Sentenza n. 7030/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento, del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita carenza del requisito della residenza legale continuativa decennale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 gennaio 2025 con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha ritenuto che il periodo di iscrizione anagrafica presso un indirizzo di residenza virtuale o fittizia non fosse computabile ai fini della residenza legale decennale, poiché non avrebbe dimostrato un’effettiva integrazione nel territorio e nel tessuto socio-economico nazionale. Il ricorrente ha dedotto: l’erroneità dell’interpretazione, priva di base giuridica e contrastante con la precedente prassi applicativa; l’equiparazione della residenza virtuale o fittizia alla residenza reale, trattandosi di uno strumento previsto dall’ordinamento per garantire l’iscrizione anagrafica e l’esercizio di diritti fondamentali anche alle persone senza fissa dimora; l’illegittimità dell’automatica deduzione della mancata integrazione dalla residenza fittizia, senza una verifica concreta delle ragioni della situazione abitativa e dell’effettivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto prefettizio è stato annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza secondo i principi enunciati. Il TAR ha affermato che, ai fini dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, la residenza legale coincide con la residenza anagrafica, da accertare secondo la disciplina interna sull’anagrafe. La normativa anagrafica consente, e in presenza dei relativi presupposti impone, l’iscrizione della persona senza fissa dimora presso il Comune del domicilio, anche mediante un indirizzo convenzionale o una via fittizia. Pertanto, l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale o fittizio è idonea, in linea di principio, a soddisfare il requisito della legalità della residenza e il relativo periodo può essere computato ai fini della cittadinanza, purché l’iscrizione sia stata ottenuta secondo legge e sia rimasta continuativa. La residenza virtuale non determina tuttavia un diritto automatico alla cittadinanza né impedisce all’Amministrazione di verificare caso per caso l’effettiva sussistenza del domicilio, la reperibilità dell’interessato, la permanenza dell’iscrizione e l’eventuale uso elusivo dello strumento o il rischio per la sicurezza pubblica. Tali verifiche devono essere concretamente svolte e adeguatamente esplicitate nel provvedimento. La Prefettura non poteva qualificare in via generale la residenza fittizia come irrilevante o illegale, anche perché tale soluzione, non sorretta da indirizzi generali dell’Autorità centrale, avrebbe potuto determinare disparità di trattamento territoriale. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
cittadinanza italiana allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
Il requisito della residenza legale decennale è presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione; il termine deve permanere sino alla prestazione del giuramento e la residenza legale coincide, ai fini considerati, con la residenza anagrafica conforme alla disciplina interna.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento
Le condizioni per la concessione della cittadinanza devono permanere fino al giuramento, sicché anche la continuità della residenza legale deve essere verificata sino a tale momento.
art. 1, comma 2, lettera a), d.P.R. 572/1993
si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica
La legalità della residenza è accertata anche mediante il rispetto della disciplina sull’iscrizione anagrafica; perciò la residenza legale, ai fini della cittadinanza, coincide con quella anagrafica.
art. 1 l. 1228/1954
nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate ... le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio
La disciplina anagrafica include nella popolazione residente le persone senza fissa dimora domiciliate nel Comune.
art. 2, commi 1 e 3, l. 1228/1954
la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio
La persona senza fissa dimora deve chiedere l’iscrizione anagrafica e può essere considerata residente nel Comune del domicilio, anche senza un indirizzo abitativo reale, previa fornitura degli elementi necessari agli accertamenti.
art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998
le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
Lo straniero regolarmente soggiornante beneficia della disciplina anagrafica alle stesse condizioni del cittadino italiano.
art. 7, comma 3, d.P.R. 223/1989
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare ... la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno
L’obbligo di confermare la dimora abituale costituisce uno strumento di verifica della permanenza dei presupposti dell’iscrizione e della continuità della residenza.
art. 15, comma 1, d.P.R. 394/1999
le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge anagrafica e dal correlativo regolamento anagrafico
Le iscrizioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti seguono la legge anagrafica e il regolamento della popolazione residente.
art. 97 Cost.
Il collegamento della residenza legale alle risultanze anagrafiche è ritenuto non manifestamente illogico anche perché consente un accertamento formale e immediato, coerente con buon andamento e speditezza amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la residenza legale decennale prevista dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 coincide con la residenza anagrafica accertata secondo la disciplina interna sull’anagrafe, ferma la necessità che le condizioni richieste permangano sino al giuramento.
- L’iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante senza fissa dimora presso un indirizzo virtuale o una via fittizia, quando effettuata secondo i presupposti e gli adempimenti previsti dalla legge, è idonea a soddisfare il requisito della residenza legale ai fini della domanda di cittadinanza e non può essere esclusa in via generale dal computo del periodo decennale.
- La residenza virtuale o fittizia non comporta automaticamente il riconoscimento della cittadinanza: l’Amministrazione deve verificare in concreto la legittimità dell’iscrizione, l’effettiva sussistenza del domicilio, la continuità della residenza e l’eventuale utilizzo elusivo dello strumento o la sussistenza di ragioni ostative di sicurezza pubblica, dando adeguatamente conto di tali verifiche nel provvedimento.
- La mera iscrizione presso una residenza fittizia non consente di presumere automaticamente la mancata integrazione dello straniero né può costituire, da sola, causa di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza.
- Una Prefettura non può introdurre, in assenza di una base normativa o di un indirizzo generale dell’Autorità centrale, un’interpretazione secondo cui la residenza fittizia sarebbe sempre irrilevante ai fini della residenza legale, poiché ciò può determinare disparità di trattamento territoriale nell’accesso alla procedura di cittadinanza.
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