costi di vendita interni. Anche la censura sulla motivazione è respinta: il regolamento e la disclosure contenevano una motivazione sufficiente, mentre non è necessario che il regolamento esponga in dettaglio ogni elemento fattuale e contabile.
Quarto motivo e prima parte del sesto: definizione del prodotto interessato e segmentazione del mercato
La ricorrente contestava l’inclusione del compensato di betulla quadrato nel prodotto interessato e sosteneva che il mercato fosse segmentato tra compensato quadrato e rettangolare, con prodotti destinati a usi diversi, caratteristiche diverse e prezzi diversi. A suo dire, la Commissione avrebbe dovuto escludere il prodotto quadrato oppure, quanto meno, analizzare il pregiudizio e il nesso causale per segmenti di mercato.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la definizione del prodotto oggetto di inchiesta non richiede una perfetta omogeneità, ma può basarsi su diversi criteri indicativi: caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, uso, intercambiabilità, percezione dei consumatori, canali di distribuzione e processo produttivo. Nell’analisi del caso concreto, rileva che la Commissione aveva fondato la definizione del prodotto sulle caratteristiche comuni del compensato di betulla, sul suo impiego nei settori costruzioni, imballaggio e mobili, e su un significativo grado di sostituibilità.
Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato che le differenze di dimensioni, forma, spessore, collante o prezzo fossero tali da imporre l’esclusione del prodotto quadrato. Anzi, dalle stesse allegazioni della ricorrente emerge una certa intercambiabilità tra formati quadrati e rettangolari, anche per effetto del taglio o della trasformazione dei pannelli. Inoltre, il fatto che la produzione unionale di compensato quadrato fosse limitata non bastava a escludere il prodotto, poiché esisteva comunque produzione nell’Unione e, in ogni caso, conta la concorrenza tra prodotti e non il mero volume prodotto.
Quanto alla segmentazione, il Tribunale osserva che l’articolo 3, paragrafo 3, richiede in linea di principio l’analisi del price undercutting a livello del "like product" complessivo, anche se composto da diversi tipi merceologici. Solo in presenza di forti segmentazioni, concentrazioni distinte e differenze di prezzo molto significative può rendersi necessaria un’analisi segmentata. Nel caso di specie, la Commissione aveva riscontrato un elevato tasso di corrispondenza tra le vendite unionali e le importazioni russe, nonché una significativa intercambiabilità tra i prodotti. Il Tribunale ritiene quindi legittimo il mancato ricorso a un’analisi per segmenti.
Il Tribunale esclude anche la violazione dell’articolo 296 TFUE e del principio di buona amministrazione: il regolamento contestato, letto insieme alla disclosure e al regolamento provvisorio, spiegava in modo adeguato le ragioni dell’inclusione del compensato quadrato e del rigetto della tesi della segmentazione.
Quinto motivo: uso dei dati Eurostat per volumi e prezzi delle importazioni
La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse fatto uso di dati Eurostat inattendibili per determinare volumi e prezzi delle importazioni del prodotto interessato. Contestava il coefficiente usato per ricondurre il codice CN alle importazioni effettive del prodotto interessato e la densità adottata per convertire tonnellate in metri cubi, nonché la ricostruzione del trend dei prezzi.
Il Tribunale rileva che la Commissione aveva agito con prudenza: era consapevole che il codice CN 44123300 comprendeva anche prodotti diversi dal prodotto interessato e, per questo, aveva creato un codice TARIC specifico e poi ricavato un coefficiente di corrispondenza tra CN e TARIC, aggiornandolo da 78% a 79% sulla base di dati successivi. La Commissione aveva inoltre scelto di convertire i dati in tonnellate usando una densità di 0,69, valore che la stessa ricorrente aveva indicato come densità tipica del compensato di betulla.
Quanto ai prezzi, la ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare che i dati Eurostat fossero inaffidabili. Le sue cifre alternative si basavano solo sui propri dati aziendali o su dati post-inchiesta, non sufficienti a infirmare la metodologia della Commissione. Il Tribunale ricorda che non basta contestare i dati dell’istituzione con stime proprie: occorrono prove capaci di mettere concretamente in dubbio l’affidabilità della fonte o del metodo. Anche questo motivo è respinto.
Seconda parte del sesto motivo: altri fattori di pregiudizio e nesso causale
La ricorrente invocava l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036, sostenendo che la Commissione non avesse adeguatamente considerato altri fattori di pregiudizio, in particolare l’aumento delle importazioni da Ucraina e Bielorussia, i costi delle materie prime e gli obblighi contrattuali di lungo termine degli operatori dell’Unione.
Il Tribunale osserva che la Commissione aveva effettivamente esaminato le importazioni da Ucraina e Bielorussia e aveva motivato perché il loro impatto non interrompesse il nesso causale. Pur essendo aumentate in percentuale, esse restavano significativamente inferiori in volume e quota di mercato rispetto alle importazioni dalla Russia. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni ucraine e bielorusse non smentivano la conclusione della Commissione, anche alla luce delle differenze qualitative segnalate per il mercato bielorusso.
Quanto ai costi delle materie prime e ai vincoli contrattuali a lungo termine, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato come tali fattori fossero tali da spezzare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria unionale. La Commissione poteva quindi concludere che la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni russe restava la causa materiale del pregiudizio, nonostante gli altri fattori concorrenti.
Esito e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. La decisione conferma integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 e, in sostanza, avalla sia il metodo di calcolo del margine di dumping sia la valutazione del pregiudizio e del nesso causale effettuata dalla Commissione.
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