Cassazione Penale, Sentenza n. 46890/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7/12/2021 che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ordine di esecuzione del 4/11/2021 relativo a pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e €20.000 di multa (sentenza ex art. 444 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che un periodo di presofferto di 1 anno e 22 giorni dovesse essere computato, per effetto della scindibilità del cumulo, sul reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), la cui pena complessiva era di 7 mesi e 15 giorni e €1.500: avendo quindi interamente espunto la pena relativa al reato "ostativo", riteneva di avere diritto alla sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che il ricorrente aveva già ottenuto in precedenza la sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., e che, comunque, il titolo di reato ostativo preclude la sospensione indipendentemente dalla parziale espiazione della pena. Inoltre non è possibile ottenere nuovamente lo stesso beneficio in relazione allo stesso periodo di pena già considerato in un precedente provvedimento di sospensione, specie dopo l'unificazione delle pene concorrenti. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
La sospensione dell'ordine di esecuzione (comma 5) non può essere concessa quando ricorrono cause ostative; inoltre, una sospensione già disposta in relazione a condanne comprese in un successivo provvedimento di unificazione non può essere reiterata per lo stesso periodo di pena (interpretazione ricavata dalla sentenza e da giurisprudenza richiamata).
art. 657 cod. proc. pen.
Norma richiamata in rapporto alle funzioni del giudice dell'esecuzione; la sua invocazione è collegata alle modalità di valutazione delle istanze di sospensione e delle cause ostative.
art. 81 cod. pen.
Rilevante ai fini del cumulo delle pene e del calcolo della pena complessiva risultante dall'unificazione delle condanne.
art. 624-bis cod. pen.
Definisce il reato di furto in abitazione, indicato nel provvedimento come reato "ostativo" rispetto alla concessione della sospensione ex art. 656 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
Procedimento di patteggiamento: la condanna impugnata derivava da sentenza resa ai sensi di questo articolo, che ha determinato l'ordine di esecuzione contestato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la liquidazione delle spese del procedimento; sulla base di questa norma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 17045 del 19/03/2015, Paolini, Rv. 263380)
Principio secondo cui la sospensione già concessa in relazione a una condanna oggetto di unificazione non può essere reiterata per il medesimo periodo di pena a seguito di successiva unificazione, anche se la pena cumulata rientrasse nei limiti per la sospensione.
Massime di principio
- La sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è preclusa quando sussistono reati "ostativi" (es. furto in abitazione), indipendentemente dalla circostanza che parte della pena sia già stata espiata.
- Se una sospensione è già stata concessa in precedenza in relazione a determinate condanne, non è possibile ottenere una nuova sospensione per lo stesso periodo di pena dopo l'unificazione delle pene concorrenti; la ripetizione del beneficio è esclusa.
- La scindibilità del cumulo e l'allocazione del periodo di presofferto a specifici reati sono rilevanti per il calcolo della pena, ma non necessariamente eliminano l'ostatività prevista dalla norma quando il titolo di reato rientra tra quelli esclusi dalla sospensione.
- Prima di proporre istanze di sospensione dell'esecuzione è fondamentale verificare: a) se la fattispecie è qualificata come ostativa; b) se è stata già concessa una sospensione o altro beneficio relativo allo stesso periodo di pena; c) la corretta imputazione del presofferto tra le condanne.
- In caso di dubbi tecnici su unificazione di pene e computo del presofferto, è utile produrre documentazione dettagliata e, se possibile, ricostruzione numerica dei periodi di detenzione già scontati e delle imputazioni operate, tenendo conto della consolidata giurisprudenza sul divieto di reiterazione del beneficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →