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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 5554 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Avviso bonario - Riduzione sanzioni - Omessa comunicazione - Nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento sostenendo la nullità dell'atto per omesso invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e chiedendo la riduzione delle sanzioni. La questione verte sulla obbligatorietà dell'invio preventivo dell'avviso bonario ogni volta che l'amministrazione procede al recupero di somme e sulle conseguenze dell'eventuale mancata comunicazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'invio della comunicazione di irregolarità sia obbligatorio solo quando sussista incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione presentata dal contribuente. Quando l'azione dell'Amministrazione mira al recupero di omessi o carenti versamenti, non sorge l'obbligo dell'avviso bonario e, quindi, la mancata preventiva comunicazione non determina la nullità della cartella di pagamento (richiamando Cass. ord. 12690/2018). Tuttavia il contribuente resta legittimato a beneficiare della riduzione della sanzione ad un terzo se provvede al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica della cartella; il giudice non può disporre tale riduzione nel corso del giudizio (richiamando Cass. ord. 2870/2019).

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/73, art. 36-bis

    Disciplina le attività di controllo formale e l'istituto dell'avviso bonario: l'obbligo di invio è collegato a situazioni di incertezza sulla dichiarazione.

  • d.P.R. 600/73, art. 36-ter

    Riguarda le modalità del controllo e del contraddittorio; implicitamente conferma che l'avviso è previsto per determinate ipotesi di controllo e non per il semplice recupero di omessi versamenti.

  • l. 212/2000, art. 6, comma 5

    Norma sul contraddittorio e garanzie processuali del contribuente: interpretata in senso tale da non estendere l'obbligo di avviso bonario ai casi di chiaro omesso o carente versamento.

  • d. lgs. 462/97, art. 2

    Regola la materia delle sanzioni amministrative tributarie; nella prassi giurisprudenziale si collega alla possibilità di riduzione della sanzione in caso di pagamento tempestivo.

  • Cass. ord. 12690/2018

    Giurisprudenza richiamata che afferma la non obbligatorietà dell'avviso bonario quando l'Amministrazione procede al recupero di omessi o carenti versamenti e che la mancata comunicazione non comporta la nullità della cartella.

  • Cass. ord. 2870/2019

    Giurisprudenza richiamata che riconosce la possibilità per il contribuente di ottenere la riduzione della sanzione ad un terzo solo mediante il pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella; il giudice non può disporre la riduzione nel giudizio.

Massime di principio

  • L'avviso bonario è obbligatorio solo quando esistono incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione; non è dovuto per il mero recupero di somme non versate o parzialmente versate.
  • La mancata preventiva comunicazione di irregolarità non invalida automaticamente la cartella di pagamento se l'atto mira al recupero di omessi o carenti versamenti.
  • Il contribuente può comunque beneficiare della riduzione della sanzione ad un terzo solo pagando quanto dovuto entro 30 giorni dalla notifica della cartella; tale beneficio non può essere riconosciuto dal giudice in sede contenziosa se non è stato previamente adempiuto il pagamento.
  • In situazioni analoghe, chi contesta una cartella per omessa comunicazione deve valutare l'opportunità di adempiere entro il termine di 30 giorni per ottenere la riduzione, poiché il contenzioso potrebbe non consentire poi di ottenere tale vantaggio.
  • Le amministrazioni possono procedere direttamente al recupero dei versamenti chiari e documentabili senza preventiva comunicazione, mentre il contraddittorio preventivo resta rilevante nelle ipotesi di dubbio sulla correttezza della dichiarazione.

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