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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22281/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gugole impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per più episodi di falsificazione di certificati medici (falso per induzione in atto pubblico e false certificazioni ex art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001) e truffa aggravata continuata. I mezzi di impugnazione articolavano: 1) vizio di correlazione tra accusa e sentenza (mutamento del fatto); 2) prova di una malattia effettiva e compatibilità tra malattia e presenza pubblica (certificati e consulenza medico-legale); 3) violazione del divieto di bis in idem / concorso apparente tra art. 55-quinquies e reati del codice penale (truffa, falso); 4) tesi che il falso non sia configurabile in presenza della fattispecie speciale del d.lgs. 165/2001; 5) censura sul diniego delle attenuanti generiche; 6) contestazione della determinazione della pena-base e degli aumenti per continuazione; 7) vizi nelle statuizioni civili. Inoltre si eccepiva la prescrizione per i fatti del 06/04/2013.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli infondati o inammissibili (tra cui la presunta trasformazione del fatto, la prova della malattia non idonea a scalfire le risultanze probatorie circa la presenza dell'imputato allo stadio, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena). Tuttavia ha accolto il quarto motivo: ha ritenuto che l'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 sia norma speciale rispetto all'art. 480 c.p. (anche in ipotesi di falso per induzione) e dunque il reato di falso in certificazione è assorbito nella fattispecie speciale. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui agli artt. 48 e 480 c.p. in quanto assorbiti dall'art. 55-quinquies. Inoltre, per i fatti commessi il 06/04/2013 la fattispecie estintiva per prescrizione si era perfezionata il 07/10/2021: la sentenza è stata annullata senza rinvio ai soli effetti penali per i reati residui di quella data, con l'eliminazione della pena corrispondente a sei reati-satellite (complessivamente mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa, ridotti per il rito). Nel resto il ricorso è stato respinto e le statuizioni civili confermate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-quinquies

    La Corte ha ritenuto che la fattispecie di false attestazioni/certificazioni prevista dall'art. 55-quinquies sia una norma speciale rispetto al reato di falso in atto pubblico (art. 480 c.p.) e, pertanto, il reato di falso in certificazione si assorbe in quello previsto dal d.lgs. 165/2001 quando ricorrono gli elementi tipici della norma speciale.

  • codice penale, art. 480

    Il reato di falso in atto pubblico è stato ritenuto assorbito dall'art. 55-quinquies quando la menzogna riguarda certificazioni mediche che giustificano l'assenza dal servizio e ricorrono i requisiti della fattispecie speciale.

  • codice penale, art. 640

    La Corte ha confermato che la truffa aggravata (art. 640) può concorrere con la fattispecie di cui all'art. 55-quinquies quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione; la truffa è un reato di evento a dolo specifico mentre l'art. 55-quinquies è reato di mera condotta.

  • codice penale, art. 15

    Richiamato come criterio: il principio della specialità (art. 15 c.p.) si valuta con confronto strutturale delle fattispecie astratte; qui ha portato a ritenere speciale l'art. 55-quinquies rispetto all'art. 480.

  • codice penale, art. 62, comma 1, n. 4

    La Corte ha considerato l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.4 c.p. in sede di determinazione della pena (la Corte d'appello l'aveva applicata riducendo la pena).

  • codice penale, artt. 132-133

    Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della pena-base e conforme ai criteri di commisurazione (art. 133).

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 7, art. 4

    Citate le questioni di bis in idem (art. 4 Protocollo 7) a supporto delle doglianze del ricorrente, ma la Corte ha distinto tra bis in idem processuale e sostanziale e non ha accolto la tesi di assorbimento generalizzato.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata per i limiti dell'impugnazione (numero e contenuto dei motivi di cassazione).

  • sentenza Consulta n. 61 del 2020 (richiamata)

    Valutata in ordine alla risarcibilità del danno d'immagine e agli effetti della declaratoria di illegittimità su parti dell'art. 55-quater; la Corte ha ritenuto compatibile la costituzione di parte civile per il danno d'immagine dell'ente pubblico.

Massime di principio

  • L'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 è norma speciale rispetto al reato di falso in atto pubblico (art. 480 c.p.) quando la menzogna riguarda certificazioni mediche che giustificano l'assenza dal servizio: in tali casi il falso si assorbe nella fattispecie speciale.
  • Il concorso tra art. 55-quinquies e la truffa (art. 640) è possibile quando alla condotta di attestare falsamente corrisponde anche l'evento di danno patrimoniale e l'ingiusto profitto; la distinzione tra reato di mera condotta e reato di evento è decisiva per la qualificazione.
  • Per valutare un presunto mutamento dell'oggetto dell'imputazione non basta una diversa lettura formale delle parole: occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa.
  • Prove di presenza documentate (tabulati telefonici, videoregistrazioni) possono essere valutate dai giudici di merito come incompatibili con le attestazioni di malattia; le censure che chiedono la revisione di tali valutazioni devono superare l'esame di merito, non sindacabile in Cassazione salvo vizi logici o contraddizioni manifeste.
  • La determinazione delle attenuanti generiche e della pena-base richiede motivazione ma non l'esame esaustivo di tutte le circostanze: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego o la misura inflitta.
  • La prescrizione va verificata con riferimento alla specifica data del fatto e alle eventuali cause di sospensione: se la prescrizione è perfezionata per taluni eventi va disposta l'annullamento senza rinvio limitatamente agli effetti penali di quei fatti.
  • Il danno all'immagine dell'ente pubblico è risarcibile in sede penale mediante costituzione di parte civile, salvo diversa disposizione normativa che riservi la materia ad altra giurisdizione.

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