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Sentenza

Sentenza del 23/09/2015 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Accertamento - Retroattività art. 12 comma 2 D.L. 78/2009 - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La presunzione è stata ritenuta applicabile anche alle annualità precedenti all’entrata in vigore del D.L. 78/2009, purché tali annualità fossero ancora accertabili secondo i termini ordinari o prorogati. Per le annualità non più accertabili, i termini di accertamento sono stati considerati raddoppiati. L’esito è quindi favorevole all’Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di applicare retroattivamente la presunzione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore. Il contribuente contestava l’utilizzo della norma per periodi d’imposta anteriori, mentre l’Amministrazione finanziaria ne sosteneva l’applicabilità agli anni ancora accertabili.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78

    Le attività finanziarie detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

    La norma introduce una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente mediante prova contraria, applicabile anche alle annualità precedenti alla sua entrata in vigore se ancora accertabili.

  • Norme sui termini di accertamento e relativo raddoppio

    Per le annualità interessate dalla disciplina, i termini per l’accertamento sono stati considerati raddoppiati nei casi previsti, consentendo all’Amministrazione finanziaria di procedere anche con riferimento a periodi d’imposta più risalenti.

Massime di principio

  • Una presunzione tributaria può essere applicata a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore quando viene qualificata come norma procedimentale o probatoria, e non come disposizione sostanziale che introduce retroattivamente un nuovo tributo.
  • La retroattività non consente comunque di accertare annualità già definitivamente prescritte o decadute: occorre verificare, per ciascun periodo, la validità dei termini di accertamento applicabili.
  • Quando la legge prevede il raddoppio dei termini, l’Amministrazione può disporre di un periodo più ampio per notificare l’accertamento, ma devono sussistere i presupposti normativi che legittimano tale raddoppio.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione fornendo prova documentale dell’origine non imponibile delle somme, della loro effettiva dichiarazione o dell’assenza dei presupposti che collegano le attività estere a redditi sottratti a tassazione.

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