Sentenza del 23/09/2015 n. 670 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Imposta unica sulle scommesse - Presupposto impositivo - Mancanza concessione - Irrilevanza - Contrasto con art. 56 TFUE - Obbligo di disapplicazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse sostenendo che, in assenza di concessione, non sussistesse il presupposto impositivo. Deduceva inoltre il contrasto del sistema italiano di concessioni con la libertà di prestazione dei servizi sancita dall’art. 56 TFUE e chiedeva, conseguentemente, la disapplicazione della normativa nazionale.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata respinta. L’imposta unica è dovuta indipendentemente dall’esistenza, inesistenza, inefficacia o invalidità della concessione: il presupposto impositivo si realizza già con la ricezione delle puntate e il pagamento delle eventuali vincite. È stato inoltre ritenuto legittimo, anche alla luce del diritto dell’Unione europea, il limite all’esercizio professionale dell’attività di giochi e scommesse in assenza della relativa concessione. Non sussiste quindi alcun obbligo di disapplicare la normativa italiana.
Norme richiamate
Art. 56 TFUE
La norma sulla libera prestazione dei servizi non impedisce, in questo caso, al legislatore italiano di subordinare l’esercizio professionale e organizzato dell’attività di giochi e scommesse al possesso di una concessione, purché il sistema sia giustificato e compatibile con il diritto dell’Unione.
Disciplina italiana dell’imposta unica sulle scommesse
L’imposta è collegata all’attività sostanziale di raccolta delle puntate e pagamento delle vincite, non alla regolarità o validità del titolo concessorio. Pertanto, anche l’attività svolta senza concessione può integrare il presupposto dell’imposta.
Massime di principio
- L’obbligo tributario può derivare dall’esercizio effettivo di un’attività economica, anche quando tale attività sia svolta senza autorizzazione o in violazione delle regole amministrative.
- La mancanza, invalidità o inefficacia della concessione non elimina automaticamente il presupposto dell’imposta, se la legge collega il tributo alle operazioni concretamente effettuate.
- In materia di giochi e scommesse, l’assenza di concessione può comportare conseguenze sanzionatorie o amministrative, ma non esclude necessariamente l’obbligo di pagare le imposte sull’attività svolta.
- Il contrasto prospettato con il diritto dell’Unione europea non comporta automaticamente la disapplicazione della normativa nazionale: occorre dimostrare un’effettiva incompatibilità della disciplina interna con le libertà garantite dai Trattati.
- Chi svolge professionalmente attività soggette a concessione non può normalmente utilizzare la propria irregolarità amministrativa per evitare il relativo trattamento fiscale.
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