Sentenza n. 496/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 189 del 27 febbraio 2024, sul diritto alla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 189 del 27 febbraio 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 agosto e il 12 settembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire, alle condizioni dei docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000, oltre interessi, e aveva disposto euro 400 per le spese del giudizio del lavoro. La ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato, chiedendo l’ordine di esecuzione entro 60 giorni mediante accredito della somma sulla Carta del docente e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso: la documentazione prodotta dimostra il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza, mentre il Ministero non ha contestato l’omesso adempimento. È inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo euro 1.000 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli ulteriori adempimenti dovuti. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, che dovrà provvedere entro 30 giorni dalla specifica richiesta del ricorrente; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 900 oltre accessori e contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario. La pronuncia è trasmessa alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti nonostante il precedente ordine del giudice del lavoro.
Norme richiamate
Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario-GL, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
L’ottemperanza è esperibile quando il giudicato del giudice ordinario risulta inadempiuto, circostanza comprovata e non contestata dall’amministrazione.
Valutati tutti questi elementi la domanda di parte ricorrente va accolta, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare (tempestiva, ancorchè tardiva) esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 189 del 27.02.2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia.
In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire gli obblighi stabiliti dal giudicato entro un termine assegnato e predisporre misure sostitutive per l’eventuale ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza, il 22.8.2024 e12.09.2024, agli indirizzi di posta elettronica certificata
Il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali decorre, nel caso esaminato, dalla notificazione della sentenza; il suo decorso concorre a dimostrare l’inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
In particolare, con tale pronuncia è stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti assunti a tempo indeterminato, della Carta elettronica, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/ 2015, per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500 annui, per un importo pari ad euro 1.000,00, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi sino al soddisfo
Il giudicato da eseguire aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica, alle condizioni previste per il personale a tempo indeterminato, per due annualità scolastiche e per complessivi 1.000 euro.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre l’ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario quando il titolo è passato in giudicato e l’amministrazione non ne ha dato esecuzione.
- Quando l’inadempimento è accertato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- Per le amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione nel caso esaminato, concorre a fondare la tutela in ottemperanza.
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