Sentenza del 23/09/2015 n. 3594 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Tarsu-Tia - cartella - notifica- apposizione della relata sul frontespizio anziché in calce alla copia dell'atto - non produce nullità bensì mera irregolarità che non può essere fatta valere dal contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione della cartella, sostenendo che la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio anziché in calce all'originale o alla copia dell'atto consegnata al destinatario, in violazione dell'art. 3 della legge n. 890 del 1982.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata o irregolare apposizione della relata non determina l'inesistenza né la nullità della notificazione, ma costituisce una mera irregolarità. L'attività essenziale della notifica a mezzo posta è quella svolta dall'agente postale; la relata serve principalmente a documentare, nei confronti del richiedente, l'avvenuta spedizione. Poiché l'adempimento non è previsto nell'interesse del destinatario, quest'ultimo non può far valere tale vizio per invalidare la notifica.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 890 del 1982
La disposizione disciplina gli adempimenti della notificazione a mezzo posta. La mancata apposizione della relata sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario non comporta, secondo l'interpretazione richiamata, l'inesistenza o la nullità della notifica, ma soltanto una irregolarità non deducibile dal destinatario.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 9493 del 22 aprile 2009
La Corte ha affermato che l'omessa o irregolare apposizione della relata di notifica non incide sull'esistenza della notificazione, poiché la fase essenziale è costituita dall'attività dell'agente postale; il vizio non può essere fatto valere dal destinatario quando l'adempimento non è posto a tutela di un suo interesse.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo posta, non ogni difformità formale della relata determina nullità o inesistenza della notificazione: occorre verificare se sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e se l'attività essenziale dell'agente notificatore sia stata correttamente eseguita.
- La collocazione della relata sul frontespizio anziché in calce alla copia dell'atto costituisce, di regola, una mera irregolarità quando consente comunque di identificare l'atto, il destinatario e l'avvenuta notifica.
- Il destinatario può contestare vizi notificatori solo se incidono concretamente sulla conoscibilità dell'atto o sulla possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa; non può fondare l'impugnazione su formalità previste esclusivamente per documentare l'attività del notificante.
- La valutazione può essere diversa se mancano del tutto la consegna, l'attività dell'agente postale, l'identificazione dell'atto o altri elementi essenziali del procedimento notificatorio.
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