Sentenza n. 7491/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del TAR Calabria, Sezione 1^, n. 715 del 27 aprile 2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria n. 715 del 27 aprile 2020, che aveva annullato l'iscrizione a ruolo esattoriale per il recupero di € 4.907,66 corrisposti in esecuzione di una transazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente datore di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Croce Rossa Italiana ha appellato la sentenza del TAR Calabria che aveva accolto il ricorso del dipendente contro la nota di iscrizione a ruolo, comunicata il 5 febbraio 2019, per il recupero di € 4.907,66, pagati in base a una transazione del 28 luglio 2003 a saldo di pretese economiche connesse al rapporto di dipendenza. In primo grado il dipendente aveva eccepito la prescrizione del credito restitutorio, sostenendo che l'ultimo atto interruttivo risaliva al 27 luglio 2008, e aveva contestato nel merito la pretesa. La CRI ha dedotto in appello l'erroneità dell'accertamento della prescrizione, poiché una raccomandata di costituzione in mora era stata ricevuta il 30 giugno 2017, e ha sostenuto la fondatezza del recupero delle somme corrisposte in forza della transazione.
La decisione
L'appello è accolto e la sentenza del TAR è riformata; il ricorso originario è respinto. L'eccezione di prescrizione è infondata perché dagli atti risulta che il dipendente ricevette il 30 giugno 2017 la raccomandata interruttiva: tra l'atto del 27 luglio 2008 e quello del 30 giugno 2017, e tra quest'ultimo e l'iscrizione a ruolo del 5 febbraio 2019, non è decorso il termine decennale. La diversa numerazione della raccomandata indicata nella nota del 5 febbraio 2019 non è decisiva, poiché rileva l'effettiva ricezione dell'atto di messa in mora. La ricezione è stata ritenuta processualmente accertata dopo che la querela di falso contro l'avviso di ricevimento era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma e il relativo gravame era stato rigettato con sentenza passata in giudicato. È respinta anche la contestazione di merito: il recupero delle somme versate in esecuzione di transazioni illegittime è doveroso, poiché le norme imperative sugli avanzamenti impedivano pagamenti per periodi anteriori al decreto o brevetto di promozione e avanzamenti in assenza di posti disponibili; l'atto di recupero costituisce quindi esercizio di potere vincolato. Spese compensate per giusti motivi legati alla natura delle questioni.
Norme richiamate
artt. 131, 159 e 168 r.d. 484/1936
in presenza di norme imperative che fissano con certezza i criteri per l’indicazione sulla decorrenza economica in caso di promozione (artt. 131, 159 e 168 del RD. 484/1936) e che stabiliscono il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti (art. 89 stesso R.D.), l’Amministrazione mai avrebbe potuto porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti alla data di emissione del Decreto (per gli Ufficiali) o del Brevetto (per i Sottufficiali) di promozione, né procedere ad avanzamenti di grado in assenza di posti disponibili in pianta organica
Le norme imperative richiamate precludono il pagamento di emolumenti per periodi anteriori alla decorrenza della promozione e l'avanzamento in assenza di posti disponibili; il recupero delle somme corrisposte in violazione di tali regole è doveroso.
art. 89 r.d. 484/1936
in presenza di norme imperative che fissano con certezza i criteri per l’indicazione sulla decorrenza economica in caso di promozione (artt. 131, 159 e 168 del RD. 484/1936) e che stabiliscono il principio da seguire nel dar corso agli avanzamenti (art. 89 stesso R.D.), l’Amministrazione mai avrebbe potuto porre in pagamento somme relative a periodi antecedenti alla data di emissione del Decreto (per gli Ufficiali) o del Brevetto (per i Sottufficiali) di promozione, né procedere ad avanzamenti di grado in assenza di posti disponibili in pianta organica
La disposizione, unitamente alle norme sulla decorrenza economica, impedisce avanzamenti di grado non conformi ai presupposti normativi, incluso il requisito della disponibilità dei posti in pianta organica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
All’udienza di smaltimento del 16.9.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
La disposizione è richiamata quale base per la trattazione da remoto dell'udienza di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, è determinante che l'atto di costituzione in mora sia effettivamente giunto al domicilio del destinatario; l'errore nella numerazione della raccomandata indicata in una successiva comunicazione non esclude l'effetto interruttivo se la ricezione dell'atto è provata.
- La prova della ricezione di un atto interruttivo della prescrizione, risultante dall'avviso di ricevimento e non validamente infirmata in sede di querela di falso, consente di ritenere accertato il fatto della consegna e di escludere la prescrizione quando tra gli atti interruttivi non sia decorso il termine applicabile.
- Quando norme imperative vietano la corresponsione di somme per periodi anteriori alla decorrenza economica della promozione e impediscono avanzamenti in assenza di posti disponibili, il recupero delle somme indebitamente pagate in forza di una transazione illegittima costituisce esercizio doveroso di un potere vincolato.
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