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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21092/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore (Avv. Falco) con unico motivo, riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione di legge e omessa motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena riconosciuti per la continuazione dei reati "satellite" (contestata la mancata specificazione e la congruità degli aumenti applicati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di Appello, nel determinare gli aumenti per continuazione (anni 1 e mesi 3 e anni 1 e mesi 2), avesse adeguatamente motivato richiamando la negativa personalità dell'imputato e i numerosi precedenti penali, per cui la censura per omessa motivazione e la dedotta disparità di trattamento sono risultate infondate. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., con applicazione dell'art. 616 cod.proc.pen. per le sanzioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Indicato come base formale del motivo di ricorso (riassunto ex art.173); non ha impedito la declaratoria di inammissibilità perché il motivo non ha dimostrato l'effettiva omessa motivazione.

  • art. 606, comma 3, cod.proc.pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso quando manifestamente infondato; la Corte lo ha utilizzato per l'esito dell'impugnazione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Invocato per disporre a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura per omessa motivazione deve individuare in modo specifico e circostanziato quale elemento della motivazione sia mancante; critiche generiche sono spesso inammissibili.
  • Se il giudice di merito motiva gli aumenti per continuazione richiamando la personalità del reo e precedenti penali, tale motivazione regge in sede di legittimità salvo evidente contraddittorietà o insufficienza.
  • La mera comparazione con altre sentenze non determina, di per sé, un diritto a una riduzione della pena: è necessario dimostrare l'irrilevanza delle circostanze che hanno portato a trattamenti diversi.
  • I ricorsi alla Corte di Cassazione che non apportano ragionamenti nuovi o prove di vizi formali rilevanti rischiano la declaratoria di inammissibilità ex art. 606 c.3.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare per il ricorrente condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende; il difensore dovrebbe valutare il rischio di tali conseguenze prima di proporre ricorso.
  • Per impugnare aumenti per continuazione è efficace documentare specificamente la discrepanza motivazionale o l'erronea valutazione dei precedenti, non limitarsi a censure di principio.

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