Ordinanza n. 3366/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di visto di ingresso in italia per lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto rilevato dal TAR, la carenza istruttoria derivante dallo svolgimento degli accertamenti in lingua araba anziché in lingua urdu, parlata dal ricorrente. È stata inoltre prospettata l'esistenza di un pregiudizio potenzialmente derivante dall'efficacia del diniego, rilevante ai fini del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando una possibile carenza istruttoria perché l'attività rilevante ai fini della decisione si è svolta in lingua araba, mentre il ricorrente parla urdu. Ha inoltre ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante al ricorrente, all'esito del sommario bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare. Ha quindi accolto la domanda cautelare non con effetto direttamente satisfattivo, ma ai fini del riesame della posizione del ricorrente da parte dell'Amministrazione. L'udienza per il prosieguo è stata fissata al 1 dicembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, accogliendo la domanda ai fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile svolgimento dell'istruttoria amministrativa in una lingua non conosciuta o non parlata dall'interessato può integrare, ove incida sulla corretta acquisizione degli elementi valutativi, un profilo di carenza istruttoria idoneo a sostenere il fumus boni iuris.
- Quando il diniego di un visto di ingresso sia fondato su un'istruttoria potenzialmente viziata sotto il profilo linguistico, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo il riesame della posizione, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione finale.
- La tutela cautelare può essere accordata quando, a una delibazione sommaria, il pregiudizio potenzialmente derivante dall'efficacia dell'atto risulti meritevole di apprezzamento all'esito del bilanciamento tra gli interessi coinvolti.
Come è indicizzato
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