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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-386/19

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) dell'11 settembre 2024. — CQ contro Corte dei conti europea. — Diritto istituzionale – Membro della Corte dei conti – Attività incompatibile con le funzioni di membro della Corte dei conti – Spese considerate come indebite – Decisione di recupero – Decisione della Corte che accerta la violazione degli obblighi derivanti dalla carica di membro della Corte dei conti – Regolarità dell’indagine e della relazione finale dell’OLAF – Obbligo di motivazione – Termine di prescrizione – Articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Legittimo affidamento – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno morale. — Causa T-386/19

Giurisprudenza europea62019TJ0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato il ricorso di un ex membro della Corte dei conti contro una decisione di recupero di oltre 153 mila euro per spese di missione, rappresentanza e autista ritenute indebite. Ha applicato in larga misura i principi già affermati dalla Corte di giustizia nella causa Pinxten, ma ha anche individuato alcune voci prescritte e altre non recuperabili perché coperte da legittimo affidamento o non adeguatamente dimostrate come irregolari. La decisione impugnata è stata quindi annullata solo per 19.254,20 euro, con interessi, mentre la domanda di risarcimento del danno morale è stata respinta.

Annullamento parziale di una decisione di recupero della Corte dei conti europea per spese di missione, rappresentanza e autista ritenute indebite a carico di un suo membro, con riconoscimento di prescrizione per una parte dei crediti e di errori di valutazione per altre voci

La questione giuridica

La causa poneva in discussione: (i) la regolarità dell’indagine OLAF e della sua relazione finale; (ii) la sufficienza della motivazione della decisione di recupero e l’asserito mancato esercizio del potere discrezionale della Corte dei conti; (iii) la prescrizione/quadro temporale applicabile all’accertamento e al recupero delle somme indebitamente versate ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046; (iv) la portata del legittimo affidamento fondato sugli ordini di missione; (v) la compatibilità della decisione con il principio di certezza del diritto e con il divieto di errori manifesti; (vi) la rilevanza della pendenza di un procedimento penale lussemburghese; (vii) la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno morale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato in parte la decisione di recupero della Corte dei conti perché, per alcune voci, il diritto a emettere la nota di addebito era prescritto ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046, mentre per altre la Corte dei conti aveva erroneamente qualificato come indebite spese che, alla luce degli elementi raccolti e della giurisprudenza nella causa Pinxten, erano coperte da legittimo affidamento o comunque non dimostrate come estranee alle funzioni del membro. Per il resto, il Tribunale ha confermato la legittimità del recupero, respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova di un comportamento illecito imputabile alla Corte dei conti e riconosciuto che la pendenza di un procedimento penale non imponeva la sospensione del giudizio amministrativo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 285 TFUE
  • Articolo 286, paragrafi 3 e 6, TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 264 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 5, paragrafi 1-3, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 11, paragrafo 4, regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 98, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 99, paragrafo 2, lettera b), regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 100 regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 105 regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 73 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 75 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
  • Statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 85, secondo comma, Statuto
  • Allegato IX dello Statuto, articolo 25
  • Decisione n. 1-2003 della Corte dei conti
  • Decisione n. 7-2004 della Corte dei conti
  • Decisione n. 33-2004 della Corte dei conti
  • Decisione n. 19-2009 della Corte dei conti
  • Codice di condotta per i membri della Corte dei conti del 2012

Recupero di spese indebite nei confronti di un membro della Corte dei conti

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articoli 263 e 268 TFUE proposto da CQ, già membro della Corte dei conti europea, contro una decisione dell’11 aprile 2019 con cui l’istituzione aveva accertato un credito e ordinato il recupero di EUR 153.407,58, qualificandoli come importi indebitamente percepiti a titolo di spese di missione, indennità giornaliere, spese di rappresentanza e utilizzo di autisti. Il ricorso si inserisce nel contesto della vicenda già esaminata nella sentenza della Corte di giustizia del 30 settembre 2021, Corte dei conti/Pinxten, relativa alla violazione degli obblighi inerenti alla carica di membro della Corte dei conti.

Fatti e iter amministrativo

Il ricorrente aveva ricoperto due mandati come membro della Corte dei conti dal 2006 al 2018. Nel 2016 erano emerse gravi irregolarità; l’OLAF ha avviato un’indagine nel novembre 2016, poi estesa anche a possibili conflitti di interesse e violazioni degli articoli 285 e 286 TFUE e del codice di condotta del 2012. La relazione finale OLAF del 2 luglio 2018 concludeva per un uso abusivo delle risorse dell’istituzione e raccomandava l’avvio di un’azione disciplinare e il recupero di somme considerevoli. Sulla base di tale relazione, la Corte dei conti ha adottato nel 2019 la decisione impugnata e, successivamente, le note del contabile del 4 e 7 giugno 2019 relative agli interessi di mora.

