Sentenza del 23/09/2015 n. 1990 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Autonomia del giudizio tributario rispetto al quello penale - Conseguenze in tema di prova - Decreto di rinvio a giudizio - Efficacia probatoria assoluta - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, contestando la deducibilità di costi e la detrazione IVA relativi a operazioni ritenute inesistenti. La pretesa fiscale era fondata principalmente, se non esclusivamente, sul decreto di rinvio a giudizio emesso nell'ambito di un procedimento penale per l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. I contribuenti hanno contestato la violazione degli articoli 42 e 39 del DPR 600/1973 e dell'articolo 2697 del codice civile, sostenendo che l'Ufficio non avesse fornito elementi probatori autonomi e sufficienti a dimostrare l'inesistenza delle operazioni e la loro partecipazione all'illecito.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi, rilevando il difetto di motivazione e l'assenza di adeguata prova a sostegno degli accertamenti. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il decreto di rinvio a giudizio non costituisce, da solo, prova certa dell'evasione fiscale o dell'esistenza di un disegno criminoso. Gli elementi acquisiti nel procedimento penale possono essere utilizzati nel giudizio tributario, ma devono essere autonomamente valutati dal giudice e corroborati da ulteriori elementi documentali o indiziari. Poiché l'Ufficio non aveva prodotto il processo verbale di constatazione né altra documentazione idonea a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, gli avvisi di accertamento sono stati ritenuti non adeguatamente motivati. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 42 del DPR 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato e fondato su elementi probatori idonei. Un mero richiamo a un procedimento penale o a un decreto di rinvio a giudizio non è sufficiente quando non siano indicati e documentati gli elementi concreti posti a base della pretesa fiscale.
Articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973
La ricostruzione induttiva o analitico-induttiva del reddito d'impresa deve basarsi su elementi concreti, anche presuntivi, purché dotati di adeguata consistenza e idonei a dimostrare le irregolarità contestate.
Articolo 2697 del codice civile
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso esaminato, spettava all'Amministrazione finanziaria dimostrare, con elementi sufficienti, l'inesistenza delle operazioni e la fondatezza della rettifica.
Articolo 116 del codice di procedura civile
Il giudice tributario deve valutare liberamente e autonomamente le prove acquisite, anche se provenienti dal procedimento penale, senza recepirle in modo automatico o pedissequo.
Articolo 33 del DPR 600/1973
Gli elementi e i dati acquisiti dagli organi di controllo e dalla polizia giudiziaria possono contribuire alla verifica fiscale, ma devono essere effettivamente prodotti o acquisiti nel giudizio e sottoposti alla valutazione del giudice.
Articoli 416 e seguenti del codice di procedura penale
Il decreto di rinvio a giudizio attesta l'esistenza di una valutazione preliminare del giudice penale sulla necessità del dibattimento, ma non equivale a una sentenza di condanna né costituisce prova assoluta dei fatti nel processo tributario.
Massime di principio
- Il processo tributario e quello penale sono autonomi: l'esistenza di un procedimento penale non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento fiscale.
- Un decreto di rinvio a giudizio ha valore di elemento valutabile, ma non costituisce prova legale o prova assoluta dell'evasione, dell'inesistenza delle operazioni o della responsabilità del contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire nel giudizio tributario gli atti e i documenti sui quali fonda la pretesa, come processi verbali, fatture, movimentazioni finanziarie e altri elementi indiziari.
- Gli elementi provenienti dal procedimento penale possono essere utilizzati nel processo tributario solo dopo una valutazione autonoma e critica del giudice tributario.
- In presenza di contestazioni per operazioni inesistenti, il semplice richiamo a un'indagine penale non è sufficiente: occorre un compendio probatorio o indiziario coerente, concreto e riferibile al contribuente.
- L'assenza di adeguata motivazione e di prova documentale può comportare l'annullamento dell'avviso di accertamento, anche se è pendente un procedimento penale per fatti analoghi.
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