Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per il contributo di bonifica e miglioramento fondiario relativa all'annualità 2010: il contribuente deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'assoggettamento (i terreni non avrebbero ricevuto vantaggi dalle opere consortili e/o non sarebbero inclusi nel perimetro di contribuenza). La controversia ha riguardato anche questioni processuali sulla regolarità della notificazione e del deposito dell'atto di appello e sulla rilevanza di precedenti sentenze concernenti annualità diverse (giudicato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da A.A. confermando la legittimità, in gran parte, della cartella di pagamento. In particolare la CTR aveva ritenuto provato dal Consorzio: l'adozione e la trascrizione del perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica nonché l'esecuzione delle opere e i vantaggi tratti dai fondi inclusi. La Corte ha rilevato che il giudicato su sentenze relative ad annualità diverse non vincola automaticamente per l'annualità in contestazione quando la questione attiene a prove di fatto non permanenti; ha inoltre precisato i profili procedurali relativi ai termini di deposito e notifica. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e con applicazione delle conseguenze previste (anche ai fini del contributo unificato).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    Regola il deposito in copia dell'atto di appello presso la segreteria; la Corte richiama i termini e l'onere di specificazione del deposito nel ricorso di cassazione quando si censura la tempestività dell'appello.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 e art.16

    La Corte richiama la giurisprudenza che stabilisce che, in caso di notificazione a mezzo posta, il termine per costituirsi decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario (non dalla data di spedizione).

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4

    Richiamato nel processo ma escluso dall'applicazione perché la cartella non rientrava tra quelle notificate nell'anno 2010; la norma non opera nel caso di specie.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10

    Disciplina il perimetro di contribuenza e l'obbligo contributivo consortile: la Corte afferma che, se perimetro e piano di classifica sono adottati/trascritti, si presume il vantaggio diretto e immediato per i fondi inclusi, salvo prova contraria del contribuente.

  • Codice Civile, art. 860

    Richiamato come criterio per il presupposto dell'obbligo contributivo (vantaggio diretto ed immediato per il fondo).

  • Codice Civile, art. 2909

    Richiamato nelle censure riguardanti efficacia ed opponibilità degli atti pubblici e effetti del giudicato; la Corte valuta i limiti del giudicato in materia tributaria.

  • Norme di procedura civile (artt. 112, 113, 115, 360, 366, 369 c.p.c.)

    La Corte analizza i motivi di cassazione per 'error in procedendo', omesso esame di questioni, e l'onere di specificazione in ricorso di cassazione; richiama che il ricorrente deve indicare fatti e date pertinenti per ammissibilità e per l'esame dei vizi procedurali.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicabile ratione temporis per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico del ricorrente, come sanzione processuale.

Massime di principio

  • Se il perimetro di contribuenza è stato adottato e trascritto e il piano di classifica è stato approvato, si presume che i fondi inclusi traggano vantaggio diretto e immediato: il contribuente che contesta l'obbligo deve dimostrare il mancato funzionamento o la mancata esecuzione delle opere previste dal piano.
  • In assenza di perimetro trascritto o di piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità di proprietario del bene nel comprensorio e il concreto vantaggio derivante dalle opere eseguite.
  • Il giudicato formatosi in controversie relative ad annualità diverse non è automaticamente vincolante per altre annualità quando si tratta di valutazioni probatorie o fatti non aventi efficacia permanente; il giudicato vincola solo su fatti tendenzialmente permanenti o rapporti a esecuzione prolungata.
  • Sulle questioni di notificazione e termini processuali: in caso di notificazione tramite servizio postale, il termine per presentare e depositare gli atti decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario (non dalla data di spedizione); nelle impugnazioni è necessario indicare con precisione le date rilevanti per non incorrere in inammissibilità.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone che le parti strutturino e specificino adeguatamente le doglianze in appello e in cassazione; la mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibile o inefficace la censura su quelle non impugnate.
  • La trascrizione del perimetro ha soprattutto funzione pubblicitaria rispetto ai terzi; l'efficacia dell'inclusione nel perimetro e del piano di classifica ai fini contributivi può operare anche se la trascrizione è difettosa, salvo prova contraria del contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.