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Sentenza

Sentenza n. 3965/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2938 del 7 aprile 2025 (non notificata).

Giustizia amministrativa202508919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il diniego dell'autorizzazione alla riattivazione di una cava

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo quattro errori di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha sostenuto, anzitutto, che la sentenza avesse erroneamente qualificato come nuova la viabilità orientale, benché il tracciato preesistente fosse individuato nel PABE e il progetto ne prevedesse il recupero. Ha inoltre dedotto che il giudice avesse erroneamente ritenuto che il PABE escludesse in generale la realizzazione di nuove strade, mentre gli artt. 6, 6.6, 9 e 11 delle NTA avrebbero contemplato tale possibilità. La ricorrente ha poi contestato l'esistenza di un ravaneto rinaturalizzato interessato dalla viabilità occidentale e ha lamentato l'omessa pronuncia su argomentazioni relative all'inesistenza del ravaneto e alla natura non precettiva delle Linee guida del Parco. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità della revocazione, sostenendo che le doglianze riguardassero valutazioni delle prove e interpretazioni delle norme del PABE e delle Linee guida, non già errori percettivi revocatori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per revocazione. In via preliminare ha rilevato che gli errori dedotti, anche se sussistenti, non sarebbero errori di fatto revocatori, perché attengono alla valutazione delle prove, all'interpretazione delle norme del PABE e delle Linee guida e a questioni già controverse nel procedimento amministrativo e nei precedenti gradi di giudizio. Nel merito ha comunque escluso la sussistenza degli errori. Quanto alla viabilità orientale, la precedente sentenza non aveva ritenuto che il tracciato fosse interamente nuovo, ma aveva accertato che il progetto prevedeva modifiche e deviazioni eccedenti la manutenzione e le piccole opere di messa in sicurezza consentite dall'art. 6.7 delle NTA del PABE. Quanto alla viabilità occidentale, il PABE consentiva nuove viabilità soltanto nelle zone appositamente individuate dalla cartografia di piano; la soluzione progettuale ricadeva invece in area diversa. Gli artt. 6.6, 9 e 11 delle NTA non sono stati ritenuti pertinenti, perché riferiti rispettivamente alla riqualificazione paesaggistica dei ravaneti, alle modalità esecutive di viabilità già ammissibili e alla gestione dei ravaneti. Il contrasto della viabilità occidentale con il PABE è stato ritenuto di per sé sufficiente, sicché il giudice non ha esaminato le censure sulla presenza e sulla natura del ravaneto rinaturalizzato. La società è stata condannata alle spese in favore della Regione Toscana e del Parco, liquidate in euro 10.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero della cultura.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa per una mera svista percettiva e non per contestare la valutazione delle prove, l'interpretazione delle norme o l'apprezzamento di questioni già controverse nel giudizio.

  • art. 6 NTA del PABE

    all'interno dei perimetri individuati dalla cartografia di piano «sono consentiti nelle zone appositamente individuate nel presente piano: […] - la realizzazione di nuove viabilità di accesso ai siti estrattivi e di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente».

    La realizzazione di nuove viabilità di accesso alla cava è consentita soltanto nelle zone specificamente individuate dalla cartografia del PABE; al di fuori di tali zone l'intervento non è ammesso.

  • art. 6.7 NTA del PABE

    «[s]ulla viabilità esistente è consentita la manutenzione e la realizzazione di piccole opere per la messa in sicurezza»

    Gli interventi sulla viabilità esistente devono limitarsi alla manutenzione e alle piccole opere di messa in sicurezza; modifiche sostanziali, deviazioni e ampliamenti eccedenti tali limiti non sono consentiti.

  • art. 6.6 NTA del PABE

    La disposizione riguarda la realizzazione di viabilità di arroccamento per la riqualificazione paesaggistica dei ravaneti e non costituisce base per autorizzare la viabilità di accesso alla cava oggetto del giudizio.

  • art. 9 NTA del PABE

    La disposizione disciplina le modalità di esecuzione delle nuove viabilità, ma presuppone che la specifica opera sia già ammissibile in base alla localizzazione prevista dal piano.

  • art. 11 NTA del PABE

    La disposizione consente strade funzionali alla gestione dei ravaneti esistenti, con finalità diversa dalla realizzazione della viabilità di accesso alla cava.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio consiste in una mera svista percettiva su un fatto non controverso e decisivo; non ricorre quando la censura richiede una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione di norme e atti pianificatori, né quando riguarda questioni già controverse nei precedenti gradi di giudizio.
  • Quando uno strumento pianificatorio consente la realizzazione di nuove viabilità di accesso soltanto nelle zone appositamente individuate dalla relativa cartografia, la localizzazione al di fuori di tali zone rende l'intervento incompatibile con il piano, anche se altre disposizioni disciplinano modalità esecutive o viabilità aventi finalità differenti.
  • La previsione che consente interventi sulla viabilità esistente limitatamente alla manutenzione e alle piccole opere di messa in sicurezza non legittima la realizzazione di un nuovo tracciato, né modifiche, deviazioni o ampliamenti sostanziali eccedenti tali limiti.
  • Una disposizione che disciplina le modalità di esecuzione di nuove opere viarie presuppone l'ammissibilità dell'opera sotto il profilo della localizzazione e non può essere invocata per superare un divieto derivante dalla disciplina pianificatoria.
  • Quando una ragione autonoma e sufficiente dimostra l'incompatibilità di un progetto con lo strumento pianificatorio, il giudice può omettere l'esame delle ulteriori censure riferite a motivi concorrenti di illegittimità.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniAree protette, fauna e floraRevocazione e opposizione di terzo
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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