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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24518/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio doganale aveva sottoposto a revisione alcune dichiarazioni doganali relative all'importazione, nel 2007, di veicoli ATV, rettificando in parte la classificazione tariffaria e notificando un avviso di rettifica e un atto di contestazione sanzionatoria. La società aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la CTP aveva accolto il ricorso, annullando gli atti. In appello, la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere solo per uno dei veicoli (Sportsman 800 EFI) e confermato nel resto la decisione di primo grado, con compensazione delle spese. Successivamente l'Ufficio aveva notificato un provvedimento di riliquidazione dei tributi, assumendo che la sentenza d'appello avesse lasciato sussistere una pretesa tributaria residua. La società aveva impugnato anche tale atto e la CTR, nel nuovo giudizio, aveva ritenuto che la precedente pronuncia avesse annullato integralmente la pretesa tributaria e sanzionatoria, sicché l'Ufficio non aveva titolo per pretendere ulteriori somme. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza d'appello precedente non aveva annullato l'intera pretesa, ma solo la parte effettivamente contestata, mentre le altre rettifiche erano rimaste estranee al giudizio o comunque legittimamente azionabili con il provvedimento di riliquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato perché l'Agenzia non aveva riprodotto nel ricorso gli atti e i documenti decisivi, in particolare l'avviso impugnato, il dispositivo e gli atti del precedente giudizio, impedendo così il controllo sulla pretesa violazione del giudicato. La Corte ha inoltre osservato che, dalla ricostruzione della stessa sentenza impugnata, la precedente decisione di appello aveva confermato l'annullamento della pretesa tributaria e sanzionatoria salvo la cessazione della materia del contendere limitata allo Sportsman 800 EFI, in coerenza con la successiva declaratoria di infondatezza della pretesa dell'Ufficio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con le statuizioni accessorie di legge.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    è richiamato come termine di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; la sua violazione era stata posta a fondamento dell'annullamento degli atti nei gradi di merito

  • art. 2909 c.c.

    invocato quale parametro della dedotta violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge consistente nella pretesa errata applicazione del giudicato

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione del giudicato deve riprodurre o comunque indicare con precisione gli atti e i provvedimenti decisivi che consentano alla Corte di verificare l'effettivo contenuto del giudicato e del thema decidendum, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura che investe l'erronea estensione del giudicato non può limitarsi a una lettura soggettiva della motivazione della sentenza precedente, ma deve confrontarsi con il dispositivo e con gli atti del giudizio anteriore, quando questi siano necessari per stabilire l'ambito della decisione passata in giudicato.
  • La mancata riproduzione dell'atto impositivo, della sentenza precedente e degli atti rilevanti del giudizio pregresso impedisce il controllo di legittimità sulla dedotta violazione del giudicato e comporta inammissibilità del ricorso.
  • Quando la ricostruzione della sentenza impugnata mostra coerenza tra la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitata a una specifica voce e la conferma del resto dell'annullamento, non è configurabile la violazione del giudicato se il ricorso non dimostra in modo puntuale un diverso contenuto decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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