Contesto normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto gli articoli 285 e 286 TFUE, che impongono l’indipendenza dei membri della Corte dei conti e vietano atti incompatibili con le loro funzioni, nonché l’articolo 286, paragrafo 6, che consente alla Corte di giustizia di constatare la violazione degli obblighi derivanti dalla carica. Centrale è poi il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sull’OLAF, in particolare le disposizioni sullo svolgimento delle indagini interne, sui poteri investigativi e sulla trasmissione della relazione finale. Per il recupero delle somme è decisivo l’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che prevede l’accertamento del credito e la nota di addebito entro cinque anni dal momento in cui l’istituzione è normalmente in grado di far valere il proprio credito, salvo eccezioni in caso di comportamento del debitore.

Primo e secondo motivo: OLAF e motivazione della decisione

Il ricorrente sosteneva che l’indagine OLAF e la relazione finale fossero irregolari, che la Corte dei conti si fosse limitata a recepire acriticamente la relazione senza motivare puntualmente ciascuna voce e che l’istituzione non avesse esercitato il proprio potere discrezionale. Il Tribunale ha respinto il primo motivo richiamando la sentenza Pinxten, nella quale la Corte aveva già escluso l’illegittimità dell’estensione dell’indagine, la violazione del diritto alla vita privata e la violazione dei diritti di difesa. Quanto alla motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la decisione di recupero, letta insieme alla tabella allegata, consentisse al destinatario di comprendere le ragioni del recupero e al giudice di controllarne la legittimità, soddisfacendo così l’articolo 41 della Carta e l’articolo 296 TFUE.

Terzo motivo: prescrizione quinquennale del recupero

La parte più delicata della pronuncia riguarda il termine entro cui la Corte dei conti poteva accertare e recuperare il credito. Il Tribunale ha interpretato l’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento 2018/1046 nel senso che la nota di addebito deve essere emessa immediatamente dopo l’accertamento e, comunque, entro cinque anni dal momento in cui l’istituzione è normalmente in grado di far valere il credito, ma ha anche precisato che tale momento non coincide necessariamente con la data della singola domanda di rimborso del membro. Nei casi in cui le informazioni fornite dal ricorrente erano incomplete, sospette o addirittura occulte, la Corte dei conti ha potuto accertare il credito solo dopo l’indagine OLAF; in altre ipotesi, invece, l’istituzione avrebbe potuto agire già al momento della domanda. Sulla base di questa distinzione, il Tribunale ha dichiarato prescritte le voci corrispondenti alle righe 25, 26, 30, 35, 36, 37, 102, 117 e 201 della tabella di recupero, per EUR 3.170,19.

Quarto motivo: legittimo affidamento, certezza del diritto e errori di valutazione

Il Tribunale ha poi affrontato il nucleo della controversia, cioè se il ricorrente potesse invocare il legittimo affidamento sugli ordini di missione rilasciati dal presidente della Corte dei conti e se l’istituzione avesse commesso errori manifesti di qualificazione. Riprendendo la logica della sentenza Pinxten, il Tribunale ha precisato che gli ordini di missione possono generare affidamento solo se la richiesta era trasparente e non fraudolenta e se non ometteva informazioni essenziali. Ha inoltre distinto il proprio sindacato da quello esercitato dalla Corte di giustizia nel procedimento ex articolo 286, paragrafo 6, TFUE: nel presente giudizio di annullamento il Tribunale deve valutare la legittimità dell’atto impugnato, con onere della prova in capo al ricorrente.

Spese di missione e indennità giornaliere

Per una serie di missioni con politici, diplomatici, rappresentanti di imprese e altri interlocutori, il Tribunale ha ritenuto che, in molti casi, il contesto specifico emerso dall’indagine OLAF e la rete di rapporti politici del ricorrente escludessero il legittimo affidamento. Le missioni legate a incontri ripetuti con esponenti del partito politico di appartenenza del ricorrente, o a iniziative chiaramente private, sono state considerate estranee alle funzioni di membro della Corte dei conti. Tuttavia, per altre missioni il Tribunale ha condiviso la valutazione della Corte di giustizia nella sentenza Pinxten e ha riconosciuto che non erano manifestamente irregolari: ad esempio gli incontri con alcune personalità politiche non appartenenti al partito del ricorrente, con diplomatici, con rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali o in contesti protocollari plausibilmente connessi alle funzioni istituzionali. Ne è derivato l’annullamento di ulteriori importi per complessivi EUR 2.211,91.

