Sentenza n. 428/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale n. 605 del 21 agosto 2025, con cui è stata aggiudicata la “gara sottosoglia, indetta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di “Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP” - Progetto "Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA", finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) Ecosistema Innovativo della Salute” - Codice univoco investimento: PNC-E.3 -CUP: H63C22000650001 - CIG B71C022343- Aggiudicatario COIFA S.R.L. - Importo di aggiudicazione di € 742.996,30 di cui € 46.810,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% - E.I.”; - dei verbali di gara n. 1 del 26/06/2025; n. 2 del 30/06/2025; n. 3 del 08/07/2025; n. 4 del 09/07/2025; n. 5 del 09/07/2025; n. 6 10/07/2025; n. 7 del 11/07/2025 in particolare nella parte in cui hanno ammesso, anziché escludere, Co.i.fa s.r.l. dalla procedura di gara e nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica di Co.i.fa s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto nella parte in cui è stata disposta l'ammissione e la non esclusione della società Co.i.fa s.r.l.; la valutazione della sua offerta tecnica ed economica e la conseguente aggiudicazione alla predetta società della gara; Nonché - per il risarcimento di tutti danni subiti e subendi a causa dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, mediante affidamento del contratto a Phamm Engineering s.r.l., anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d'ora espressa domanda; - in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno che ci si riserva di dimostrare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara sottosoglia per lavori di trasformazione di una clean room in officina farmaceutica, con i verbali di gara relativi all'ammissione e alla valutazione dell'impresa aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: l'inidoneità della certificazione ISO 9001:2015 dell'impresa ausiliaria dell'aggiudicataria rispetto al requisito richiesto dal disciplinare; l'insussistenza del requisito di esperienza relativo all'esecuzione di contratti analoghi per la realizzazione di camere pulite ad atmosfera controllata in ambito ospedaliero; l'indicazione, da parte dell'aggiudicataria, di costi della sicurezza inferiori agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati dalla stazione appaltante; la mancata sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento; l'erronea attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, che avrebbe comportato una modifica del progetto esecutivo e una diversa graduatoria. Sono state inoltre proposte domande di risarcimento in forma specifica, mediante subentro previa declaratoria di inefficacia del contratto, e in subordine per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e le domande risarcitorie. Quanto ai motivi relativi alla certificazione ISO e all'esperienza dell'ausiliaria, ha rilevato anzitutto il difetto di interesse: anche ove fossero state accertate le carenze dedotte, l'effetto non sarebbe stato l'esclusione dell'aggiudicataria, bensì la sostituzione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023. Il meccanismo opera anche quando la carenza sia originaria o derivi da dichiarazioni mendaci, non essendo subordinato alla prova dell'assenza di colpa del concorrente; diversamente, la sostituzione perderebbe la propria funzione e si introdurrebbe un formalismo contrario ai principi del risultato e della fiducia. Nel merito, il giudice ha comunque ritenuto idonea la certificazione: la stazione appaltante aveva acquisito dall'ente certificatore una dichiarazione ricognitiva sull'ambito del certificato, non qualificabile come nuovo certificato né come integrazione postuma del requisito. Ha inoltre ritenuto che la fornitura e posa degli elementi costitutivi di una camera bianca potesse integrare una prestazione analoga riferita alla sua realizzazione, poiché i contratti analoghi non devono essere identici ma solo sostanzialmente affini. Il motivo sui costi della sicurezza è stato respinto perché confonde gli oneri aziendali per la sicurezza, da indicare nell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, con i costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante. Il motivo sul contratto di avvalimento è risultato smentito dalla documentazione e dalle dichiarazioni della stazione appaltante, secondo cui il contratto era stato sottoscritto digitalmente da entrambe le parti. La censura sulla valutazione dell'offerta tecnica è stata dichiarata inammissibile perché mirava a sostituire il giudizio tecnico della commissione con quello della ricorrente e del giudice, senza dimostrare un vizio estrinseco della valutazione ma sollecitando una riformulazione dei punteggi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della pubblica amministrazione e dell'aggiudicataria, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre accessori, in ragione di metà per ciascuna.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base normativa della gara sottosoglia oggetto di controversia.
art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023
In caso di carenza dei requisiti dell'impresa ausiliaria, il concorrente può procedere alla sostituzione dell'ausiliaria; tale rimedio esclude che la carenza determini automaticamente l'esclusione dell'impresa ausiliata.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati nell'offerta economica e sono distinti dai costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante.
Massime di principio
- La carenza, anche originaria, dei requisiti dell'impresa ausiliaria non comporta automaticamente l'esclusione del concorrente ausiliato quando l'ordinamento consente la sostituzione dell'ausiliaria; il rimedio opera anche senza dimostrazione dell'assenza di colpa del concorrente e, secondo la decisione, persino in caso di dichiarazione mendace dell'ausiliaria, salvo profili di responsabilità imputabili all'ausiliato.
- La verifica dell'idoneità della certificazione prodotta in gara può essere svolta dalla stazione appaltante acquisendo dall'ente certificatore una dichiarazione ricognitiva dell'ambito oggettivo del certificato; tale chiarimento non costituisce un nuovo certificato né un'inammissibile integrazione postuma del requisito, se si limita a interpretare il certificato già prodotto.
- Ai fini del requisito di esperienza relativo ai contratti analoghi, le prestazioni non devono essere identiche a quelle oggetto dell'appalto, ma devono presentare un'affinità sostanziale con il medesimo settore imprenditoriale o professionale; la fornitura e posa degli elementi costitutivi di una camera bianca può quindi integrare una prestazione analoga riferita alla sua realizzazione.
- I costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante devono essere distinti dagli oneri aziendali per la sicurezza che il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica; la loro diversa natura impedisce di confrontare automaticamente i relativi importi.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle offerte tecniche e sull'attribuzione dei punteggi appartengono alla discrezionalità tecnica e non possono essere contestate mediante una mera proposta alternativa di punteggio; il sindacato giurisdizionale non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio della commissione.
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