Sentenza del 23/09/2015 n. 4039 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Verifica fiscale - Dichiarazioni rese del contribuente - Valore di confessione stragiudiziale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi secondo cui le dichiarazioni rese in sede di verifica non avrebbero valore determinante è stata respinta. Le dichiarazioni dell'imprenditore sono state ritenute idonee a fondare legittimamente l'accertamento fiscale di un maggior reddito imponibile, in conformità al precedente della Cassazione n. 22616/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il valore probatorio delle dichiarazioni rese dall'imprenditore durante un accesso, una verifica o un controllo fiscale. È stato stabilito che tali dichiarazioni non costituiscono testimonianza, ma confessione stragiudiziale, poiché l'imprenditore è legato all'impresa da un rapporto di immedesimazione organica. Di conseguenza, le dichiarazioni possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di un maggior reddito imponibile.
Norme richiamate
Principi in materia di confessione stragiudiziale e immedesimazione organica
Le dichiarazioni rese dall'imprenditore durante le attività di accesso, verifica e controllo fiscale possono assumere valore di confessione stragiudiziale e non sono soggette alle regole proprie della prova testimoniale. In quanto provenienti dal soggetto organicamente collegato all'impresa, possono essere utilizzate per fondare l'accertamento del maggior reddito imponibile.
Cassazione civile, sentenza n. 22616/2014
Il precedente è richiamato a conferma dell'orientamento secondo cui le dichiarazioni dell'imprenditore rese in sede di verifica fiscale hanno natura confessoria e possono costituire valido fondamento dell'accertamento tributario.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dal contribuente o dall'imprenditore durante una verifica fiscale possono essere utilizzate contro l'impresa se contengono ammissioni di fatti fiscalmente rilevanti.
- Non è necessario qualificare tali dichiarazioni come testimonianze: il loro valore può derivare dalla natura di confessione stragiudiziale.
- Il rapporto di immedesimazione organica consente di imputare all'impresa le dichiarazioni rese dal suo imprenditore o rappresentante nell'ambito dell'attività aziendale.
- Un accertamento fiscale può essere fondato anche sulle dichiarazioni rese nel corso del controllo, purché siano specifiche, riferibili al contribuente e idonee a dimostrare il maggior reddito.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe prestare particolare attenzione al contenuto delle dichiarazioni rese durante la verifica, poiché eventuali ammissioni possono avere efficacia probatoria significativa.
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