Sentenza n. 6111/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I, n. 1001 del 30 agosto 2024 (non notificata), resa tra le parti sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento: I. quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione del consiglio comunale di Matino n. 44 del 7 ottobre 2021, con la quale, in relazione all'istanza di permesso di costruire ex art. 14 d.p.r. 380/2001 presentata da Casa Serena R.S.A. per la sopraelevazione a secondo piano di parte del complesso edilizio destinato a residenza sociale assistenziale per anziani, è stata approvata la proposta progettuale, è stato riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento edilizio ed è stato autorizzato il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, con la monetizzazione per la mancata cessione/realizzazione degli standard di cui all'art. 3 d.m. 1444/1968; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la relazione del responsabile del Settore pianificazione territoriale del Comune di Matino prot. n. 13403 del 23 luglio 2021; II. quanto ai motivi aggiunti: - della deliberazione del consiglio comunale di Matino n. 29 del 30 maggio 2023, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni a partire dal 23 giugno 2023, con la quale, in relazione all'istanza di permesso di costruire ex art. 14 d.p.r. 380/2001 presentata da Casa Serena R.S.A., è stata approvata la proposta progettuale, è stato riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento edilizio ed è stato autorizzato il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, con la monetizzazione per la mancata cessione/realizzazione degli standard di cui all'art. 3 d.m. 1444/1968; - ove occorra, della relazione del responsabile del Settore pianificazione territoriale del Comune di Matino prot. n. 10507 del 22 maggio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, che aveva respinto l'impugnazione della deliberazione consiliare autorizzativa del rilascio di un permesso di costruire in deroga per la sopraelevazione di una RSA
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietario intervento)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR nella parte in cui aveva respinto l'impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Matino n. 29 del 30 maggio 2023, adottata ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 380/2001, con cui era stata approvata la proposta progettuale per la sopraelevazione di un piano di una RSA, riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento e autorizzato il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, con monetizzazione degli standard urbanistici. L'appellante deduceva: a) l'insufficienza dell'istruttoria comunale sull'effettiva sussistenza dell'interesse pubblico all'ampliamento della RSA; b) la violazione delle altezze previste dall'art. 8 d.m. 1444/1968; c) la violazione delle distanze previste dall'art. 9 d.m. 1444/1968 e dall'art. 13 delle norme del programma di fabbricazione comunale; d) l'illegittimità della monetizzazione degli standard urbanistici. In appello, il Comune e l'ente proprietario della RSA hanno eccepito l'improcedibilità, rilevando che, nelle more, era stato rilasciato il permesso di costruire in deroga, non impugnato dalla società. L'appellante ha sostenuto che l'eventuale annullamento della deliberazione consiliare avrebbe avuto effetto caducante sul titolo edilizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo ogni ulteriore questione preliminare e i motivi di merito. La deliberazione consiliare impugnata costituisce l'atto che precede il rilascio del permesso di costruire in deroga; il permesso di costruire n. 8 del 28 novembre 2024, rilasciato nelle more del giudizio, non è stato impugnato. L'eventuale annullamento della deliberazione non avrebbe quindi potuto arrecare utilità concreta all'appellante, poiché il titolo edilizio sarebbe rimasto intangibile. Il Collegio ha escluso che l'annullamento della deliberazione producesse automaticamente l'effetto caducante del permesso di costruire. Tale effetto è eccezionale e richiede che i due atti appartengano alla medesima serie procedimentale e che tra essi sussista un rapporto di necessaria e automatica derivazione, senza ulteriori valutazioni di interessi. Nel caso esaminato, pur appartenendo deliberazione e permesso alla medesima serie procedimentale, mancava la derivazione automatica: la deliberazione consiliare è una decisione urbanistica, ampiamente discrezionale, volta ad accertare l'interesse pubblico e l'ammissibilità della deroga; il permesso di costruire è invece rilasciato dall'ufficio tecnico dopo ulteriori verifiche di regolarità urbanistico-edilizia, per gli aspetti non derogati, e di fattibilità tecnica. La deliberazione, pertanto, non costituisce l'unico e fondante presupposto del permesso, né il rilascio di quest'ultimo segue necessariamente alla delibera. Le spese del grado di appello sono state compensate, ferma la liquidazione già disposta in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 380/2001
il permesso di costruire in deroga può essere rilasciato solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico
La deliberazione consiliare prevista dalla norma accerta l'interesse pubblico dell'intervento e l'ammissibilità della deroga urbanistica; il successivo permesso di costruire richiede comunque ulteriori verifiche tecnico-edilizie.
art. 8 d.m. 1444/1968
Norma invocata dall'appellante in relazione alle altezze edilizie; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità dell'appello.
art. 9 d.m. 1444/1968
Norma invocata dall'appellante in relazione alle distanze tra costruzioni; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità dell'appello.
art. 3 d.m. 1444/1968
Richiamata in relazione agli standard urbanistici la cui mancata cessione o realizzazione era stata monetizzata; la relativa censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- L'impugnazione della deliberazione consiliare che riconosce l'interesse pubblico e ammette il rilascio di un permesso di costruire in deroga diviene improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, se nelle more viene rilasciato il permesso di costruire e il ricorrente non impugna anche quest'ultimo, salvo che l'annullamento della deliberazione possa produrre effetti diretti sul titolo edilizio non impugnato.
- L'effetto caducante dell'annullamento di un atto sugli atti successivi ha natura eccezionale e presuppone non soltanto l'appartenenza degli atti alla medesima serie procedimentale, ma anche un rapporto di necessaria e automatica derivazione dell'atto successivo, senza ulteriori valutazioni amministrative di interessi.
- La deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 380/2001, in quanto incentrata sull'accertamento dell'interesse pubblico e sull'ammissibilità della deroga urbanistica, non costituisce automaticamente l'unico e fondante presupposto del successivo permesso di costruire.
- Il permesso di costruire in deroga richiede, dopo la deliberazione consiliare sull'interesse pubblico e sulla deroga, autonome verifiche dell'ufficio tecnico sulla regolarità urbanistico-edilizia degli aspetti non derogati e sulla fattibilità tecnica dell'intervento; pertanto il suo rilascio non segue ineluttabilmente alla deliberazione consiliare.
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