Sentenza del 23/09/2015 n. 1548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificato in caso di mancata affissione avviso informativo all'abitazione - Ricevimento della raccomandata dell'avviso informativo - E' tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la decorrenza del termine per proporre ricorso contro la cartella di pagamento, sostenendo che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si fosse perfezionata con il semplice deposito dell'atto o con altri adempimenti, poiché l'avviso informativo non era stato affisso presso l'abitazione del destinatario. In assenza di tale affissione, il contribuente avrebbe avuto conoscenza della comunicazione soltanto al momento del ricevimento della raccomandata contenente l'avviso informativo.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la notifica ex art. 140 c.p.c. ha natura ricettizia nei confronti del destinatario. Se l'avviso informativo è regolarmente affisso presso l'abitazione, la conoscibilità decorre da tale affissione; se invece l'affissione manca, la notifica si perfeziona per il destinatario soltanto con il ricevimento della raccomandata informativa. Di conseguenza, il termine per impugnare la cartella decorre dalla ricezione della raccomandata e non da un momento anteriore.
Norme richiamate
Art. 140 del codice di procedura civile
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura notificatoria è stata interpretata come avente natura ricettizia per il destinatario: in caso di mancata affissione dell'avviso informativo presso l'abitazione, il perfezionamento della notifica avviene soltanto con il ricevimento della raccomandata informativa.
Massime di principio
- Per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., occorre verificare separatamente il compimento degli adempimenti previsti, inclusa l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e l'invio della raccomandata informativa.
- Se l'affissione dell'avviso manca, il termine per impugnare l'atto decorre, per il destinatario, dal momento in cui riceve la raccomandata informativa, purché tale ricezione sia provata.
- L'Amministrazione o l'agente notificatore deve poter dimostrare la regolarità e la completezza degli adempimenti notificatori; l'omissione di un passaggio essenziale può impedire il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
- In caso di contestazione della tempestività di un ricorso, è determinante ricostruire la data effettiva di conoscenza dell'atto e confrontarla con la data di ricezione della raccomandata, anziché presumere automaticamente una decorrenza anteriore.
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