Sentenza n. 362/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. -OMISSIS-, avente a oggetto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino relativo all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 9, del d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere e sproporzionalità del provvedimento, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare anche la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione, sul quale il ricorrente è stato invitato a prendere posizione. Nella memoria depositata, il ricorrente ha sostenuto che le proprie censure riguardassero le regole dell'azione amministrativa e quindi una posizione di interesse legittimo. Il Collegio ha ritenuto irrilevante tale qualificazione, dovendo il riparto di giurisdizione essere determinato in base all'oggetto sostanziale della controversia e non alle censure formulate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998, le controversie relative al diniego, al rilascio, al rinnovo o alla revoca dei permessi di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare, spettano alla giurisdizione ordinaria e sono disciplinate dall'art. 20 del d.lgs. 150/2011. La circostanza che il ricorrente avesse prospettato un obbligo dell'amministrazione di valutare il rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro non è idonea a radicare la giurisdizione amministrativa: tale eventuale conversione costituiva una facoltà subordinata al mancato accoglimento della domanda principale e non mutava l'oggetto della controversia, individuato nella richiesta di rinnovo del permesso per motivi familiari. La sentenza ha disposto la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.
Attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai provvedimenti di rilascio, rinnovo o revoca dei permessi di soggiorno per motivi familiari e agli altri provvedimenti in materia di unità familiare.
art. 20 d.lgs. 150/2011
Disciplina l'opposizione davanti al giudice ordinario prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
art. 11 c.p.a.
La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario consente la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998
Norme invocate dal ricorrente a fondamento delle censure contro il diniego, senza che il TAR ne abbia esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998
Individua il titolo normativo richiamato nell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari; la riconduzione della domanda a tale titolo determina l'applicazione del riparto di giurisdizione previsto dall'art. 30, comma 6.
Massime di principio
- Le controversie relative al diniego, al rilascio, al rinnovo o alla revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998.
- Il riparto di giurisdizione deve essere individuato in base all'oggetto sostanziale della domanda e al titolo richiesto, non in base alla qualificazione delle censure come violazione di regole dell'azione amministrativa o come esercizio illegittimo del potere.
- La prospettazione, contestualmente o subordinatamente, dell'obbligo dell'amministrazione di valutare il rilascio di un diverso titolo di soggiorno non sposta la giurisdizione quando l'istanza principale e l'atto impugnato riguardano il rinnovo del permesso per motivi familiari.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare la possibilità di proseguire il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione secondo l'art. 11 c.p.a.
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