Ordinanza n. 29/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria: - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza del 7 ottobre 2024 e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione medesima di provvedere su di essa entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. in caso di inottemperanza. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19.01.2026: l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione – registro generale numero 1481 datata e comunicata il 14/11/2025- con cui il Comune di Siderno, in persona del Dirigente dell’Area 3- Infrastrutture e Servizi del Territorio, ha rigettato la istanza ex art 42bis TUE e per l’accertamento: - dell’obbligo - e consequenziale condanna - del Comune di Siderno di procedere all’acquisizione ovvero alla restituzione del suolo abusivamente occupato previa restituzione in pristino e risarcimento dei danni da illecita occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale che ha rigettato l’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativa al suolo sul quale insiste una scuola media statale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno inizialmente agito contro il silenzio-inadempimento del Comune di Siderno sull’istanza del 7 ottobre 2024, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determinazione comunale n. 1481 del 14 novembre 2025, con cui il Comune ha rigettato l’istanza ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, deducendo altresì l’obbligo dell’amministrazione di procedere all’acquisizione del suolo oppure alla restituzione dello stesso previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione asseritamente illecita. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della determinazione impugnata. Il Comune si è costituito. Il TAR ha rilevato che la questione preliminare di giurisdizione, connessa al fatto che i ricorrenti non risultano attualmente proprietari della particella interessata, richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza definire la questione preliminare di giurisdizione e senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della determinazione comunale o sulle domande di acquisizione, restituzione e risarcimento. Il diniego della tutela cautelare è stato fondato sull’assenza del periculum in mora: la scuola media statale insiste sul suolo da lungo tempo ed è stata collaudata nel 1977, sicché non emerge un pregiudizio attuale collegato alla situazione materiale dell’immobile. Inoltre, i pregiudizi dedotti sono stati ritenuti di natura meramente economica e, in quanto tali, suscettibili di risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La norma costituisce il fondamento dell’istanza di acquisizione sanante del suolo occupato dall’amministrazione e del provvedimento comunale impugnato; il merito della sua applicazione non è stato deciso in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, oltre al fumus boni iuris, la sussistenza di un periculum in mora concreto e attuale; nel caso esaminato tale requisito è stato escluso.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di provvedere; la relativa domanda non è stata definita dall’ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la questione di giurisdizione può essere riservata alla fase di merito quando richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della tutela interinale.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pericolo di danno concreto, attuale e non meramente ipotetico; l’obiettiva risalenza nel tempo dell’opera cui il provvedimento si riferisce può escludere il periculum in mora.
- Il pregiudizio avente natura esclusivamente economica, in quanto suscettibile di reintegrazione per equivalente mediante risarcimento, non integra di regola un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
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