Cassazione Penale, Sentenza n. 37080/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di liberazione anticipata relativa al semestre dall'8/03/2020 all'8/09/2020. Il rigetto si fondava sulla rilevazione, nel corso del semestre, di una condotta disciplinarmente sanzionata (violazione commessa il 18/03/2020, sanzionata con giorni 10 EARS) consistente nell'elusione delle disposizioni sul controllo della corrispondenza tramite l'inoltro di una missiva destinata alla pubblicazione; condotta valutata dal Tribunale come indicativa di mancata adesione all'opera di rieducazione e quindi ostativa al riconoscimento della meritevolezza per il beneficio. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 54 L. 26 luglio 1975, n. 354, degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo altresì che la sanzione disciplinare era stata sospesa e che il Tribunale si era basato su mere ipotesi/sospetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la valutazione della meritevolezza per la liberazione anticipata è rimessa al giudice del merito e può tenere conto di violazioni disciplinari che dimostrino mancata partecipazione all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento. Le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza sono state ritenute logiche e conformi al principio stabilito dall'art.54 L. 26 luglio 1975, n.354, sicché le censure del ricorrente, generiche e meramente critiche nel merito, non potevano essere accolte in sede di legittimità. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 54, L. 26 luglio 1975, n. 354
La norma mira a favorire il reinserimento sociale del condannato che dimostri partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione della meritevolezza è rimessa al giudice di merito e può tener conto non solo della mera buona condotta ma di un'adesione attiva alle regole e agli interventi trattamentali; violazioni disciplinari nel semestre possono legittimamente escludere il beneficio
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere al ricorrente il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo condizioni di cui alla giurisprudenza costituzionale
art. 103 cod. proc. pen. e art. 35 disp. att. cod. proc. pen. (citati dal ricorrente)
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ravvisato nei motivi del ricorso elementi concreti tali da dimostrare violazioni di tali disposizioni né ha ritenuto che le censure prospettate sottraessero la questione alla valutazione discrezionale del giudice del merito
Corte costituzionale, pronunce citate (n.352/1991 e n.276/1990)
Giurisprudenza costituzionale richiamata per chiarire che l'istituto della liberazione anticipata ha finalità rieducative e che la prova della partecipazione all'opera di rieducazione è il criterio essenziale per il riconoscimento del beneficio
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata è discrezionale e ancorata alla prova della partecipazione all'opera di rieducazione: il giudice di merito può valutare negativamente il comportamento disciplinare tenuto nel semestre rilevante e negare il beneficio
- Una sanzione disciplinare (anche se successivamente sospesa) o comportamenti che dimostrino elusione delle regole carcerarie possono incidere sulla meritevolezza per il semestre in cui sono stati commessi, salvo prova chiara e specifica che neutralizzi tale effetto
- In cassazione non sono ammesse critiche generiche al merito motivazionale: occorre censurare specifici vizi di diritto, illogicità o violazioni normative; la semplice richiesta di riconsiderare le valutazioni discrezionali del giudice di merito è inammissibile
- La proposizione di ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; pertanto, chi impugna deve valutare la fondatezza delle doglianze prima di adire la cassazione
- Quando si contesta il rigetto di un beneficio basato su fatti disciplinari, è utile documentare concretamente sia le circostanze attenuanti sia l'effettiva inefficacia della sanzione (es. comprovata sospensione con effetti pacifici) per superare la valutazione discrezionale del giudice di merito
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