Cassazione Penale, Ordinanza n. 08527/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione ex art. 385 c.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata assoluzione ai sensi dell'art. 49 c.p. per inoffensività del fatto, ovvero per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Sosteneva, in sostanza, che la condotta fosse priva di concreta offensività perché, dopo essersi allontanato dagli arresti domiciliari, si era presentato spontaneamente presso una stazione dei Carabinieri distante circa cento chilometri dall'abitazione, chiedendo di essere ricondotto in carcere; inoltre contestava il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e comunque manifestamente infondati, poiché miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'offensività del fatto e sul diniego della particolare tenuità, valorizzando le modalità della condotta, l'assenza di convincenti giustificazioni e i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare; è irrilevante che l'agente si presenti poi ai Carabinieri o che i motivi dell'allontanamento siano diversi.
art. 49 c.p.
La difesa aveva invocato l'inoffensività del fatto, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per qualificare la condotta come penalmente irrilevante.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta non sia connotata da offensività minima, tenuto conto di modalità della condotta, danno/offesa e colpevolezza, nonché della personalità e dei precedenti dell'imputato.
art. 606 c.p.p.
I motivi che richiedono una diversa lettura delle risultanze di fatto sono inammissibili in cassazione perché attengono alla valutazione di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto o una diversa ricostruzione del compendio probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- Nel delitto di evasione, il dolo generico consiste nella consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione; i motivi dell'allontanamento e la successiva presentazione spontanea all'autorità non escludono di per sé la consumazione del reato.
- La richiesta di esclusione della punibilità per inoffensività del fatto o per particolare tenuità deve misurarsi con la concreta offensività della condotta e con gli indici normativi pertinenti; è legittimo negare l'art. 131-bis quando la condotta, per modalità esecutive, assenza di giustificazioni e precedenti dell'agente, non sia minimamente offensiva.
- La valutazione circa la particolare tenuità del fatto è apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o motivazione apparente, non per mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
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