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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale n. 605 del 21 agosto 2025, con cui è stata aggiudicata la “gara sottosoglia, indetta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di “Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP” - Progetto "Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA", finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) Ecosistema Innovativo della Salute” - Codice univoco investimento: PNC-E.3 -CUP: H63C22000650001 - CIG B71C022343- Aggiudicatario COIFA S.R.L. - Importo di aggiudicazione di € 742.996,30 di cui € 46.810,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10% - E.I.”; - dei verbali di gara n. 1 del 26/06/2025; n. 2 del 30/06/2025; n. 3 del 08/07/2025; n. 4 del 09/07/2025; n. 5 del 09/07/2025; n. 6 10/07/2025; n. 7 del 11/07/2025 in particolare nella parte in cui hanno ammesso, anziché escludere, Co.i.fa s.r.l. dalla procedura di gara e nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica di Co.i.fa s.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto nella parte in cui è stata disposta l'ammissione e la non esclusione della società Co.i.fa s.r.l.; la valutazione della sua offerta tecnica ed economica e la conseguente aggiudicazione alla predetta società della gara; Nonché - per il risarcimento di tutti danni subiti e subendi a causa dell'illegittima aggiudicazione dell'appalto, in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, mediante affidamento del contratto a Phamm Engineering s.r.l., anche attraverso subentro, rispetto al quale viene proposta sin d'ora espressa domanda; - in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno che ci si riserva di dimostrare in corso di causa.

Giustizia amministrativa202504464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara sottosoglia per lavori di trasformazione di una clean room in officina farmaceutica, con i verbali di gara relativi all'ammissione e alla valutazione dell'impresa aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione deducendo: l'inidoneità della certificazione ISO 9001:2015 dell'impresa ausiliaria dell'aggiudicataria rispetto al requisito richiesto dal disciplinare; l'insussistenza del requisito di esperienza relativo all'esecuzione di contratti analoghi per la realizzazione di camere pulite ad atmosfera controllata in ambito ospedaliero; l'indicazione, da parte dell'aggiudicataria, di costi della sicurezza inferiori agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati dalla stazione appaltante; la mancata sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento; l'erronea attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, che avrebbe comportato una modifica del progetto esecutivo e una diversa graduatoria. Sono state inoltre proposte domande di risarcimento in forma specifica, mediante subentro previa declaratoria di inefficacia del contratto, e in subordine per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e le domande risarcitorie. Quanto ai motivi relativi alla certificazione ISO e all'esperienza dell'ausiliaria, ha rilevato anzitutto il difetto di interesse: anche ove fossero state accertate le carenze dedotte, l'effetto non sarebbe stato l'esclusione dell'aggiudicataria, bensì la sostituzione dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023. Il meccanismo opera anche quando la carenza sia originaria o derivi da dichiarazioni mendaci, non essendo subordinato alla prova dell'assenza di colpa del concorrente; diversamente, la sostituzione perderebbe la propria funzione e si introdurrebbe un formalismo contrario ai principi del risultato e della fiducia. Nel merito, il giudice ha comunque ritenuto idonea la certificazione: la stazione appaltante aveva acquisito dall'ente certificatore una dichiarazione ricognitiva sull'ambito del certificato, non qualificabile come nuovo certificato né come integrazione postuma del requisito. Ha inoltre ritenuto che la fornitura e posa degli elementi costitutivi di una camera bianca potesse integrare una prestazione analoga riferita alla sua realizzazione, poiché i contratti analoghi non devono essere identici ma solo sostanzialmente affini. Il motivo sui costi della sicurezza è stato respinto perché confonde gli oneri aziendali per la sicurezza, da indicare nell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, con i costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante. Il motivo sul contratto di avvalimento è risultato smentito dalla documentazione e dalle dichiarazioni della stazione appaltante, secondo cui il contratto era stato sottoscritto digitalmente da entrambe le parti. La censura sulla valutazione dell'offerta tecnica è stata dichiarata inammissibile perché mirava a sostituire il giudizio tecnico della commissione con quello della ricorrente e del giudice, senza dimostrare un vizio estrinseco della valutazione ma sollecitando una riformulazione dei punteggi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della pubblica amministrazione e dell'aggiudicataria, liquidate complessivamente in euro 3.000,00, oltre accessori, in ragione di metà per ciascuna.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa della gara sottosoglia oggetto di controversia.

  • art. 104, comma 6, d.lgs. 36/2023

    In caso di carenza dei requisiti dell'impresa ausiliaria, il concorrente può procedere alla sostituzione dell'ausiliaria; tale rimedio esclude che la carenza determini automaticamente l'esclusione dell'impresa ausiliata.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Gli oneri aziendali per la sicurezza devono essere indicati nell'offerta economica e sono distinti dai costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante.

Massime di principio

  • La carenza, anche originaria, dei requisiti dell'impresa ausiliaria non comporta automaticamente l'esclusione del concorrente ausiliato quando l'ordinamento consente la sostituzione dell'ausiliaria; il rimedio opera anche senza dimostrazione dell'assenza di colpa del concorrente e, secondo la decisione, persino in caso di dichiarazione mendace dell'ausiliaria, salvo profili di responsabilità imputabili all'ausiliato.
  • La verifica dell'idoneità della certificazione prodotta in gara può essere svolta dalla stazione appaltante acquisendo dall'ente certificatore una dichiarazione ricognitiva dell'ambito oggettivo del certificato; tale chiarimento non costituisce un nuovo certificato né un'inammissibile integrazione postuma del requisito, se si limita a interpretare il certificato già prodotto.
  • Ai fini del requisito di esperienza relativo ai contratti analoghi, le prestazioni non devono essere identiche a quelle oggetto dell'appalto, ma devono presentare un'affinità sostanziale con il medesimo settore imprenditoriale o professionale; la fornitura e posa degli elementi costitutivi di una camera bianca può quindi integrare una prestazione analoga riferita alla sua realizzazione.
  • I costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante devono essere distinti dagli oneri aziendali per la sicurezza che il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta economica; la loro diversa natura impedisce di confrontare automaticamente i relativi importi.
  • Le valutazioni della commissione giudicatrice sulle offerte tecniche e sull'attribuzione dei punteggi appartengono alla discrezionalità tecnica e non possono essere contestate mediante una mera proposta alternativa di punteggio; il sindacato giurisdizionale non può trasformarsi in una sostituzione del giudizio della commissione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaAvvalimentoCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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