Spese di rappresentanza e ricevimenti

Sul versante delle spese di rappresentanza, il Tribunale ha escluso il legittimo affidamento per i pranzi e le cene strettamente connessi all’attività politica non dichiarata del ricorrente e ai suoi rapporti con il partito politico di appartenenza. Al contrario, ha ritenuto che alcune spese di rappresentanza relative a incontri con personalità istituzionali o diplomatiche, già considerate regolari o non manifestamente irregolari nella causa Pinxten, non potessero essere recuperate. Inoltre, per i ricevimenti organizzati nel luogo di origine del ricorrente, ha confermato che la presenza di personalità di rilievo nelle istituzioni UE e negli Stati membri legittimava in linea di principio il carattere istituzionale delle spese, ma ha ridotto gli importi ritenendo eccessive le somme fatturate rispetto a quanto necessario. Su questo punto la decisione è stata annullata per EUR 4.600.

Uso dell’automobile di servizio e servizi dell’autista

Il Tribunale ha poi distinto le spese dell’autista collegate a missioni private o a missioni prive di nesso con le funzioni del ricorrente, da quelle connesse a missioni giudicate regolari o non manifestamente irregolari nella sentenza Pinxten. In particolare, ha annullato il recupero per diverse missioni di autisti collegate a visite mediche, ad alcuni spostamenti protetti dal quadro normativo interno, oppure a tragitti che la Corte di giustizia aveva già sostanzialmente considerato regolari o non sufficientemente dimostrati come privati. Ha invece confermato il recupero per le missioni chiaramente private o comunque non giustificate. L’importo annullato su questo fronte è stato pari a EUR 7.971,90.

Quinto motivo: pendenza del procedimento penale

Il ricorrente sosteneva che la Corte dei conti dovesse attendere l’esito del procedimento penale lussemburghese. Il Tribunale ha respinto anche questo motivo, osservando che nessuna norma UE impone la sospensione del giudizio di annullamento o del procedimento relativo al recupero in attesa di un processo penale, e che, in ogni caso, l’esito del procedimento penale non avrebbe limitato il controllo giurisdizionale del Tribunale.

Sesto motivo: responsabilità per le spese degli autisti e norme finanziarie

Il sesto motivo, fondato sulla pretesa applicazione degli articoli 73 e 75 del regolamento n. 966/2012 o degli articoli 92 e 94 del regolamento 2018/1046, è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto tali disposizioni irrilevanti rispetto alla specifica responsabilità del ricorrente quale ordinatore delle missioni degli autisti, che discendeva dalle norme interne e dal principio di corretta gestione delle risorse della Corte dei conti. È stata inoltre dichiarata irricevibile, per difetto di precisione, una parte della censura relativa alla motivazione.

Domanda di risarcimento del danno morale

La domanda risarcitoria di EUR 50.000 è stata respinta. Il Tribunale ha osservato che il ricorrente non aveva dimostrato un comportamento illecito imputabile alla Corte dei conti: la fuga di notizie sulla relazione OLAF proveniva da un terzo anonimo e non era stata ricondotta all’istituzione; inoltre, la successiva comunicazione interna della Corte dei conti si limitava a rispondere a domande della stampa. Mancando il primo presupposto della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, non era necessario esaminare ulteriormente danno e nesso causale.

Dispositivo e conseguenze economiche

La decisione impugnata è stata annullata nella misura complessiva di EUR 19.254,20: EUR 3.170,19 per prescrizione e il resto per errori di valutazione e di qualificazione delle spese. La decisione della contabile del 7 giugno 2019 è stata annullata nella parte in cui imponeva interessi di mora su tale importo, e la somma residua è stata gravata di interessi al tasso del 3,5% dal 7 giugno 2019 fino al pagamento integrale. Il ricorso è stato respinto per il resto, con condanna del ricorrente alle spese della Corte dei conti e a quattro quinti delle proprie spese, restando a carico della Corte un quinto.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale dell'unione europearesponsabilità e recupero di somme indebitamente versateindagine olaflegittimo affidamento e buona amministrazioneresponsabilità extracontrattuale dell'unione

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