Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20995/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da una domanda di contraffazione di brevetto europeo proposta dalla titolare della licenza esclusiva contro più società operanti nella produzione di elementi prefabbricati. In primo grado era stata accertata sia la contraffazione indiretta di una società produttrice di profilati sia la contraffazione diretta delle altre due società, con condanna al risarcimento danni. In seguito, una sentenza d'appello aveva rideterminato il risarcimento; poi la Corte di cassazione, nel 2019, aveva accolto il ricorso della società produttrice di profilati, affermando tra l'altro che la scadenza del brevetto non escludeva l'accertamento della contraffazione per il periodo anteriore e che mancava l'elemento soggettivo della contraffazione indiretta. Riassunta la causa, la Corte d'appello in sede di rinvio ritenne di poter esaminare solo la contraffazione indiretta e non anche la contraffazione diretta riferita alle altre società, considerandone precluso il riesame anche ai fini del quantum. Le società già riconosciute responsabili della contraffazione diretta proposero quindi ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 371, 370 e 369 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il giudizio di rinvio fosse limitato alla sola contraffazione indiretta e nel negare rilevanza al loro controricorso adesivo, che doveva essere qualificato come ricorso incidentale tardivo ammissibile; perciò, l'assorbimento del motivo sulla quantificazione del danno disposto dalla Cassazione nel 2019 avrebbe dovuto giovare anche a loro, impedendo il giudicato sul quantum.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che un atto denominato controricorso, se non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, va qualificato come ricorso incidentale adesivo; in tal caso non si applica l'art. 334 c.p.c., ma resta possibile formulare censure ulteriori, purché tempestive ex art. 327 c.p.c. Poiché le ricorrenti avevano effettivamente impugnato anche la statuizione sulla quantificazione del danno, motivo poi dichiarato assorbito nella precedente decisione di legittimità, era erronea la decisione della Corte territoriale che aveva precluso ogni cognizione sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo concernente la determinazione dei danni da contraffazione diretta delle due società ricorrenti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame della questione e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate per la censura sulla preclusione del riesame in rinvio e sulla corretta qualificazione dell'atto di difesa come ricorso incidentale adesivo

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate in relazione al controricorso/ricorso incidentale adesivo

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate in relazione alla ritualità dell'impugnazione

  • art. 334 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva non si applica quando l'atto, pur denominato controricorso, sia in realtà adesivo al ricorso principale

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    il ricorso incidentale adesivo può contenere censure autonome purché proposto entro il termine lungo di impugnazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato per escludere che la doglianza potesse essere fatta valere solo con revocazione, poiché investiva la sentenza resa nel giudizio di rinvio

  • brevetto europeo

    la scadenza del brevetto non esclude l'interesse all'accertamento della contraffazione per il periodo anteriore, anche ai fini risarcitori

Massime di principio

  • Se un atto formalmente denominato controricorso non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, va qualificato sostanzialmente come ricorso incidentale adesivo, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 334 c.p.c. sulla tardività dell'impugnazione incidentale.
  • Il ricorso incidentale adesivo può contenere censure autonome rispetto a quelle del ricorso principale, purché proposto nel termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e al perimetro del rinvio effettivamente determinato dalla precedente decisione di cassazione, senza precludere questioni che risultino ancora devolute o non definitivamente coperte da giudicato.
  • L'assorbimento di un motivo di ricorso in cassazione non comporta, di per sé, il passaggio in giudicato della questione assorbita se la parte l'abbia ritualmente devoluta e il tema torni rilevante nel giudizio di rinvio.
  • In materia di contraffazione brevettuale, la scadenza del brevetto non elimina l'interesse all'accertamento dell'illecito per il periodo anteriore alla scadenza, quando tale accertamento sia funzionale al risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBrevetti
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.