Sentenza n. 122/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno -DPS- di revoca del piano di protezione provvisorio adottata con delibera del 04/05/2022-30/05/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del piano provvisorio di protezione, con intimazione al rilascio del domicilio protetto e sospensione dell'assegno di mantenimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la revoca del piano provvisorio di protezione adottata ai sensi dell'art. 13-quater della legge n. 82/1991, deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, ritenendo la motivazione scarna e inconsistente e lamentando che le precedenti diffide fossero state formulate oralmente, senza consentire un'adeguata difesa. Ha inoltre dedotto l'erronea applicazione degli artt. 13 e 13-quater del d.l. n. 8/1991, l'eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché l'erronea applicazione dell'art. 10, comma 15, del d.m. n. 161/2004. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la necessità del reinserimento lavorativo e sociale, né il pregiudizio derivante dalla perdita del programma e dalla conseguente impossibilità di capitalizzare le somme percepite, nonostante la collaborazione prestata e la situazione di pericolo. La revoca era stata disposta dopo il disvelamento della località protetta, conseguente all'avvio, da parte della convivente, di un'attività di ristorazione con le proprie generalità e all'assunzione del ricorrente quale dipendente; il ricorrente e la convivente avevano poi rifiutato il trasferimento in altra località protetta, nonostante le diffide e l'esplicita informazione sui rischi e sulle conseguenze della condotta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ricostruito l'art. 13-quater del d.l. n. 8/1991 come fondato sulla temporaneità delle misure speciali di protezione e sulla periodica verifica della permanenza dei relativi presupposti, individuando quali parametri di valutazione l'attualità e la gravità del pericolo, l'idoneità delle misure, la condotta dell'interessato e l'osservanza degli impegni assunti. Ha distinto le ipotesi di revoca obbligatoria da quelle di revoca facoltativa, ricomprendendo tra queste ultime l'inosservanza degli impegni, il rifiuto di adeguate opportunità lavorative, il ritorno non autorizzato e ogni condotta rivelatrice dell'identità assunta o della località protetta. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto provata la violazione degli obblighi di osservare le norme di sicurezza e collaborare all'esecuzione delle misure, nonché la divulgazione della località protetta. La Commissione centrale aveva acquisito le informazioni rilevanti e i pareri favorevoli della DDA e della DNA, dopo le diffide rivolte al ricorrente e alla convivente, che avevano tuttavia reiterato il rifiuto del trasferimento. Non sono stati ravvisati vizi istruttori, poiché le risultanze documentali non erano state smentite dalle deduzioni del ricorrente. La motivazione del provvedimento è stata giudicata adeguata e la valutazione amministrativa non manifestamente irragionevole, essendo frutto di un bilanciamento razionale degli interessi contrapposti. L'aspirazione al reinserimento lavorativo e sociale non è stata ritenuta idonea a giustificare la condotta, soprattutto dopo l'avvertimento circa la sua incompatibilità con il regime tutorio e il possibile esito revocatorio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13-quater d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in l. n. 82/1991
“Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge”.
La disposizione fonda la temporaneità delle misure e la periodica rinnovazione del giudizio amministrativo; distingue inoltre le ipotesi di revoca obbligatoria da quelle di revoca facoltativa, nelle quali l'amministrazione deve valutare la condotta, il tempo trascorso, lo stato dei procedimenti penali e la situazione di pericolo.
art. 12, comma 2, lett. a), d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in l. n. 82/1991
“osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure”
La violazione dell'obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di collaborare all'attuazione delle misure può concorrere a fondare la revoca del piano di protezione.
art. 11, commi 2 e 3, d.m. 23 aprile 2004, n. 161
“La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione”
Il procedimento di revoca richiede l'informazione alla Commissione centrale e la richiesta dei pareri alle autorità competenti; tali elementi concorrono alla completezza istruttoria della decisione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento, poiché fondata sull'esame della vicenda, sulle risultanze istruttorie e sulle condotte incompatibili con il regime di protezione.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto non conducente, poiché non è stata ravvisata alcuna violazione di legge né un difetto motivazionale invalidante.
art. 10, comma 15, d.m. 23 aprile 2004, n. 161
Il giudice ha escluso che la necessità di reinserimento lavorativo e sociale potesse giustificare il rifiuto reiterato del trasferimento in una località protetta, dopo la diffida e l'avvertimento circa la possibile revoca.
Massime di principio
- Le speciali misure di protezione per collaboratori di giustizia e testimoni sono temporanee e soggette a periodica verifica; la loro permanenza può essere rivalutata in relazione all'attualità e gravità del pericolo, all'idoneità delle misure, alla condotta dell'interessato e all'osservanza degli impegni assunti.
- La revoca facoltativa delle speciali misure di protezione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva fondata sull'istruttoria, sui pareri degli organi competenti, sul tempo trascorso dall'inizio della collaborazione, sullo stato dei procedimenti penali e sulla situazione di pericolo.
- La divulgazione dell'identità assunta o della località protetta e il rifiuto reiterato di trasferirsi in altra località protetta, nonostante la diffida e l'informazione sui rischi, possono legittimare la revoca del piano di protezione quando risultino incompatibili con gli obblighi di sicurezza e con le finalità del regime tutorio.
- Il sindacato giurisdizionale sulla revoca discrezionale delle misure speciali di protezione è limitato alla verifica della completezza dell'istruttoria e della logicità, razionalità e non manifesta irragionevolezza della motivazione; non può sostituire la valutazione amministrativa degli interessi di sicurezza con quella del giudice.
- L'esigenza di reinserimento lavorativo o sociale del beneficiario non giustifica condotte incompatibili con il regime di protezione, soprattutto quando l'interessato sia stato previamente diffidato e informato che tali condotte possono comportare la revoca delle misure.
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