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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4330/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la sopravvenuta abrogazione della legge n. 283 del 1962 (art. 5, lett. b) ad essa riferito) per effetto dell'art. 18 del d.lgs. n. 27 del 2021, sostenendo che il fatto non sarebbe più previsto come reato (abolitio criminis). Chiede pertanto l'assoluzione e il dissequestro e la restituzione dei beni.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile: prima che la disposizione abrogativa (art. 18 d.lgs. n. 27/2021) potesse produrre effetti, il Governo è intervenuto con il d.l. n. 42 del 2021, convertito con legge n. 71 del 2021, impedendo l'abrogazione delle contravvenzioni in materia agroalimentare e scongiurando l'abolitio criminis per i fatti anteriori all'entrata in vigore del d.l. n. 42/2021 (24 marzo 2021). Pertanto la legge abrogatrice non è mai entrata formalmente in vigore e il reato contestato resta vigente. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, pur non ritenendosi una colpa nella presentazione del ricorso, gli viene imposta in via equitativa la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • I. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b)

    Norma che punisce la detenzione in cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al commercio: la Corte conferma che tale fattispecie continuava ad essere vigente per i fatti commessi prima del 24/03/2021, non essendo intervenuta un'effettiva abrogazione.

  • Art. 18 d.lgs. n. 27 del 2021

    Disposizione che avrebbe abrogato alcune contravvenzioni agroalimentari; la Corte rileva che l'entrata in vigore di tale abrogazione è stata neutralizzata dall'intervento governativo successivo, per cui non ha determinato abolitio criminis.

  • D.l. n. 42 del 2021, conv. con modificazioni dalla L. n. 71 del 2021

    Intervento normativo che ha impedito l'abrogazione delle contravvenzioni in materia alimentare e ha salvaguardato la punibilità delle condotte commesse prima della sua entrata in vigore (24/03/2021). La Corte lo ritiene decisivo per escludere l'entrata in vigore della presunta legge abrogatrice.

  • Artt. 73, comma terzo, Cost. e 10 disp. prel. cod. civ.

    Riferimenti costituzionali e di diritto civile utilizzati dalla Corte per affermare che la legge abrogatrice degli illeciti penali non è mai entrata formalmente in vigore, con conseguente efficacia da escludere dell'abolitio criminis.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per attribuire al ricorrente l'onere del pagamento delle spese del procedimento per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'applicazione di una misura equitativa (somma alla Cassa delle Ammende) pur in assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte la utilizza per bilanciare la mancanza di gravità con l'opportunità di una sanzione pecuniaria equitativa.

Massime di principio

  • Quando si deduce l'abolitio criminis per sopravvenuta abrogazione normativa, verificare sempre le successive misure legislative che possono aver impedito l'entrata in vigore dell'abrogazione (decreti governo, conversioni di d.l., periodi di vacatio legis).
  • L'abrogazione formale di una norma penale è efficace solo se la legge abrogatrice è effettivamente entrata in vigore; se un provvedimento successivo reintroduce o salva la fattispecie, non si realizza l'abolitio criminis per i fatti anteriori.
  • In ricorso ordinario o in cassazione, se la questione è manifestamente infondata o inammissibile si rischia la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in presenza di elementi, anche l'imposizione di somme in favore della Cassa delle Ammende valutate equitativamente.
  • Nel chiedere la restituzione di beni sequestrati per reati poi ritenuti abrogati, accertare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore di ogni atto normativo sopravvenuto: il sequestro può rimanere valido se al tempo del fatto la fattispecie era punibile.
  • Prima di proporre impugnazioni fondate su modifiche normative, è fondamentale controllare il quadro normativo complessivo e temporale (date di entrata in vigore, conversioni di decreti-legge, misure salvifiche), perché interventi normativi successivi possono incidere sulla ricevibilità o sul merito del ricorso.

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