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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46890/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 7/12/2021 che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione del 4/11/2021 relativo a pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e €20.000 di multa (sentenza ex art. 444 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che un periodo di presofferto di 1 anno e 22 giorni dovesse essere computato, per effetto della scindibilità del cumulo, sul reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), la cui pena complessiva era di 7 mesi e 15 giorni e €1.500: avendo quindi interamente espunto la pena relativa al reato "ostativo", riteneva di avere diritto alla sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva già ottenuto in precedenza la sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., e che, comunque, il titolo di reato ostativo preclude la sospensione indipendentemente dalla parziale espiazione della pena. Inoltre non è possibile ottenere nuovamente lo stesso beneficio in relazione allo stesso periodo di pena già considerato in un precedente provvedimento di sospensione, specie dopo l'unificazione delle pene concorrenti. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    La sospensione dell'ordine di esecuzione (comma 5) non può essere concessa quando ricorrono cause ostative; inoltre, una sospensione già disposta in relazione a condanne comprese in un successivo provvedimento di unificazione non può essere reiterata per lo stesso periodo di pena (interpretazione ricavata dalla sentenza e da giurisprudenza richiamata).

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in rapporto alle funzioni del giudice dell'esecuzione; la sua invocazione è collegata alle modalità di valutazione delle istanze di sospensione e delle cause ostative.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevante ai fini del cumulo delle pene e del calcolo della pena complessiva risultante dall'unificazione delle condanne.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Definisce il reato di furto in abitazione, indicato nel provvedimento come reato "ostativo" rispetto alla concessione della sospensione ex art. 656 c.p.p.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Procedimento di patteggiamento: la condanna impugnata derivava da sentenza resa ai sensi di questo articolo, che ha determinato l'ordine di esecuzione contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la liquidazione delle spese del procedimento; sulla base di questa norma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Paolini, Rv. 263380)

    Principio secondo cui la sospensione già concessa in relazione a una condanna oggetto di unificazione non può essere reiterata per il medesimo periodo di pena a seguito di successiva unificazione, anche se la pena cumulata rientrasse nei limiti per la sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è preclusa quando sussistono reati "ostativi" (es. furto in abitazione), indipendentemente dalla circostanza che parte della pena sia già stata espiata.
  • Se una sospensione è già stata concessa in precedenza in relazione a determinate condanne, non è possibile ottenere una nuova sospensione per lo stesso periodo di pena dopo l'unificazione delle pene concorrenti; la ripetizione del beneficio è esclusa.
  • La scindibilità del cumulo e l'allocazione del periodo di presofferto a specifici reati sono rilevanti per il calcolo della pena, ma non necessariamente eliminano l'ostatività prevista dalla norma quando il titolo di reato rientra tra quelli esclusi dalla sospensione.
  • Prima di proporre istanze di sospensione dell'esecuzione è fondamentale verificare: a) se la fattispecie è qualificata come ostativa; b) se è stata già concessa una sospensione o altro beneficio relativo allo stesso periodo di pena; c) la corretta imputazione del presofferto tra le condanne.
  • In caso di dubbi tecnici su unificazione di pene e computo del presofferto, è utile produrre documentazione dettagliata e, se possibile, ricostruzione numerica dei periodi di detenzione già scontati e delle imputazioni operate, tenendo conto della consolidata giurisprudenza sul divieto di reiterazione del beneficio.

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