Sentenza del 06/05/2016 n. 611 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - appello - tardività delle eccezioni e delle difese - principio di non contestazione - sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione formulata per la prima volta in appello è stata ritenuta ammissibile, perché la mancata costituzione in primo grado non equivale a una non contestazione con effetto vincolante. Restano tuttavia applicabili i limiti dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992: in appello non possono essere proposte domande nuove né esercitate facoltà processuali già precluse.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della mancata costituzione e della mancata contestazione nel primo grado del processo tributario. È stato stabilito che le circostanze non contestate dalla parte rimasta contumace in primo grado non diventano automaticamente pacifiche né definitivamente incontestabili. La parte che si costituisce per la prima volta in appello può quindi contestarle per la prima volta in quella fase, purché non introduca domande nuove o eserciti facoltà ormai precluse dal giudizio di appello.
Norme richiamate
Art. 57 del d.lgs. 546/1992
In appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
La norma delimita il thema decidendum del giudizio di appello: sono ammesse nuove contestazioni delle circostanze già oggetto di causa, ma non nuove domande o attività processuali che avrebbero dovuto essere compiute in primo grado.
Principio di non contestazione
Nel processo tributario, la mancata contestazione non produce automaticamente l'effetto di rendere pacifiche le circostanze quando la parte non si è costituita in primo grado. La parte costituita per la prima volta in appello può contestarle, nei limiti delle preclusioni proprie del grado.
Massime di principio
- La contumacia o la mancata costituzione in primo grado non equivalgono, di per sé, a una rinuncia a contestare i fatti allegati dalla controparte.
- La parte che si costituisce per la prima volta in appello può formulare contestazioni sulle circostanze già dedotte, anche se non le aveva contestate in primo grado.
- La possibilità di contestare per la prima volta in appello non consente di introdurre domande nuove, nuove pretese o facoltà processuali ormai precluse.
- Occorre distinguere tra contestazione di fatti già compresi nella controversia, generalmente ammissibile, e introduzione di un nuovo oggetto del giudizio, inammissibile in appello.
- Per evitare rischi processuali, le contestazioni e le difese dovrebbero comunque essere formulate tempestivamente già nel primo grado.
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