Sentenza del 23/09/2015 n. 811 - Comm. Trib. Prov. Benevento
IRES - Credito di imposta areeredditometro - Retroattività - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo del nuovo redditometro per la ricostruzione presuntiva del reddito relativa a periodi d'imposta anteriori al 2009, sostenendone l'asserita irretroattività o comunque l'inapplicabilità temporale. La questione riguardava la validità del metodo di calcolo aggiornato, basato sul tenore di vita e sugli elementi indicativi della capacità contributiva, ai fini dell'accertamento di redditi non dichiarati.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il nuovo redditometro è stato considerato uno strumento di ricostruzione presuntiva del reddito e non una nuova norma sostanziale impositiva. Pertanto, può essere utilizzato anche per accertare periodi d'imposta anteriori al 2009, purché siano rispettate le garanzie procedimentali e sia consentito al contribuente dimostrare l'origine delle risorse utilizzate o l'inesistenza dei presupposti della presunzione.
Norme richiamate
Articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche
La disposizione consente di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze indicativi della capacità contributiva. Il redditometro è considerato uno strumento presuntivo e procedurale destinato a rendere operativa tale facoltà di accertamento.
Decreto-legge n. 78/2010, articolo 22
Modifica dei criteri di determinazione sintetica del reddito
Le modifiche hanno aggiornato il metodo di calcolo del redditometro, ma non sono state interpretate come introduzione di una nuova imposta o di una nuova fattispecie sostanziale. Per questo il metodo può essere impiegato anche con riferimento a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, nei limiti della disciplina applicabile al periodo accertato.
Massime di principio
- Un nuovo metodo di accertamento può essere applicato a periodi precedenti alla sua introduzione quando ha natura meramente procedurale o presuntiva e non modifica gli elementi sostanziali dell'imposizione.
- L'aggiornamento degli indicatori utilizzati dal redditometro non comporta automaticamente irretroattività: occorre verificare se la modifica incide sulla base imponibile oppure solo sulle modalità di ricostruzione presuntiva.
- Il contribuente sottoposto ad accertamento sintetico deve poter fornire una prova contraria concreta, documentando l'origine delle disponibilità finanziarie, come risparmi, disinvestimenti, eredità, donazioni o redditi esenti.
- La validità dell'accertamento richiede comunque il rispetto delle garanzie procedimentali, tra cui il contraddittorio quando previsto e la motivazione dell'atto.
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