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Sentenza

Sentenza n. 25/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 690/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.09.2024

Giustizia amministrativa202502229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata munita di formula esecutiva. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nella sentenza e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’assenza di contestazioni sul credito, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza dedurre circostanze sull’avvenuto pagamento o sull’andamento della procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l’an né il quantum del credito e non aveva fornito indicazioni sull’esecuzione. È stata quindi dichiarata l’inottemperanza del Ministero ed è stato ordinato il pagamento integrale entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il commissario dovrà trasmettere alla Sezione una relazione sugli adempimenti eseguiti. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico e attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di agire per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione debitrice; decorso tale termine senza pagamento, il giudice può accertare l’inottemperanza e imporre l’adempimento.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione costituita dell’an e del quantum del credito, unitamente alla prova dell’assenza di pagamenti, consente di accertare l’inottemperanza e ordinare il pagamento integrale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia, determinandone termini, poteri e obbligo di rendicontazione.
  • Quando l’incarico di commissario ad acta è conferito a un dipendente pubblico e rientra nei suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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